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Nell’ipotesi di annullamento delle dimissioni, le conseguenze economiche decorrono dalla data della sentenza che dichiara la loro illegittimità.

Da Rebecca63

dimissioniLa conseguenza della continuità del rapporto di lavoro, non interrotta da un licenziamento affetto da vizi che ne determinano l’annullamento, consiste nel fatto che il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno, determinabile secondo le regole in materia di inadempimento delle obbligazioni, anche facendo eventualmente riferimento alle retribuzioni perdute, ma sempre considerando che la natura sinallagmatica del rapporto richiede ai fini dell’adempimento dell’obbligazione retributiva che sia messa a disposizione la prestazione lavorativa. Inoltre, altrettanto pacifico in sede di legittimità è il principio in base al quale l’annullamento di un negozio giuridico ha efficacia retroattiva non comporta il diritto del lavoratore alle retribuzioni maturate dalla data delle dimissioni a quella della riammissione al lavoro, atteso che la retribuzione presuppone la prestazione dell’attività lavorativa, onde il pagamento della prima in mancanza della seconda rappresenta un’eccezione che, come nelle ipotesi di malattia o licenziamento non sorretto da giusta causa o giustificato motivo, deve essere espressamente prevista dalla legge, per cui nell’ipotesi di annullamento delle dimissioni le retribuzioni spettano dalla data della sentenza che dichiara la loro illegittimità.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, 17 ottobre 2014, n. 22063

Teramo, 21 Ottobre 2014 Avv. Annamaria Tanzi

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