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La cartella esattoriale: cos'è, com'è formata e qual'è il suo contenuto

Creato il 19 settembre 2011 da Robertoborz
La cartella esattoriale: cos'è, com'è formata e qual'è il suo contenutoLa cartella esattoriale e’ un documento emesso da un “concessionario” (agente della riscossione) per la riscossione coattiva di un tributo (tassa, imposta, sanzione, contributo, etc.etc.) iscritto a ruolo a seguito di un inadempimento del debitore rilevato da un controllo od accertamento dell’amministrazione finanziaria oppure a seguito di sentenza di una commissione provinciale tributaria.
Il ruolo e’ l’elenco dei debitori e delle somme da questi dovute a seguito del mancato pagamento di tasse, tributi, sanzioni amministrative, etc., formato dall’ufficio dell’ente creditore (Comune, Agenzia delle entrate, Inps, etc.etc.) e periodicamente inviato all’agente della riscossione competente per territorio affinche’ siano svolte tutte le attivita’ di riscossione coattiva.
L’ambito di competenza degli agenti della riscossione – ovvero delle societa’ che si occupano della riscossione per conto degli enti creditori- e’ provinciale, e fa fede il domicilio fiscale del debitore. In ogni caso, qualora l’attivita’ di riscossione debba essere svolta in un ambito diverso da quello dell’agente che ha ricevuto il ruolo, quest’ultimo delega a tal scopo l’agente competente. Questa delega riguarda anche la notifica della cartella esattoriale e la sua riscossione.
L’agente della riscossione, o “concessionario”, funge quindi da “intermediario” tra l’ente creditore e il cittadino debitore, e la cartella esattoriale e’ il suo strumento operativo primario.
La procedura di riscossione attivata con la cartella puo’ riguardare tutte le entrate dello Stato e degli enti pubblici, previdenziali e locali. In dettaglio si puo’ dire che possono essere riscossi tributi, imposte sui redditi, Inps, Iva, imposta di registro, imposte ipotecarie e catastali, imposte sulle donazioni e sulle successioni, imposte erariali di consumo, diritti doganali, tasse automobilistiche e sulle concessioni governative, Ici, Tarsu, Tia, imposte comunali sulla pubblicita’, sulle pubbliche affissioni, tosap, cosap, canoni demaniali etc.Anche le sanzioni amministrative in generale (come per esempio le multe per infrazioni al codice della strada o relative a servizi pubblici) non pagate alla loro naturale scadenza, vengono iscritte a ruolo e sono soggette alla stessa procedura di riscossione coattiva delle tasse e dei tributi.
Dal 1 Ottobre 2006 il sistema di affidamento in concessione e’ stato soppresso, e la funzione di riscossione e’ stata attribuita all’Agenzia delle entrate e all’Inps. L’attivita’ e’ svolta attraverso la societa’ “Equitalia spa” (gia’ “Riscossione spa”), direttamente o tramite partecipate che di solito sono le stesse societa’ che operavano precedentemente come “concessionarie”.
Per fare degli esempi, la Cerit e’ diventata Equitalia Cerit, Esatri e’ diventata Equitalia Esatri, etc.etc. Poco cambia nel rapporto con il debitore finale, poiche’ tutte le norme (anche vecchie) che si riferiscono ai concessionari della riscossione adesso riguardano direttamente Equitalia.
Vi sono ruoli, e quindi cartelle esattoriali, non utilizzati per la riscossione coattiva ma per quella “spontanea”.
Non ne trattiamo in questa scheda, limitandoci a dire che riguarda somme dovute non in conseguenza ad un inadempimento (mancato pagamento) e somme che sono state ripartite in piu’ rate su richiesta del debitore (art.32 d.lgs.46/99).
Ne e’ un tipico esempio la riscossione della vecchia TARSU da parte dei concessionari in quattro rate oppure quella di alcuni consorzi di bonifica, che avvengono con iscrizione a ruolo fin dai primi avvisi “bonari” di pagamento.

FORMA E CONTENUTO

La cartella di pagamento e’ formata di piu’ pagine con le quali vengono comunicate al cittadino/contribuente le somme da lui dovute iscritte a ruolo.
E’ l’atto che assolve la funzione di:
  • comunicazione formale al contribuente della sua posizione debitoria nei confronti dell’erario o degli altri creditori;
  • atto di precetto, ovvero formale intimazione a provvedere al pagamento entro TOT giorni (nel caso specifico 60) con avvertenza che, in mancanza, si potra’ agire tramite le classiche procedure esecutive (fermo amministrativo auto, ipoteca, pignoramento, etc.);
  • titolo esecutivo (relativamente all’iscrizione a ruolo), ovvero atto riferito ad un diritto certo, in base al quale puo’ essere iniziata l’esecuzione forzata.

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