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Nuovo assegno di disoccupazione ASPI e ASDI: come inoltrare la richiesta, quanto vale e quando scatta

Da Raffa269

Nuovo assegno di disoccupazione ASPI e ASDI: come inoltrare la richiesta, quanto vale e quando scattaVediamo come accedere al nuovo assegno di disoccupazione ASDI che si va a sommare a quello ASPI, quanto vale, chi può beneficiare del provvedimento a sostegno della disoccupazione e quali sono i requisiti da rispettare per non decadere dall'erogazione.
Attualmente i lavoratori disoccupati possono accedere all'ASPI che si sostanzia sempre in una indennità di disoccupazione per i lavoratori sospesi o disoccupati in attesa del nuovo decreto che disciplinerà materialmente le modalità per accedervi.
Nel frattempi vi indico quali sono le principali caratteristiche dell'ASPI che saranno per la maggior parte ricalcate dall'ASDI.

Che cosa è l'assegno o indennità di disoccupazione

E' una forma di sostegno economico erogato dall'INPS sotto forma di indennità di disoccupazione collegata all'Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpI) per i lavoratori disoccupati disciplinata dal decreto legge 29 novembre 2008, n.185 e dalla Legge 28 giugno 2012, n.92 nell'articolo 3, comma 17 che l'ha introdotto in via sperimentale, dal 2013 al 2015 compreso, e che ora conosce un nuovo sostegno che si chiama appunto ASDI.

Chi può fare la richiesta per il nuovo ASDI o assegno disoccupazione

Soggetti che possono accedere all'ASPI sono i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente l'occupazione, compresi gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato ed i dipendenti a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni, e dovrete rispettare poi alcuni requisiti tra cui:

  • Essere disoccupati
  • Il precedente lavoro era a tempo indeterminato o determinato compresi anche gli apprendisti;
  • Non essere destinatario di altre forme di indennità collegate alla disoccupazione come la cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinari;
  • Dipendenti di imprese artigiane che fruiscono di sostegni disciplinati dall'articolo 12, comma 1, della legge n.223 del 1991 ossia il trattamento integrativo salariale.

Esclusioni dall'assegno di disoccupazione

I soggetti che sono esclusi dall'ASPI sono i dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni, gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato ed i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa.

Sono esclusi dall'assegno di disoccupazione ASDI invece i lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale visto sopra ooppure lavoratori a tempo indeterminato che prevedano sospensioni lavorative programmate oppure lavoratori con contratti di lavoro a tempo parziale verticale.

L'assegno di disoccupazione o l'indennità non spetta nel caso di dimissioni o risoluzione consensuale.

Requisiti per accedere all'ASPI o al nuovo ASDI

In sintesi si deve verificare un lincenzimento involontario oppure una risoluzione consensuale nell'ambito della procedura conciliativa presso la Direzione Territoriale del Lavoro, secondo le modalità previste all'art. 7 della legge n. 604 del 1966, come sostituito dall'art. 1, comma 40 della legge di riforma del mercato del lavoro (Legge 28 giugno 2012 n.92) oppure a seguito di trasferimento del dipendente ad altra sede distante più di 50 Km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici

Dovranno essere rispettati i seguenti requisiti:
  • due anni di assicurazione contro la disoccupazione: devono essere trascorsi almeno due anni dal versamento del primo contributo contro la disoccupazione. Il biennio viene determinato a decorrere dal primo giorno in cui il lavoratore risulta sospeso.
  • un anno di contribuzione contro la disoccupazione (contributi DS e/o ASpI) nel biennio precedente l'inizio del periodo di sospensione.

Per accedere invece alla nuova ASDI sarà necessario altresì definire lo stato di bisogno economico del disoccupato e anche insieme ai centri per l'impiego, il cui nome mi mette paura solo a leggerlo, un percorso personalizzato di ricollocazione attraverso una ricerca attiva ed impegnata della nuova occupazione contenente anche percorsi obbligatori di formazione professionale

Quanto vale la vecchia ASPI ed il nuovo ASDI

L'importo dell'assegno sarà pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni per cui farete una media delle ultime 24 buste paga per avere un'idea e sarà confrontata con un importo fisso stabilito annualmente che per l'anno 2014 era pari a euro 1.192,98. Natuarlmente spetterà quello inferiore.

Oppure sarà pari al 75% dell'importo stabilito annualmente sempre per legge (per l'anno 2014 era sempre di euro 1.192,98) sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile imponibile ed € 1.192,98 (per l'anno 2014), se la retribuzione media mensile imponibile è superiore al suddetto importo stabilito.

La nuova ASDI funzionerà nello stesso modo solo che i due parametri da confrontare saranno il 75% dell'indennità NASPI percepita dal disoccupato ed il limite massimo di 448,52 euro percepito per il 2015. La caratteristica principale di questo nuovo ASDI consiste nella possibilità di cumulabilità di questo trattamento con una nuova assunzione, ossia qualora trovaste una nuova occupazione l'ASDI spetterebbe sempre fino al sesto mese.

Quanto dura la nuova ASDI

Durerà sei mesi dopo il l'NASPI.

Fattispecie e casi particolari

Nel caso di sospensione momentanea di giorni dal lavoro il discorso della disoccupazione non cambia ma le indennità saranno divise per 30 e moltiplicate per i giorni di effettiva sospensione e nei limiti di 90 giornate di sospensione nel biennio. Per il periodo indennizzato sono riconosciuti i contributi figurativi ed è riconosciuto il diritto all'assegno al nucleo familiare.

Come inoltrare la richiesta per l'assegno di disoccupazione ASPI e l'ASDI

La domanda deve essere presentata telematicamente all'INPS:

  • Servizi telematici dal sito INPS registrabdosi prima con il PIN;
  • Contact Center multicanale attraverso il numero telefonico 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile (a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico);
  • Patronati/intermediari dell'Istituto - attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi con il supporto dell'Istituto.

La domanda deve essere presentata entro il termine di due mesi che decorre dalla data di inizio del periodo indennizzabile così individuato:

  • ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro
  • data di definizione della vertenza sindacale o data di notifica della sentenza giudiziaria;
  • data di riacquisto della capacità lavorativa nel caso di un evento patologico (malattia comune, infortunio) iniziato entro gli otto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro;
  • ottavo giorno dalla fine del periodo di maternità in corso al momento della cessazione del rapporto di lavoro;
  • ottavo giorno dalla data di fine del periodo corrispondente all'indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;
  • trentottesimo giorno successivo alla data di cessazione per licenziamento per giusta causa.

La domanda per l'ASDI dovrà essere presentata all' INPS - assegno disoccupazione, esclusivamente in via telematica, attraverso le aziende/consulenti aziendali oppure Enti bilaterali convenzionati con l'Inps. Per il nuovo ASDI sarà vincolante l'ordine cronologico di invio della presentazione delle domande in quanto al momento dell'invio sarà rilasciato anche un numero di protocollo.


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