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Mini IMU, ecco come pagare con Modello F24 o Bollettino postale

Creato il 15 gennaio 2014 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT
Mini IMU, ecco come pagare con Modello F24 o Bollettino postale

La Mini IMU può essere pagata, entro il 24 gennaio 2014, tramite Modello F24 o con un Bollettino postale. Di seguito proponiamo ai nostri lettori alcune informazioni utili al versamento con l’impiego dei due sistemi.

Ricordiamo che il calcolo dell’importo della Mini IMU va effettuato direttamente dal contribuente. Non arriverà a casa nessun avviso o bollettino. Per leggere un esempio pratico di calcolo della Mini IMU dovuta leggi il post Calcolo Mini IMU 2014: ecco come fare. Un esempio pratico.

Pagamento con il Modello F24

Se si opta per il Modello F24 occorre compilare la sezione IMU e altri tributi locali.

L’anno di riferimento è il 2013 anche se si paga quest’anno. Il codice tributo da utilizzare è 3912. Si deve barrare la casella “Saldo” e si riporta il codice 0101 in quella “Rateazione”.

Nello spazio del Modello Codice Ente/Codice Comune occorre inserire il codice catastale del Comune dove insistono gli immobili soggetti al pagamento della Mini IMU.

Pagamento con il Bollettino postale

Un altro modo per effettuare il pagamento della Mini IMU è il bollettino postale che deve essere conforme al modello approvato con decreto del Ministero dell’economia del 23 novembre 2012.

Tale modello di bollettino di conto corrente postale riporta il numero di conto corrente 1008857615, valido in tutta Italia. Su tale conto corrente non sono invece ammessi versamenti tramite bonifico.

Chi paga la Mini IMU

Sono chiamati a pagare la Mini IMU i proprietari di immobili e relative pertinenze soggette all’abolizione dell’IMU prima casa, ma che sorgono nei Comuni che hanno aumentato l’aliquota base del 4 per mille.

In sintesi si tratta di:

1. Abitazioni principali e relative pertinenze e di unità immobiliari ad esse equiparate o assimilate (esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A1, A8, A9);

2. La casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

3. Il solo immobile posseduto (non affittato) dagli appartenenti alle Forze di polizia , al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla carriera prefettizia e alle Forze armate.

4. Terreni agricoli in possesso e condotti da imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola.

5. I Fabbricati rurali strumentali;

6. Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica (a prescindere dalla denominazione) aventi le medesime finalità degli IACP, istituiti ex art. 93, DPR n. 616/1977.


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