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Luino, Ronchi: “1946, la storia del diritto al voto alle donne”

Creato il 16 marzo 2016 da Stivalepensante @StivalePensante

Ad una settimana dall’evento organizzato in Comune a Luino, dedicato ai settant’anni di voto alle donne, dopo aver pubblicato le relazioni dell’assessore Franzetti e quelle delle consigliere Nogara, Ballinari e Frulli, oggi è la volta dell’intervento del capogruppo Simona Ronchi, dal titolo ”1946: il diritto al voto alle donne”.

(anniversarybooks.it)

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“Il diritto di voto rappresenta il diritto politico per eccellenza, previsto e garantito dalle più importanti costituzioni novecentesche e legato alla nozione di democrazia e cittadinanza. Da un punto di vista storico, questo legame è piuttosto recente poiché, in passato, il voto veniva collegato a requisiti di reddito o di cultura. Il voto, infatti, non era considerato un diritto, ma una funzione esercitata nell’esclusivo interesse della nazione e dello Stato e, in quanto tale, poteva essere conferito non a tutti i cittadini, ma a coloro che fossero nelle condizioni di poterlo esercitare godendo di determinati requisiti legati al censo alla cultura. Si parlava in proposito di suffragio elettorale ristretto.

Il suffragio universale sia maschile che femminile rappresenta, quindi, una delle più importanti conquiste del XX secolo e segna il passaggio tra lo Stato liberale alla moderna democrazia costituzionale. Solo con l’avvento delle moderne costituzioni il voto è divenuto un diritto individuale riconosciuto e garantito da tutte le carte costituzioni promulgate nel corso del XX secolo. Il secolo scorso è quindi stato caratterizzato dalle istanze volte, prima ad allargare il corpo elettorale maschile e, poi, al riconoscimento dei diritti politici alle donne.

Anche in Italia all’inizio del ’900 vi sono stati degli interventi normativi volti ad allargare il corpo elettorale maschile e verso la metà del secolo al riconoscimento di tali diritti alle donne. Con lo Statuto Albertino, infatti, era stato normato il voto agli uomini, legato al compimento dei 25 anni di età, a requisiti culturali, quali il saper leggere e scrivere, e al censo. Nel 1882 (L. 593/1882) era, invece, stato riconosciuto il diritto di voto ai maschi maggiorenni ed alfabeti. Un primo allargamento del corpo elettorale si é avuto con la Legge 665/1912 (Giovanni Giolitti) a seguito della quale, erano ammessi al voto tutti i cittadini maschi di anni superiore ai 21 e che avessero superato con buon esito l’esame di scuola elementare o avessero prestato il servizio militare, e a tutti i cittadini di età superiore ai 30 indipendentemente dal grado di istruzione. Le donne erano escluse dal voto, ma su questo l’opinione pubblica era ancora piuttosto accondiscendente in virtù del ruolo della donna ricoperto nella società civile dell’inizio del ’900. Con la L.. 1985/1918 viene riconosciuto il voto a tutti i cittadini maschi di almeno 21 anni (che avessero prestato servizio militare) e abolita la distinzione tra alfabeti e analfabeti.

Solo con il decreto legislativo lgt. del 1° Febbraio 1945 n. 23 è stato introdotto il diritto di voto alle donne (art. 1 cittadine italiane ventunenni e in possesso dei diritti civili e politici). Sicuramente si è arrivati a tale riconoscimento grazie all’azione delle organizzazioni femminili alle istanze della società civile e alle posizioni dei maggiori partiti dell’epoca, ma storici e politologi ne riconducono il fondamento nella ‘Prima Costituzione Provvisoria’, che prescriveva tra le altre cose, l’elezione con suffragio universale diretto e segreto di un’Assemblea Costituente incaricata di redigere la nuova Costituzione. In realtà il decreto del 23/1945 escludeva dal diritto di voto le prostitute schedate, che esercitavano il meretricio fuori dai locali autorizzati (norma abrogata nel ’47) e, soprattutto, nulla disponeva sull’elettorato passivo. Non si sa se sia stato frutto di una dimenticanza o meno, ma in realtà era anche piuttosto diffusa l’idea che la politica non interessasse alle donne; vi era ancora molto scetticismo in merito all’effettiva partecipazione delle donne alla vita politica.

Lo stesso riconoscimento di tale diritto non fu accolto con l’entusiasmo sperato, forse per il difficile momento storico che stava attraversando l’Italia. Solo con il successivo decreto legislativo lgt. del 10 Marzo 1946 n. 74, che dettava le norme per l’elezione dell’Assemblea Costituente, si stabiliva che fossero eleggibili ‘tutti i cittadini e le cittadine che al giorno delle elezioni avessero compiuto il 25° anno di età’ (suffragio universale passivo). Con questa norma le donne poterono finalmente avere pieni diritti politici.

La prima esperienza di voto furono le elezioni amministrative svoltesi tra il mese Marzo e il mese Aprile 1946; fu un test che fece cadere molti dei pregiudizi esistenti sulla temuta indifferenza e incapacità delle donne al voto; l’affluenza fu, infatti, massiccia e vi furono circa 2000 donne elette nei consigli comunali. Per le successive elezioni del 2 Giugno 1946, in occasione delle quali gli italiani avrebbero dovuto votare i rappresentati dell’Assemblea Costituente, e scegliere tra Monarchia e Repubblica, le candidate femminili furono 226, delle quali 21 elette, tutte di diversa estrazione sociale formazione culturale e politica.

Come detto il diritto di voto e i diritti politici trovano il loro fondamento nella Costituzione; tra le varie norme possiamo ricordare:
- Art. 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
- Art. 48 Sono elettori tutti i cittadini uomini e donne che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed uguale libero e segreto. Il suo esercizio è un dovere civico. La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero e ne assicura l’effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l’elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge. Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.
- Art. 51 Tutti i cittadini dall’uno e dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e a cariche elettive in condizioni di eguaglianza secondo i requisiti stabiliti dalla Legge. A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra uomini e donne. La legge può, per l’ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

La prima nazione a riconoscere il suffragio universale maschile e femminile fu la Nuova Zelanda nel 1893. Gli Stati Uniti nel 1920, ma con requisiti di censo e cultura. Solo nel 1965 con il Voting Right Act furono eliminati tali limiti. In Europa: Regno Unito nel 1918, solo alle donne dopo aver compiuto i 30 anni di età, e nel 1928 a tutte. In Francia nel 1946, in Germania nel 1919, in Spagna nel 1931, a San Marino nel 1958, in Portogallo nel 1976. In Russia, invece, nel 1917, in Arabia Saudita nel 2015. In Svizzera nel 1971 in materia federale: la maggior parte dei cantoni introdusse il suffragio universale poco prima o poco dopo ad eccezione di Appenzello interno, Appenzello Esterno, Glarona, Obvaldo, Svitto, San Gallo, Turgovia e Uri. Nell’Appenzello Esterno nel 1989 fu riconosciuto il suffragio femminile tramite votazione per alzata di mano e nell’Appenzello Interno dopo una decisione del tribunale federale del 1990. In Ticino, invece, nel 1969.

In alcuni stati non è ancora riconosciuto il suffragio elettorale femminile: nel Brunei è negato il diritto di voto dal 1962, nel Libano è previsto il suffragio ristretto, poiché bisogna fornire prova di avere istruzione. nella Città del Vaticano non c’è il suffragio femminile e il diritto di voto non è riconosciuto nemmeno a tutti gli uomini ma solo ai cardinali”.

Per approfondire sull’incontro nel Comune di Luino di giovedì scorso:

- Luino, Frulli: “Settant’anni di mimose, Teresa Mattei ‘la ragazza di Montecitorio’”

Luino, Ballinari: “Le ‘mie’ dieci donne nella storia della politica internazionale del Novecento”

Luino, Nogara: “Le donne coraggiose nelle istituzioni italiane”

Luino: tutte le donne legate all’amministrazione comunale dal dopoguerra ad oggi


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