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Oltre all' IMU dall' anno 2011 quindi retroattiva arriva pure Ivie (immobili detenuti all'estero)

Da Maurizio Picinali @blogagenzie

L' articolo 19, comma 13 e seguenti del Dl 201/2011 come convertito dalla Legge 214/2011 hanno completato l'imposizione fiscale sugli immobili prendendo in considerazione esplicitamente anche quelli situati all’estero.
In particolare l’imposta colpisce gli immobili siti all’estero, destinati a qualsiasi uso, e trova applicazione dall'anno 2011. Soggetti passivi sono le persone fisiche, residenti in Italia, titolari di diritto di proprietà o di altro diritto reale sul bene immobile (anche gli usufruttuari sono quindi interessati dall'Ivie).
L’imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali tale situazione di fatto si è protratta; a tal fine, il mese nel quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
Oltre all' IMU dall' anno 2011 quindi retroattiva arriva pure Ivie (immobili detenuti all'estero)
L’aliquota è pari allo 0,76 per cento della base imponibile, consistente nel valore degli immobili risultante dall’atto di acquisto degli stessi o dai contratti. In mancanza, la base imponibile dovrebbe venire desunta dal valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile medesimo.

Il punto tuttavia è ancora piuttosto oscuro perchè il valore risultante negli atti di acquisto, in assenza in un meccanismo di rivalutazione, sarebbe piuttosto irrisorio in particolare per quegli immobili acquistati da parecchi anni.

Inoltre, la medesima Manovra, al fine di evitare fenomeni di doppia imposizione, consente la deduzione di un credito d’imposta, fino a concorrenza del suo ammontare, pari al valore dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è sito l’immobile.

Quanto alle modalità di pagamento, la legge 214/2011 rimanda alla normativa in materia di IRPEF per i versamenti, la liquidazione, l’accertamento e la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso.

Aggiornamento

Si ricorda che l'articolo 8 del Dl 16/2012 (Decreto Semplificazioni Tributarie) è intervenuto sulla determinazione del calcolo dell'Ivie stabilendo che:

a) l'imposta non e' dovuta se l'importo non supera euro 200.

b) viene precisato che il valore da cui applicare l'imposta dello 0,76% e' costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui e' situato l'immobile. Solo per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, può essere utilizzato il valore, in luogo della disciplina generale, impiegato nel Paese estero ai fini dell'assolvimento di imposte sul patrimonio o sui trasferimenti.

c) Viene stabilita, seguendo la medesima disciplina in tema di IMU, una imposta ridotta allo 0,4% per l'immobile adibito ad abitazione principale e per le relative pertinenze in favore dei soggetti che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal Testo Unico delle imposte sui redditi, in base ad accordi internazionali ratificati.

L'aliquota ridotta si applica limitatamente al periodo di tempo in cui l'attivita' lavorativa e' svolta all'estero. Inoltre, dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal comma precedente e' maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di eta' non superiore a ventisei anni, purche' dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non puo' superare l'importo massimo di 400 euro.

d) Viene confermata la deduzione, fino a concorrenza del suo ammontare, di un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui e' situato l'immobile e viene precisato che per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, dalla predetta imposta si deduce un credito d'imposta pari alle eventuali imposte di natura patrimoniale e reddituale gravanti sullo stesso immobile, non gia' detratte ai sensi dell'articolo 165 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.


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