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No al risarcimento danni se con condotta di guida prudente si poteva evitare l'ostacolo

Creato il 17 aprile 2015 da Daniela Conte @danielaconte1
No al risarcimento danni se con condotta di guida prudente si poteva evitare l'ostacolo
Non è dovuto il risarcimento danni se l'ostacolo poteva essere evitato con una condotta di guida più attenta


Non sempre l'incidente stradale causato dall'impatto con un ostacolo non segnalato dà diritto al risarcimento dei danni subìti dal veicolo.


Un automobilista, infatti, si è visto negare il risarcimento per i danni subìti dall'automobile di sua proprietà a causa dell'impatto con un ostacolo per la presenza di un cantiere mobile e temporaneo dell'Anas non segnalato.


Proposta l'azione giudiziale, la domanda viene rigettata in primo grado dal Giudice di Pace. La Corte d'Appello di Taranto, presso la quale viene proposto appello, conferma la sentenza di primo grado. L'istante, allora, propone ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione.


Corte di Cassazione: con una condotta di guida più prudente, l'ostacolo non segnalato poteva essere evitato

I Giudici di legittimità ritengono corretta e ben motivata la decisione della Corte d'Appello, la quale - confermando la sentenza del Giudice di Pace - ha stabilito che "se l'attore avesse tenuto una condotta di guida più prudente ed attenta avrebbe impedito l'imatto con l'ostacolo". La decisione dei Giudici di secondo grado, infatti, si è basata sulle risutanze delle prove testimoniali espletate nel giudizio dinanzi al Giudice di Pace.  
 La Corte di Cassazione precisa, altresì, che la Corte d'Appello "non ha accertato la violazione della distanza di sicurezza, ma ha valutato la compessiva condotta di guida del ricorrente, le condizioni della strada e la visibilità dell'ostacolo". In sostanza, secondo la Suprema Corte, la mancata segnalazione (nel caso di specie da parte dell'Anas) della presenza di un cantiere tenporaneo e mobile, non dà automaticamente diritto al risarcimento dei danni subìti dal veicolo che impatta contro l'ostacolo, laddove l'incidente stradale poteva essere evitato semplicemente tenendo una condotta di guida più attenta e prudente.
L'ostacolo, infatti, anche se non segnalato, era ben visibile per l'automobilista (si tratta, appunto, di un cantiere temporaneo e mobile). Recentemente la Corte di Cassazione sta rivedendo il proprio orientamento in materia di incidente stradale causato dall'impatto con un ostacolo posto sulla strada percorsa. I Giudici di legittimità, infatti, stanno procedendo alla valutazione di vari criteri (uno, come abbiamo visto nella sentenza in commento, è costituito dalla condotta di guida tenuta da chi richiede il risarcimento danni) da porre alla base della decisione di accoglimento o rigetto dei ricorsi. Un'ultima precisazione: l'automobilista ricorrente si salva, nel caso di specie, dalla condanna al pagamento delle spese processuali a causa del mancato svolgimento di attività difensiva da parte del legale dell'Anas (in particolare, non ha partecipato all'udienza di discussione dinanzi al Collegio). Per notizie in merito a incidenti stradali, risarcimento danni, procedimenti giudiziali e giurisprudenza su questi argomenti, cliccare sul tasto "Segui" nella mia pagina su Blasting NewsAvv. Daniela Conte  
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