Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la circolare n. 10 del 28 marzo 2011, al fine di uniformare l’attività di accertamento delle Direzioni provinciali del lavoro, ha fornito alcune precisazioni in ordine agli effetti della contestazione e notificazione del c.d. verbale unico. In particolare, chiarisce come va individuato il dies a quo dal quale comincia a decorrere il termine per il pagamento delle sanzioni in misura ridotta (60 giorni), qualora con il verbale unico siano irrogate sanzioni relative sia ad illeciti oggetto di diffida che ad illeciti non diffidabili.
“Qualora nel verbale unico si provveda contestualmente a diffidare il trasgressore e a richiedere il pagamento delle sanzioni in misura ridotta; il termine di 60 giorni decorre dalla scadenza dei termini già individuati dal Collegato lavoro ai fini della ottemperanza alla diffida e del relativo pagamento degli importi in misura minima (45 giorni in tutto ovvero 15 giorni nelle ipotesi in cui trova applicazione la c.d. diffida ora per allora).
Resta fermo che il termine dei 60 giorni per aderire alla c.d. conciliazione amministrativa (art. 16 Legge 689/1981) decorre dalla ricezione del verbale unico qualora nello stesso siano presenti esclusivamente illeciti non diffidabili”.
Circolare n.10-2011 Verbale unico di accertamento
Teramo, 30 Marzo 2011 Avv. Annamaria Tanzi
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