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Manovra di Ferragosto

Da Rubefox

Manovra di ferragosto: con la pubblicazione della Legge 14.9.2011, n. 148 sulla G.U. 16.9.2011, n. 216 è stato convertito il DL n. 138/2011, c.d. “Manovra di Ferragosto”, contenente “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.

Nel processo di conversione sono state fatte alcune modifiche al testo originario del Decreto.

Di seguito le principali novità fiscali.

 Riduzione agevolazioni fiscali – Art. 1, comma 6

Confermata la modifica all’art.40, DLn. 98/2011 con l “anticipo” della riduzione dei regimi “di favore fiscale”. (5% già dal 2012 e del 20% dal 2013).

Questa riduzione è applicabile alle agevolazioni ora in vigore, riguardanti Irpef, Ires, Irap, Iva, imposte indirette, persone fisiche, imprese, società. Ciò significa che le detrazioni dal 2012 sulle spese mediche andranno al 14%;

Se però entro il 30 settembre 2012 sarà adottatala RiformaFiscale, non sarà applicata in forma generalizzata.

 Addizionale Irpef – Art. 1, commi 10 e 11

Le Regioni a statuto ordinario potranno aumentare sino allo 0,8% o diminuire l’Irpef di base.

Se la delibera sarà adottata entro il 31 dicembre 2011 le variazioni in aumento potranno avere effetto sull’acconto da versare dal mese di marzo 2012.

 Partecipazione dei Comuni all’attività di accertamento – Art. 1, commi da 12-bis a 12-quater

I tributi statali riconosciuti al Comune sono saliti dal 50% al 100%.  Tutto questo per spronare i Comuni a partecipare all’attività di accertamento fiscale e contributivo per gli anni dal 2012 al 2014.

 Festività – Art. 1, comma 24

A decorrere dal 2012 un apposito DPCM fisserà ogni anno le date in cui ricorrono le “Festività laiche” nonché in modo tale che le stesse cadano il venerdì precedente o il lunedì seguente la prima domenica successiva. Sono state però escluse da tale decisione: la festa della Liberazione, la festa del Lavoro e la festa nazionale della Repubblica.

Contributo di solidarietà – Art. 2, comma 2

Il contributo di solidarietà, onere deducibile, è  pari al 3% del reddito complessivo del contribuente eccedente il limite di € 300.000.

 Aliquota Iva ordinaria del 21% – Art. 2, commi da 2-bis a 2-quater

E’ stata modificata l’aliquota IVA ordinaria, portandola al 21%.

 Limitazione uso denaro contante – Art. 2, commi 4 e 4-bis

E’ stata confermata la cifra di € 2.500 come limite all’uso del contante e dei titoli al portatore.

 Omessa fatturazione professionisti e sospensione attività – Art. 2, comma 5

E’ stata introdotta una sanzione amministrativa per i lavoratori autonomi che non emettono fattura.

Nel caso siano contestate a carico di soggetti iscritti in Albi o Ordini professionali, nel corso di cinque anni, 4 violazioni dell’obbligo di fatturazione dei compensi, compiute in giorni diversi, è prevista la sospensione dell’iscrizione all’Albo/Ordine per un periodo da 3 giorni ad 1 mese. In caso di recidiva la sospensione va da 15 giorni a 6 mesi.

 Recupero somme condono 2002 e allungamento termini accertamento – Art. 2, commi 5-bis e 5-ter

E’ stata inserita una nuova disposizione per il recupero delle somme dichiarate e non versate dai soggetti che si sono avvalsi del condono 2002.

 Detrazione Irpef 36% – Art. 2, commi 12-bis e 12-ter

E’ stata modificata stata la detrazione IRPEF del 36% in caso di cessione dell’immobile. In sostanza la detrazione può essere trasferita all’acquirente.

Tassazione rendite finanziarie e capital gain – Art. 2, commi da6 a34

L’aliquota ordinaria è confermata al 20% a decorrere dal 2012, alle rendite finanziarie di persone fisiche, enti non commerciali e società semplici.

 Accertamento da studi di settore – Art. 2, comma 35

Occorre soddisfare una nuova condizione consistente nella congruità anche per l’anno precedente a quello interessato.

 Contributo unificato per ricorsi tributari – Art. 2, comma 35-quinquies

E’ stato introdotto il contributo unificato con scaglioni crescenti a seconda della materia del contendere ( per procedimenti iscritti a ruolo e i ricorsi notificati dopo il 6 luglio 2011).

 Imposta di bollo su trasferimenti di denaro – Art. 2, comma 35-octies

E’ stata applicata un’imposta di bollo del 2% ai trasferimenti di denaro all’ estero.

Questa imposta di bollo non si applica ai trasferimenti effettuati:

  • da cittadini UE;
  • verso Stati UE;
  • da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale.

 Tassazione utili cooperative – Art. 2, commi da 36-bis a 36-quater

Gli utili netti annuali destinati a riserva indivisibile concorrono alla formazione del reddito imponibile:

  • delle cooperative agricole e della piccola pesca nella misura del 20%;
  • delle altre cooperative nella nuova misura del 40%;
  • delle cooperative di consumo nella nuova misura del 65% .

Inoltre gli utili netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria arrivano ad un reddito imponibile nella misura del 10%.

 Società di comodo – Art. 2, commi da 36-quinquies a 36-novies

E’ stata aumentata la tassazione a carico delle “società di comodo”, la cui maggiorazione è del  10,50% dell’aliquota IRES, che passa quindi al 38%.

 Società in perdita per più periodi – Art. 2, commi da 36-decies a 36-duodecies

Una  società che presenta la dichiarazione in perdita per 3 anni consecutivi è considerata “non operativa”. E’ possibile però procedere con la disapplicazione della disciplina delle società di comodo.

 Beni d’impresa concessi in godimento a soci o familiari dell’imprenditore  – Art. 2, commi da 36-terdecies a 36-duodevicies

Per i beni dell’impresa concessi ai soci o ai familiari dell’ imprenditore, vi sono concessi uno specifico trattamento fiscale.

 Liste selettive da dati degli operatori finanziari – Art. 2, comma 36-undevicies

L’ Agenzia delle Entrate può elaborare liste selettive di contribuenti da sottoporre a controllo sulla base delle informazioni fornite dagli operatori finanziari.

 Sanzioni penali violazioni ii.dd e Iva  – Art. 2, commi 36-vicies semel e 36-vicies bis

Sono state abbassate le soglie oltre le quali scatta il reato penale a seguito di violazioni tributarie. Le soglie sono fissate a:

  • in caso di dichiarazione fraudolenta mediante artifici , € 30.000 di imposta evasa e € 100.000.000 di elementi attivi non dichiarati;
  • in caso di dichiarazione infedele, € 50.000 di imposta evasa e € 2.000.000 di elementi attivi non dichiarati;
  • in caso di omessa dichiarazione € 30.000 di imposta evasa.

  Restituzione “Bonus Bebè” – Art. 6, comma 6-bis

Non si applicano sanzioni penali e amministrative ai soggetti che hanno avuto “bonus bebè” (€ 1.000 per ogni figlio nato/adottato nel 2005 e/o nel 2006) anche se soddisfano la condizione reddituale, solo nel caso però che  i soggetti restituiscano le somme avute entro il 16 dicembre 2011.

 

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