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La Previdenza dei Liberi Professionisti: La Ricongiunzione. Casi Concreti

Creato il 22 luglio 2014 da Robertoborz
La Previdenza dei Liberi Professionisti: La Ricongiunzione. Casi Concreti
RICONGIUNZIONE: 
è consentito al lavoratore dipendente, pubblico o privato, o al lavoratore autonomo, che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti, di chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le sopracitate forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di lavoratore dipendente o autonomo, ai fini del diritto e della misura di un’unica pensione (art. 1 L. 45/1990). 
È prevista anche la possibilità inversa ossia l’accentramento nella gestione previdenziale dei professionisti dei periodi maturati in forme previdenziali obbligatorie ad es. dell’INPS come autonomo o dipendente. In entrambi i casi la ricongiunzione è onerosa. Restano salve le regole relative alla possibilità di totalizzazione dei periodi stessi purché ricorrano i requisiti.
RICONGIUNZIONE da CASSE PROFESSIONALI a INPS: 
nella tabella sottostante le situazioni previste dalla legge.
1° Caso. Il caso riguarda chi, avendo maturato periodi di iscrizione come libero professionista presso una delle Casse previdenziali, che non abbia compiuto l’età pensionabile e sia iscritto presso una forma previdenziale obbligatoria per lavoratori dipendenti o autonomi, chieda di trasferire i contributi dalla Cassaprofessionale alla gestione previdenziale presso cui è attualmente iscritto.
- Se c’è coincidenza di più periodi coperti da contribuzione, sono da considerare utili solo quelli relativi ad effettiva attività lavorativa. In mancanza di questo criterio, è utile la contribuzione di importo più elevato, fatto salvo il diritto al rimborso della contribuzione non tenuta in considerazione e, per i contributi volontari, il diritto allo scomputo del corrispondente importo dall’onere di ricongiunzione.
2° Caso. Il secondo caso riguarda invece coloro che hanno già compiuto l’età pensionabile (65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne o età diversa a seconda delle regole della gestione accentrante)
- La ricongiunzione, ai fini del diritto e della misura di un’unica pensione, può essere richiesta in alternativa, presso una gestione nella quale si possano far valere almeno 10 anni di contribuzione continuativa in regime obbligatorio in relazione ad attività effettivamente esercitata, anche quindi in una gestione a cui si è stati iscritti in passato. Ad esempio un avvocato di 66 anni attualmente iscritto alla Cassa forense con una contribuzione accreditata di 6 anni, è stato iscritto all’INPS (FPLD) in passato e ha accreditato 13 anni di contributi.
In questa ipotesi è possibile chiedere la ricongiunzione all’INPS dei 6 anni accreditati alla Cassa forense.
3° Caso. Un terzo caso, è quella del libero professionista iscritto in una delle casse professionali e titolare di pensione di anzianità nell’AGO, ovvero in una delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi
- Può chiedere all’INPS, ai fini di ottenere un supplemento della pensione in godimento, la ricongiunzione del periodo assicurativo maturato presso la cassa cui è iscritto successivamente alla liquidazione della pensione
Non sono ricongiungibili secondo le predette modalità i contributi versati in passato presso casseprofessionali verso la gestione separata INPS. In tale caso sarà possibile utilizzare la totalizzazione,sempre ché sussistano i requisiti.
RICONGIUNZIONE da INPS a CASSE PROFESSIONALI: 

il libero professionista che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi, può ricongiungere tutti i periodi di contribuzione presso le medesime forme previdenziali, nella gestione o Cassa cui risulta iscritto in qualità di libero professionista.
Sono ricongiungibili i periodi di contribuzione presso diverse gestioni previdenziali per liberi professionisti (art. 1, co. 2 e 3, L. 45/1990).
Il libero professionista che goda della erogazione di una pensione di anzianità può chiedere all’ente erogatore
la ricongiunzione del periodo assicurativo successivamente maturato presso altra Cassa professionale e la liquidazione di un supplemento di pensione commisurato alla nuova contribuzione trasferita. La richiesta di ricongiunzione può essere esercitata una sola volta, entro un anno dalla cessazione della successiva contribuzione.
L’ente erogatore della pensione di anzianità può essere o una Cassa professionale o l’INPS stesso; per esempio un pensionato di anzianità con trattamento erogato dall’INPS chiede la ricongiunzione del periodo assicurativo maturato presso la cassa professionale alla quale risulta iscritto successivamente alla liquidazione della pensione di anzianità, per ottenere un supplemento della pensione (INPS, circ. 179/1990).

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