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Marò, l’India ha torto ma l’Italia è ormai ridicolizzata

Creato il 27 marzo 2013 da Giulianoguzzo @GiulianoGuzzo

marò

Quel processo non s’ha da fare. Di certo non in India. Questo dicono – e in modo piuttosto chiaro, fra l’altro – le norme del diritto internazionale alla luce delle quali si può serenamente affermare che, a prescindere dalle eventuali responsabilità dei nostri militari Latorre e Girone, l’India ha commesso evidenti violazioni. In altre parole: non sappiamo se i due Marò abbiamo commesso degli errori, ma certamente ne ha commessi l’India. Di qui – prima che da un comprensibile amor patrio e dall’amarezza per l’assurda piega che ha preso l’intera vicenda, coi due soldati rispediti in terra indiana in fretta e furia come pacchi postali - si possono spiegare le dimissioni del Ministro degli Esteri Giulio Terzi. L’India ha torto a prescindere, dunque. Per tre ben motivi: ha violato il rispetto dell’immunità funzionale ed almeno due punti espressamente previsti dalla United Nations Convention on the Law of the Sea, nota anche come Convenzione di Montego Bay. Vediamo, in sintesi, di che si tratta.

Violazione del rispetto dell’immunità funzionale

L’immunità funzionale è una norma consuetudinaria del diritto internazionale forte di una tradizione secolare e stabilisce che, allorquando il personale militare operi nell’esercizio delle proprie funzioni aldilà del territorio del Stato di appartenenza – quindi, per stare a noi, foss’anche in acque indiane (cosa tutt’altro che pacifica, come vedremo) -, non ne risponde in prima persona, in quanto qualsivoglia sua azione od omissione sarà imputata allo Stato di provenienza.  Alla luce del dettato del Codice Militare di Pace e della Legge 131/11 sappiamo che i due marò del San Marco sono – com’erano quel fatidico 15 febbraio 2012 –  a tutti gli effetti organi dello Stato italiano, e pertanto intoccabili, per la ragione che abbiamo detto, dalla giurisdizione straniera. Proprio come avvenne, per fare un esempio tristemente noto, dopo la strage del Cermis (3/2/1998), quando la nostra Corte di Cassazione dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice italiano e il capitano Richard Ashby, il pilota del velivolo militare, come si sa, venne processato da un tribunale militare statunitense. Invece l’India, come abbiamo visto, se n’è fregata. Violazione numero uno, quindi.

Violazione della Convenzione di Montego Bay/1

La prima delle due gravi violazioni commesse dall’India rispetto al dettato della United Nations Convention on the Law of the Sea del 1982 riguarda l’articolo 87, che, riformando l’antico e pressoché illimitato concetto di liberà previsto dal diritto internazionale, stabilisce come nelle acque internazionali lo Stato della bandiera sia il solo soggetto legittimato all’esercizio di poteri coercitivi nei confronti delle navi iscritte nei propri registri. A parere delle autorità italiane, visto che la petroliera Enrica Lexie – sulla quale viaggiavano Latorre e Girone – si trovava in alto mare al momento dell’accaduto contestato, le Corti indiane non sono (e non erano) perciò competenti per trattenere e men che meno per processare i due marò. Facile, qui, l’obiezione: ma la Enrica Lexie, in realtà, non era in acque internazionali bensì straniere. D’accordo, ma che in quale maniera si è inteso dimostrarlo? A quanto sappiamo in nessun modo: l’India ha semplicemente agito come se nulla fosse, dando per scontato – e a tutt’oggi senz’alcuna dimostrazione fattuale ed incontrovertibile, urge ribadirlo – che il tutto fosse di sua competenza. Violazione numero due.

Violazione della Convenzione di Montego Bay/2

La terza violazione riguarda l’enunciato dell’articolo 111 paragrafo 1 della citata Convention on the Law of the Sea, che stabilisce che è consentito l’inseguimento di una nave straniera solamente quando le competenti autorità dello Stato costiero abbiano fondati motivi di ritenere che essa abbia violato le leggi e i regolamenti dello Stato stesso. Peccato che, lo dicevamo poc’anzi, a tutt’oggi non si sa ancora sulla base di quale inattaccabile valutazione le Autorità indiane abbiamo scelto di raggiungere e di “accompagnare” la Enrica Lexie. Agendo, fra l’altro, in modo sospetto se si considera che S.P.S. Basra, il comandante della Guardia Costiera dell’India occidentale, per attirare la petroliera nel porto di Kochi si è servito, per dirla con parole sue, di «una tattica ingegnosa» quanto ingannevole, vale a dire un mendate avvertimento radio: «Tornate in porto per riconoscere i pirati». E poi, una volta giunta la nave, subito l’arresto: scelta singolare, quella del raggiro, per uno Stato sicuro che la Enrica Lexie fosse nella cosiddetta “zona contigua”, all’interno della propria giurisdizione, e quindi certo di essere dalla parte della ragione, non vi pare?

Anche perché, stando a quanto riferito e confermato dall’ormai ex Ministro degli Esteri Giulio Terzi, «l’episodio era accaduto per unanime riconoscimento, in acque internazionali, esattamente a 22 miglia dalla costa indiana, e quindi sicuramente in una zona che la Convenzione di Montego Bay, la prassi e la dottrina internazionale riconoscono totalmente sottratta alla giurisdizione e alla sovranità dello Stato costiero» (Parlamento Italiano, Resoconto stenografico integrale della seduta n. 690 - 13/03/2012, Legislatura 16ª, ore 16:40).

Ne consegue che le violazioni di cui si sono rese responsabili Autorità indiane – e delle quali si è qui inteso, per brevità, riportare solo le tre più evidenti - sono tante e tali che non meraviglia, di fronte all’atteggiamento al tempo stesso remissivo (vedi mancata linea dura rispetto alle evidenziate violazioni) e scorretto (vedi ritardo del ritorno dei marò dopo il permesso elettorale) tenuto dall’Italia, che Giulio Terzi si sia dimesso: meraviglia, semmai, che non l’abbia fatto prima.



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