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La legge urbanistica della Toscana e il mondo alla rovescia

Creato il 09 gennaio 2015 da Carteinregola @carteinregola

Una riflessione a margine del dibattito organizzato da  Sinistra Ecologia e Libertà  TUTELARE RIGENERARE AMBIENTE E TERRITORIO: PER NOI UN MERITO PER IL GOVERNO RENZI UNA COLPA  (1).

mondo alla rovescia light

La nuova legge urbanistica della Toscana, dopo un lungo cammino  irto di ostacoli (2), è  finalmente stata approvata dal Consiglio Regionale il 31 ottobre scorso (3). Una legge fortemente voluta dall’Assessore all’urbanistica Anna Marson  e dal Presidente Enrico Rossi (4),  che affronta sul serio il consumo di suolo, ponendo delle regole precise che vincolano  lo sviluppo urbano alla tutela dell’ambiente e del paesaggio e alla qualità della vita e alla partecipazione dei cittadini. Ma il Governo Renzi il 24 dicembre ha impugnato la legge davanti alla Corte Costituzionale (5), “togliendo – come osserva  il Comitato per la Bellezza(6)un appoggio sostanziale allo stesso piano regionale concordato col Ministero per i Beni culturali“,  non per “un  eccesso di permissività, come è accaduto in passato (e come la cementificazione del Paese dimostra ovunque), ma, al contrario, perché alcune norme della legge urbanistica …“riguardanti l’approvazione delle previsioni urbanistiche per le medie e grandi strutture di vendita, costituiscono ostacolo alla libera concorrenza” .

mondo alla rovescia ricchi e poveri
Il ragionamento del Governo è: siccome le restrizioni inserite dalla Toscana all’indiscriminato proliferare di centri commerciali (restrizioni che consistono – si noti  – nel sottoporre l’ottenimento del parere positivo per nuove strutture di vendita alla neonata “Conferenza di copianificazione regionale” qualora le loro previsioni impegnino suolo esterno ai centri abitati) (7), si pongono in contrasto con quanto consentito dalla legge nazionale (8),  la Regione invade la potestà legislativa di esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, violando l’articolo 117 della Costituzione (9).  Il Presidente Rossi ha  già risposto (10): “noi non intendiamo affatto limitare la concorrenza ma piuttosto, attraverso motivazioni urbanistiche, favorire una presenza razionale del commercio sul territorio, tale da evitare squilibri ambientali e impatti insostenibili sul piano delle infrastrutture. D’altra parte lo stesso Osservatorio nazionale sui prezzi ha indicato la Toscana come la regione dove, proprio grazie a questa politica, si sono prodotti i maggiori vantaggi per i consumatori“. Noi, rimandando per ulteriori approfondimenti alla dettagliata disanima dell’associazione VAS Roma, facciamo una sola  considerazione: nella stessa seduta del Consiglio dei Ministri, è stata stabilita la “non impugnativa” della Legge Regione Lazio n. 10 del 10/11/2014 “Modifiche alle leggi regionali relative al governo del territorio, alle aree naturali protette regionali ed alle funzioni amministrative in materia di paesaggio” (11), cioè il famigerato Piano Casa 2,  approvato il 31 ottobre scorso, dopo la nostra strenua e inutile battaglia. Un Piano che  ripropone e proroga fino al gennaio 2017 l’analogo  provvedimento Polverini, una mutazione genetica di tutti i Piani casa nazionali, che bypassa la regia pubblica delle trasformazioni lasciando mano libera e cemento libero ai privati (12).

A questo punto ci sembra evidente che la linea politica predominante – destra o sinistra, la cui continuità è simboleggiata dal sempiterno ministro Lupi – sia quella del primato dell’interesse privato a tutti i  costi e  a tutti i livelli, e dell’abbandono di ogni prospettiva  che riguardi la scelta dell’interesse pubblico, che si tratti di preservare i principi di pianificazione – la base per qualunque ragionamento che abbia a cuore il bene collettivo  – o il  patrimonio di tutti. E ci uniamo allo stupore (ma ormai, ahimè,  non possiamo più dirci stupiti) del Comitato della Bellezza, che ricorda che “la “libera concorrenza” in materia territoriale e ambientale – quella consentita dalle leggi e quella di cui l’abusivismo più sfrenato si è appropriato a danno della collettività – ha provocato disastri, ha prodotto milioni di metri quadrati di alloggi, di uffici, di capannoni vuoti, invenduti, inutilizzati. Chi si dispone a sottoporla a controlli in nome dell’interesse generale dovrebbe essere premiato, additato ad esempio. Invece succede il contrario“.

A noi sembra  evidente “da che parte sta” questo Governo. Quello del “Mondo alla rovescia”.

Anna Maria Bianchi Missaglia  [email protected]

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scarica la legge approvataLEGGE URBANISTICA TOSCANA PARTE I n. 53 del 12.11.2014

map paesaggio toscano

(1)  Al dibattito organizzato da SEL TUTELARE RIGENERARE AMBIENTE E TERRITORIO, PER NOI UN MERITO PER IL GOVERNO RENZI UNA COLPA sono intervenuti: ANNA MARSON Assessore Urbanistica Regione Toscana,  ROSA ALBA (Assemblea Nazionale SEL), JACOPO MARIA ARGILLI (Cons. SEL I Municipio Roma I) PAOLO BERDINI (Forum Salviamo il paesaggio), ANNA MARIA BIANCHI (Carteinregola),  GAETANO CAPUANO (Coord.to Regionale SEL), GIOVANNI CAUDO (Ass.re Roma Capitale Rigenerazione Urbana), VEZIO DE LUCIA (Urbanista), PIETRO NICOLAI (Dip.to Sviluppo Agroalimentare e Territorio Cia Nazionale), STEFANO ZUPPELLO (Resp. Urbanistica SEL AREAMETROPOLITANA) > vai alla pagina con le registrazioni video o audio degli interventi

(2) Carteinregola ha sottoscritto e diffuso l’appello lanciato da urbanisti , politici e società civile in difesa della Legge e organizzato un seminario  “Stop al consumo di suolo, cominciamo dalla Toscana”nel febbraio 2014

(3) scarica la legge approvataLEGGE URBANISTICA TOSCANA PARTE I n. 53 del 12.11.2014 (> leggi Il commento di Anna Marson nell’articolo sul sito della Regione Toscana)

(4)

  • 13 ott 2014 www.eddyburg.it  Ultimatum di Rossi “Approvare il Piano o non mi ricandido  Il Piano è parte fondante della Toscana del futuro. … garantire lo sviluppo all’ agricoltura mantenendo la specificità del paesaggio », dice Rossi…
  • > leggi Il commento di Anna Marson nell’articolo sul sito della Regione Toscana
  • Eddyburg 3 novembtre 2014 : Rossi: Una legge di svolta, prima legge urbanistica regionale che tutela il territorio agricolo contro il consumo di suolo

(5) Dal sito del Governo Italiano: Consiglio dei Ministri n.43 24 Dicembre 2014:

La Presidenza del Consiglio comunica che: Il Consiglio dei Ministri si è riunito oggi, mercoledì 24 dicembre 2014 alle ore 12.50, a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio, Matteo Renzi. Segretario il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Graziano Delrio.
LEGGI REGIONALI Su proposta del Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Maria Carmela Lanzetta, il Consiglio dei Ministri ha esaminato trenta leggi delle Regioni e delle Province Autonome:Per le seguenti leggi regionali delle Regioni e delle Province Autonome si è deliberata l’impugnativa:(…)

2) Legge Regione Toscana n. 65 del 11/01/2014, recante “Norme per il governo del territorio”, in quanto alcune disposizioni, riguardanti l’approvazione di previsioni urbanistiche per le medie e grandi strutture di vendita, costituiscono ostacolo alla libera concorrenza, in violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione . Altre disposizioni, in materia di edilizia, si pongono in contrasto con la normativa statale di principio in materia di governo del territorio, in violazione dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

> Vai al dettaglio delle motivazioni dell’impugnazione dal sito del Governo (trascritte in calce**)

(6) Renzi e Franceschini azzoppano legge urbanistica e piano paesaggistico toscano di Comitato per la Bellezza  31 Dicembre 2014 da Eddyburg:  La sacrosanta protesta del Comitato per la bellezza, lanciato da Vittorio Emiliani, Desideria Pasolini dall’Onda, Vezio De Lucia,  Paolo Berdini, Gaia Pallottino. Si spera che altre seguiranno. 31 dicembre 2014, con postilla  (in calce il testo completo*)

(7) il Governo Renzi ritiene che gli Artt. 25,26 e 27^^^ introducano restrizioni non adeguate né proporzionate rispetto alle finalità perseguite, rilevando il contrasto con la direttiva 2006/123 CE e con l’art. 31, comma 2, del d.l. n. 201/2011. Si manifesta così anche il contrasto con l’art. 117 comma 1 della Costituzione, con cui la Regione invade la potestà legislativa di esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, e quindi violando l’articolo 117, comma 2, letterra e) della Costituzione.(studio tecnico Pagliai)

^^^ Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 Norme per il governo del territorio.

Art. 25
– Disposizioni per la pianificazione di nuovi impegni di suolo esterni al perimetro del territorio urbanizzato. Conferenza di copianificazione
1. Le previsioni di trasformazione che comportano impegno di suolo non edificato all’esterno del perimetro del territorio urbanizzato, come definito all’articolo 4, commi 3 e 4, comprese quelle di cui all’articolo 64, comma 6, sono subordinate al previo parere favorevole della conferenza di copianificazione di cui al presente articolo, fatta eccezione per le previsioni di cui agli articoli 88, comma 7, lettera c), e articolo 90, comma 7, lettera b).
2. Non sono soggette alla conferenza di cui al comma 1 le previsioni che comportano impegni di suolo non edificato all’esterno del perimetro del territorio urbanizzato nei seguenti casi:
a) interventi di adeguamento delle infrastrutture lineari esistenti;
b) interventi attinenti alla sicurezza e al pronto soccorso sanitario;
c) ampliamento delle strutture esistenti artigianali, industriali, o produttrici di beni e servizi, purché finalizzato al mantenimento delle funzioni produttive;
d) ampliamento delle opere pubbliche di competenza comunale esistenti e nuove opere pubbliche di competenza comunale necessarie a garantire i servizi essenziali, privilegiando localizzazioni che contribuiscono a qualificare il disegno dei margini urbani;
e) varianti al piano strutturale che costituiscono adeguamento ai piani di settore regionali approvati con il procedimento di cui al titolo II, capo I.
3. La conferenza di copianificazione è costituita dai legali rappresentanti della Regione, della provincia o della città metropolitana, del comune interessato o dell’ente responsabile dell’esercizio associato, o loro sostituti sulla base dell’ordinamento dell’ente. Alla conferenza partecipano, senza diritto di voto, anche i legali rappresentanti dei comuni eventualmente interessati da effetti territoriali sovracomunali derivanti dalle previsioni, tenuto conto degli ambiti di cui all’articolo 28.
4. La conferenza di copianificazione è convocata dalla Regione entro trenta giorni dalla richiesta dell’amministrazione che intende proporre le previsioni. In sede di convocazione la Regione individua gli eventuali comuni interessati da effetti territoriali sovracomunali, i quali possono partecipare ed offrire contributi ai lavori della conferenza. Tutte le amministrazioni chiamate a partecipare alla conferenza danno avviso sul proprio sito istituzionale della data in cui si svolge, nonché dell’oggetto dalla stessa trattato. La conferenza si svolge presso la Regione. Ai soggetti partecipanti sono trasmessi gli elaborati relativi alla previsione in esame almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima riunione della conferenza e le motivazioni della proposta.
5. La conferenza di copianificazione verifica che le previsioni proposte siano conformi al PIT, che non sussistano alternative sostenibili di riutilizzazione e riorganizzazione degli insediamenti e infrastrutture esistenti, e indica gli eventuali interventi compensativi degli effetti indotti sul territorio.
6. La conferenza di copianificazione decide a maggioranza entro il termine di trenta giorni dallo svolgimento della prima riunione. Il termine può essere sospeso una sola volta, per un periodo non superiore a trenta giorni, per acquisire integrazioni o documentazione necessaria alle determinazioni della conferenza. Il parere sfavorevole espresso dalla Regione è vincolante, salvo che in presenza di piano strutturale intercomunale, ed è espressamente motivato con riferimento ai profili di cui al comma 5.
7. A seguito del pronunciamento positivo della conferenza, il comune procede alla formazione dello strumento o dell’atto ai sensi degli articoli 18, 19 e 20. L’approvazione delle previsioni comporta integrazione dei contenuti del PTC o del PTCM, ove necessario mediante ratifica, entro trenta giorni, da parte della provincia o della città metropolitana.
8. Nel caso in cui la conferenza accerti la necessità di variare il PIT si procede mediante accordo di pianificazione ai sensi dell’articolo 42.
9. I nuovi impegni di suolo comportanti effetti territoriali sovracomunali sono oggetto di perequazione territoriale ai sensi dell’articolo 102 con le modalità indicate dalla conferenza di copianificazione nel pronunciamento di cui al comma 7.
Art. 26
– Disposizioni per la pianificazione delle grandi strutture di vendita
1. Sono soggette alla conferenza di copianificazione di cui all’articolo 25:
a) le previsioni di grandi strutture di vendita o di aggregazioni di medie strutture aventi effetti assimilabili a quelli delle grandi strutture, al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato, che comportano impegno di suolo non edificato;
b) le previsioni di grandi strutture di vendita o di aggregazioni di medie strutture aventi effetti assimilabili a quelli delle grandi strutture, all’interno del perimetro del territorio urbanizzato, anche se si sostanziano in interventi di riutilizzo del patrimonio edilizio esistente.
2. La conferenza di copianificazione verifica le previsioni di cui ai commi 1, sulla base di quanto previsto dall’articolo 25, comma 5. e dei seguenti criteri:
a) la capacità di assorbimento, da parte dell’infrastrutturazione stradale e ferroviaria presente nel territorio del comune e in quello dell’ambito di interesse sovracomunale, del carico di utenze potenziali connesso al nuovo esercizio;
b) il livello di emissioni inquinanti, comprensivo dell’incremento dovuto alla movimentazione veicolare attesa dalla nuova struttura di vendita;
c) la sostenibilità rispetto alla tutela del valore paesaggistico dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell’Organizzazione delle Nazioni unite per l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) sulla base delle tipologie individuate dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio mondiale, culturale ed ambientale, firmata a Parigi il 16 novembre 1972, dai Paesi aderenti all’UNESCO, delle reti di fruizione storica del territorio e dei beni paesaggistici di cui all’articolo 134 del Codice;
d) le conseguenze attese sulla permanenza degli esercizi commerciali di prossimità, al fine di garantire i servizi essenziali nelle aree più scarsamente popolate;
e) le conseguenze attese sui caratteri specifici e sulle attività presenti nei centri storici compresi nell’ambito sovracomunale, e le necessarie garanzie di permanenza delle attività commerciali d’interesse storico, di tradizione e di tipicità.
3. Alla conferenza di copianificazione avente ad oggetto le previsioni di cui al comma 1, lettera b), partecipano la Regione, la provincia, la città metropolitana o il comune interessato.
Art. 27
– Disposizioni per la pianificazione delle medie strutture di vendita
1. Le previsioni di medie strutture di vendita che comportano impegno di suolo non edificato al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato sono soggette alla conferenza di copianificazione di cui all’articolo 25 qualora risultino:
a) non inferiori a 2.000 metri quadrati di superficie di vendita per i comuni di cui all’articolo 15, comma 1, lettera e), numero 2), della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti);
b) non inferiori a 1.000 metri quadrati di superficie di vendita per i comuni diversi da quelli di cui di cui all’articolo 15, comma 1, lettera e), numero 2), della l.r. 28/2005 .
2. Alla conferenza di copianificazione partecipano la Regione, la provincia, la città metropolitana o il comune interessato.
3. Non sono soggette alla conferenza di copianificazione le previsioni di medie strutture di vendita per i comuni con popolazione residente pari o superiore a 50 mila abitanti.

(8) Si ipotizza  il contrasto con la direttiva 2006/123 CE e con l’art. 31, comma 2, del d.l. n. 201/2011.

(9) L’impugnazione riguarda anche altre disposizioni  in materia di edilizia,  per le quali rimandiamo alla dettagliata disanima dell’associazione VAS Roma del 7 gennaio 2015 Il Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge urbanistica della Regione Toscana che detta le “norme sul governo del territorio”

(10) Regioni.it 29 dicembre 2014 Ricorso del governo sulla legge urbanistica, Rossi: ‘Nessuna limitazione alla libera concorrenza’ la risposta del Presidente Enrico Rossi su Regioni.it : “Rispetto poi agli articoli 207 e 208, pare – prosegue – che la critica riguardi la previsione di sanzioni per alcune tipologie di abuso antecedenti il 1967 che, a giudizio del governo, dovrebbero essere sempre demoliti, mentre per la norma regionale a dover essere abbattuti sono solo quelli per cui il Comune ravvisa un evidente contrasto con l’interesse pubblico. Si tratta in tutta evidenza – continua il presidente – di due questioni di dettaglio che non inficiano la nostra legge urbanistica: la più rivoluzionaria che si stata fatta in Italia, stabilendo il consumo zero del territorio per nuove edificazioni”.

(11) http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/dettaglio.asp?d=77544

Consiglio dei Ministri n.43 24 Dicembre 2014

Per le seguenti leggi regionali si è deliberata la non impugnativa:

11) Legge Regione Lazio n. 10 del 10/11/2014 “Modifiche alle leggi regionali relative al governo del territorio, alle aree naturali protette regionali ed alle funzioni amministrative in materia di paesaggio”.

Mentre invece lo stesso Consiglio ha  impugnato, oltre alla Legge Urbanistica della regione Toscana, anche la legge della Provincia Autonoma di Bolzano, su cui ci riserviamo ulteriori apporfondimenti:

1) Legge Provincia Autonoma di Bolzano n. 10 del 23/10/2014, recante “Modifiche di leggi provinciali in materia di tutela del paesaggio, foreste, acque pubbliche, energia, aria, protezione civile e agricoltura”, in quanto alcune disposizioni introducono vincoli e contingentamenti all’apertura di nuovi esercizi commerciali, ponendosi in contrasto con i principi di libertà di iniziativa economica e di tutela della concorrenza di cui agli articoli 41 e 117, comma 2, lettera e) della Costituzione. Altre disposizioni, riguardanti il taglio del legname, violano la competenza esclusiva statale in materia di tutela del paesaggio di cui all’art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione

(11) GAZZETTA UFFICIALE N. 68 RICORSO PER LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE 11 giugno 2013 

(12) Si vedano le nostre domande all’assessore Civita, a cui non è mai stata data una risposta seria https://carteinregola.wordpress.com/2014/10/21/piano-casa-2-le-nostre-7-domande-allassessore-civita/________________________________________________________________–____

scarica la legge approvataLEGGE URBANISTICA TOSCANA PARTE I n. 53 del 12.11.2014

vai alla sezione del seminario organizzato da Casa dell’Architettura e Carteinregola il 5 febbraio 2014 “Stop al consumo di suolo, cominciamo dalla Toscana

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