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LA PREVIDENZA DEI DIPENDENTI PUBBLICI: CUMULO PENSIONE/REDDITI da LAVORO DIPENDENTE, PER DIRIGENTI MEDICI e del RUOLO SANITARIO del SSN

Creato il 28 giugno 2014 da Robertoborz
LA PREVIDENZA DEI DIPENDENTI PUBBLICI: CUMULO PENSIONE/REDDITI da LAVORO DIPENDENTE, PER DIRIGENTI MEDICI e del RUOLO SANITARIO del SSN LA PREVIDENZA DEI DIPENDENTI PUBBLICI
CUMULO PENSIONE/REDDITI da LAVORO DIPENDENTE, PER DIRIGENTI MEDICI e del RUOLO SANITARIO del SSN:
il comma 1 art. 15-novies, D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, così come modificato dall’art. 22 L. 4.11.2010, n. 183, dispone che il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero, su istanza dell’interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo.
In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età.
Tali disposizioni in base al comma 3, art. 22, L. 183/2010, si applicano anche ai dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale in servizio alla data del 31.1.2010. Ne deriva che il canale di età pensionabile previsto al maturare del 40° anno di servizio effettivo e nel limite del 70° anno di età comporta la possibilità – a istanza dell’interessato – della riassunzione per coloro che si trovassero in servizio alla data del 31.1.2010. La riassunzione in servizio, per i dirigenti già cessati, ma in servizio al 31.1.2010, comporta il venir meno del titolo limiti di età per le risoluzioni del rapporto avvenute al compimento del 65° anno di età (a fronte della nuova età pensionabile di 40 anni di servizio e nel limite dei 70 di età): da tale situazione discende il divieto di cumulo tra trattamento pensionistico spettante per il precedente rapporto e trattamento retributivo per la rinnovata attività lavorativa.
Allo stesso modo, la cessazione dal servizio con 40 anni di anzianità contributiva (e non con 40 anni di servizio effettivo) non consente l’equiparazione, ai fini del cumulo, con il pensionamento derivante dal raggiungimento del limite del 70° anno di età (INPDAP, nota operativa 7.6.2011, n. 22).

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