La legge n.81/1991, nell’ambito dello sport ha apportato una distinzione tra lo sportivo professionista e lo sportivo dilettante.
All’articolo 2 viene individuato lo sportivo professionista come colui che svolge la propria attività a titolo oneroso e continuativo nel rispetto delle normative CONI e delle Federazioni Sportive Nazionali di appartenenza. Non c’è però traccia di una nozione relativa allo sportivo dilettante.
La figura del lavoratore sportivo dilettante, il quale non forma oggetto di una disciplina giuridica compiuta, né nell’ordinamento sportivo né tantomeno in quello nazionale, difettando, in particolare in quest’ultimo, il suo inquadramento sotto il profilo del diritto del lavoro.
La sua figura è piuttosto trattata relativamente alla disciplina tributaria dei compensi, premi, indennità di trasferta e rimborsi forfetari di spesa. La disciplina relativa ai sopra esposti compensi, corrisposti ai soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica, è stata originariamente istituita dall'art. 25, comma 4 della legge n133/1999 e successive modificazioni, e successivamente rivista, aggiornata ed estesa ad una più ampia platea di potenziali beneficiari con l'art. 37 della L 342/2000 e, da ultimo, con l'art. 90 della Legge 289/2002 (finanziaria 2003)