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La direttiva Mifild

Da Mutuonews

europaLa direttiva Mifild (è il nome con cui è nota la direttiva 2004/39/CE) è un atto normativo messo in campo dal Parlamento europeo nel 2004 al fine di uniformare le normative in materia finanziaria dei Paesi europei nel senso di una maggiore tutela per i consumatori.

La Mifild impone alle società di investimento di operare nei confronti dei clienti nella massima trasparenza, le società hanno l’obbligo, infatti, di informazioni sulle caratteristiche dei prodotti finanziari che il cliente vuole acquistare, sui rischi e vantaggi che tale operazione implica, ma soprattutto ed è questo il dato più interessante impone alle società di fare due test, il prmo prende il nome di test di adeguatezza, il secondo è il test di appropriatezza.

Il primo riguarda l’adeguatezza della consulenza rispetto agli obbiettivi di investimento, alle risorse patrimoniali del cliente, e alle reali capacità del cliente di comprendere la consulenza fornita. Il secondo, il test di appropriatezza, riguarda la coerenza del prodotto finanziario con il profilo di rischio del cliente e, anche in questo caso, con le sue conoscenze in campo finanziario.

E’ però nelle facoltà del cliente quello di richiedere che non vengano fatti questi due test al fine di rendere più veloci le compravendite degli strumenti finanziari.

Altra novità di questa normativa consiste nella regolamentazione della professione di consulente finanziario, prima di questo atto normativo, chiunque poteva svolgere questa professione, dopo la direttiva, i servizi di consulenza finanziaria possono essere svolti solo da soggetti autorizzati e cioè le banche e gli altri istituti abilitati.

Un’altra questione che viene affronta da questa direttiva è il conflitto d’interessi, l’art. 21 della Direttiva 2006/73/CE contiene una lista di conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per il cliente, in cui sono individuate le seguenti ipotesi:
a) è probabile che l’impresa o un soggetto collegato alla stessa
realizzino un guadagno finanziario o evitino una perdita finanziaria, a spesa del cliente;

b) l’impresa o un soggetto collegato alla stessa hanno nel risultato del servizio prestato al cliente o dell’operazione realizzata per conto di quest’ultimo un interesse distinto da quello del cliente;

c)l’impresa o un soggetto collegato alla stessa hanno un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti rispetto a quelli del cliente interessato;

d) l’impresa o un soggetto collegato alla stessa svolgono la stessa attività del cliente;

e) l’impresa o un soggetto collegato alla stessa ricevono o  riceveranno da una persona diversa dal cliente un incentivo, in relazione con il servizio prestato al cliente, sotto forma di denaro,di beni o di servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente fatturate per tale servizio.

La norma continua evidenziando che in questi casi gli istituti devono adottare disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di aversi conflitto di interessi.

Questa direttiva comporta quindi delle conseguenze significative per i consumatori con la previsione di nuovi obblighi in capo agli istituti finanziari.

La questione è: che impatto ha avuto questa direttiva in Italia?

Nel prossimo post analizzeremo questo aspetto.


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