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La caduta nell’autobus per fatto non imputabile al conducente dà diritto all’indennizzo e non al risarcimento

Da Zero39

La caduta nell’autobus per fatto non imputabile al conducente dà diritto all’indennizzo e non al risarcimentoSegnalazione e nota dell’Avv. Daniela Conte, Presidente dell’Associazione “Zero39 all professional services in one network” e Coordinatrice della Sezione “Risarcimento danni”

Commento alla sentenza della Corte di Cassazione, 6^ Sez. civile, n. 4442 del 23.02.2011

Tizio cade mentre si trova all’interno di un autobus, a causa dell’improvvisa frenata del conducente – dovuta all’invasione della corsia di marcia da parte di un motorino -, e riporta lesioni personali.

Pertanto, agisce in giudizio nei confronti dell’AMT (Azienda Municipalizzata Trasporti) di Catania e dell’Assitalia Ass.ni S.p.a. al fine di ottenere il risarcimento dei danni. Tuttavia, gli viene riconosciuta soltanto una modesta indennità e la sentenza viene confermata dalla Corte d’Appello di Catania; propone, allora, ricorso in Cassazione al fine di ottenere il riconoscimento di una somma maggiore a titolo di risarcimento dei danni (si precisa che la differenza tra indennizzo e risarcimento sta nel fatto che il primo consiste nella somma di denaro che , per ragioni di equità, viene riconosciuta a titolo di riparazione di un pregiudizio non derivante da illecito altrui , mentre il secondo consiste nell’integrale riparazione  della lesione subita a causa del fatto illecito altrui – fonte di responsabilità civile -).

La Suprema Corte richiama una recente sentenza in materia, la quale ha stabilito che  “in tema di trasporto di persone, la presunzione di responsabilità di cui all’art. 1681 c.c., a carico del vettore per i danni al viaggiatore opera quando sia provato il nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore medesimo e l’attività del vettore in esecuzione del trasporto, restando viceversa detta presunzione esclusa quando sia accertata la mancanza di una colpa in capo la vettore, come nel caso in cui il sinistro venga attribuito al fatto di un terzo viaggiatore” (Cass. civ., 3^ Sez., n. 4482 del 25.02009); nella fattispecie esaminata nella sentenza del 2009, un passeggero stava salendo sull’autobus, quando veniva travolto da un’altra passeggera che – accortasi di avere sbagliato autobus – scendeva precipitosamente dalla parte posteriore, generalmente destinata ai passeggeri che salgono sul mezzo di trasporto pubblico.

I Giudici di legittimità hanno ritenuto che la Corte d’Appello non si sia discostata dall’orientamento sopra descritto, laddove ha motivato il riconoscimento dell’indennizzo attribuendo l’esclusiva responsabilità dell’evento al conducente del motorino che ha invaso improvvisamente la corsia di marcia dell’autobus – il cui conducente era stato costretto a frenare a causa di questa manovra repentina, nè avrebbe potuto tenere una condotta di guida differente -.

In generale, in materia di responsabilità del vettore nel trasporto di persone, la giurisprudenza anche recente ha affermato i seguenti principi di diritto:

  • l’art. 1681 cod. civ. pone una presunzione di responsabilità a carico del vettore in ordine ai sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio. Detta presunzione opera quando sia provato il nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore e l’attività del vettore nell’esecuzione del trasporto. A tali fini non è necessario che il passeggero individui la precisa normalità del servizio che ha determinato il sinistro, ma deve provare che l’evento lesivo è stato causato in termini oggettivi dal fatto del vettoe e quindi dalla attività del trasporto” (Cass. Civ. n.7423 del 13.07.1999). In altri termini, la responsabilità prevista dalla norma sopra citata è strettamente connessa all’obbligo di trasportare, che include quello di trasferire incolume a destinazione l’oggetto trasportato; nell’ipotesi di trasporto di persone, vi è l’obbligo di vigilare e proteggere l’incolumità del passeggero.
  • le Aziende del pubblico trasporto urbano devono porre in essere tutte le attività necessarie, soprattutto sul piano della sicurezza,  per salvaguardare l’incolumità dei passeggeri – ad esempio, la condotta di guida deve tenere conto della situazione di instabilità fisica nella quale si trovano i passeggeri durante il trasporto; di conseguenza, vige il divieto di brusche accelerazioni e frenate (cfr.,in proposito, Cass. civ. n. 1034 del 29.04.1964), ed è considerato estremamente pericoloso fare ripartire il mezzo prima della chiusura completa delle porte -;
  • il vettore si libera dalla responsabilità dei danni subìti dal passeggero durante il viaggio (e per effetto del viaggio) soltanto con la dimostrazione di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare i danni stessi, che  può anche derivare, indirettamente, dalla prova rigorosa dell’esclusiva responsabilità del fatto del terzo ( cfr., in proposito, Cass. civ. n. 12694 del 19.05.2008)
  • gli obblighi di prevenzione del vettore devono essere individuati anche tenendo conto del ragionevole affidamento su un minimo di prudenza e di senso di responsabilità da parte della persona danneggiata e dei terzi trasportati (in proposito si vedano, ex multis, Cass. civ. n.2020 del 01.03.1994; Cass. Civ. n.3285  del 15.02.2006, secondo cui “In tema di trasporto di persone, la presunzione di responsabilità che l’articolo 1681 cod. civ. e l’articolo 409 cod. nav. pongono a carico del vettore per i danni al viaggiatore, opera quando sia provato il nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore e l’attività del vettore in esecuzione del trasporto, restando viceversa esclusa quando è accertata la mancanza di una sua colpa, come quando il sinistro viene attribuito al fatto stesso del viaggiatore, dal quale il vettore ha ragione di pretendere un minimo di diligenza, prudenza e senso di responsabilità nella salvaguardia della propria incolumità“; Cass. civ. n. 1803 del 29.03.1979).

Alla luce delle motivazioni sopra descritte, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Tizio perchè manifestamente infondato, condannandolo al pagamento delle spese del giudizio.

Roma, 08.03.2011   Avv. Daniela Conte

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