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Lavoro nero: nuove sanzioni e diffida dal 24 settembre 2015

Creato il 10 ottobre 2015 da Studiocassaro
Lavoro nero: nuove sanzioni e diffida dal 24 settembre 2015Il D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, attuativo del Jobs Act, ha rimodulato le sanzioni amministrative previste nei casi di lavoro irregolare, calcolate adesso sulla base del tempo di utilizzazione "in nero" del lavoratore.Per le violazioni commesse dal 24 settembre 2015 la situazione è la seguente:

- sanzione da euro 1.500,00 ad euro 9.000,00 per ogni lavoratore irregolare impiegato sino a 30 giornate di effettivo lavoro; - sanzione da euro 3.000,00 ad euro 18.000,00 per ogni lavoratore irregolare impiegato da 31 a 60 giorni di effettivo lavoro; - sanzione da euro 6.000,00 ad Europa 36.000,00 per ogni lavoratore irregolare impiegato per oltre 60 giorni di effettivo lavoro.È prevista altresì una maggiorazione del 20% ove le irregolarità si riferiscano a lavoratori stranieri e non in regola con il permesso di soggiorno ovvero interessino minorenni in età non lavorativa.È stata eliminata la maggiorazione prevista per ogni giornata di lavoro effettivo e non si applica più l'aumento del 30% della sanzione, prevista dalla legge 9/2014; viene eliminato altresì l'aumento del 50% dell'importo delle sanzioni civili per l'evasione dei contributi e dei premi relativi ad ogni lavoratore irregolare.In caso di verifica la violazione è ora diffidabile, salvo i casi già citati di lavoratori stranieri non in regola con il permesso di soggiorno e di minori in età non lavorativa, la diffida comporta la stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche part-time non inferiore al 50% dell'orario previsto per il tempo pieno, ovvero contratto a tempo determinato di durata pari almeno a tre mesi. La regolarizzazione avverrà attraverso il pagamento di sanzioni, contributi e premi e ne dovrà essere fornita prova entro 120 giorni dalla notifica del verbale.La nuova disciplina si applica agli illeciti commessi dal 24 settembre 2015, data di entrata in vigore del decreto ed a tale proposito il Ministero ha precisato che le condotte iniziate e cessate prima del 24 settembre sono regolate dal regime sanzionatorio precedentemente vigente e per esse non trova applicazione la procedura di diffida. Per le condotte iniziate in vigenza della previgente disciplina e continuate dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo, trova applicazione la nuova disciplina, compresa la procedura di diffida. 


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