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OLYMPE DE GOUGES, Dichiarazione dei Diritti della Donna e della Cittadina

Da Elena
ARTICOLO 1La donna nasce libera e mantiene parità di diritti con l'uomo. Le distinzioni sociali possono essere fondate unicamente sull'utilità comune.ARTICOLO 2Lo scopo di ogni associazione poliica è quella di preservare i diritti naturali e imprescrittibili della donna e dell'uomo: tali diritti sono la libertà, la proprietà, la sicurezza, e innanzitutto la resistenza all'oppressione.ARTICOLO 3Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella Nazione, la quale non è altro che la riunione della donna e dell'uomo: nessun corpo e nessun individuo può esercitare un'autorità che non emani espressamente da essa.ARTICOLO 4La libertà e la giustizia consistono nel restituire all'altro tutto ciò che gli appartiene; e poichè l'esercizio dei diritti naturali della donna ha come solo limite la perpetua tirannia che l'uomo le oppone, questo limite dev'essere riformato in base alle leggi della natura e della ragione.ARTICOLO 5Le leggi della natura e della ragione vietano ogni atto che nuoce alla società: tutto ciò che non è vietato da queste leggi sagge e divine non può essere impedito, e nessuno può essere costretto a fare ciò che esse non comandano.ARTICOLO 6La legge dev'essere espressione della volontà generale; tutte le cittadine e tutti i cittadini devono concorrere, personalmente o attraverso i loro rappresentanti, alla sua formazione; essa dev'essere uguale per tutti; tutte le cittadine e tutti i cittadini, essendo uguali di fronte ad essa, devono poter accedere con pari diritto ad ogni carica, posto e impiego pubblico, senza altre distinzioni che quelle derivanti dalle loro virtù e dalle loro capacità.ARTICOLO 7Nessuna donna costituisce eccezione; ognuna è accusata, arrestata e detenuta nei casi determinati dalla legge. Le donne obbediscono come gli uomini a questa norma rigorosa.ARTICOLO 8La legge deve stabilire solo le pene strettamente ed evidetemente necessarie, e nessuno può essere punito se non in forza di una legge stabilita e promulgata anteriormente al reato, e legalmente applicabile alle donne.ARTICOLO 9Ad ogni donna dichiarata colpevole si applicano esclusivamente i rigori della legge.ARTICOLO 10Nessuno dev'essere perseguito per le sue opinioni, per quanto radicali; come la donna ha il diritto di salire al patibolo, così deve avere anche quello di salire alla tribuna, purchè le sue esternazioni non turbino l'ordine pubblico stabilito dalla legge.ARTICOLO 11La libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei più preziosi diritti della donna, poichè tale libertà assicura la legittimità de padri nei confronti dei figli. Ogni cittadina può quindi affermare liberamente : sono madre di un figlio che vi appartiene, senza che un barbaro pregiudizio la costringa a dissimulare verità; salvo rispondere dell'abuso di tale libertà nei casi determinati dalla legge.ARTICOLO 12La garanzia dei diritti della donna e della cittadina presuppone un'utilità superiore; tale garanzia dev'essere istituita a vantaggio di tutti, e non per l'utilità particolare delle donne cui è accordata.ARTICOLO 13Per il mantenimento della forza pubblica e per le spese dell'amministrazione, il contributo della donna e quello dell'uomo sono uguali; la donna partecipa a tutte le mansioni e a tutti i compiti, anche i più ingrati; deve quindi partecipare ugualmente all'assegnazione dei posti, degli impieghi, delle cariche, delle dignità e delle responsabilità produttive.ARTICOLO 14Le cittadine e i cittadini hanno il diritto di verificare direttamente, o attraverso i loro rappresentanti, il fabbisogno di contribuzione pubblica. Le cittadine possono concorrervi previo riconoscimento di una distribuzione paritaria non solo della ricchezza, ma anche dei poteri pubblici, compreso quello di determnare le aliquote, l'imponibile, il gettito e la durata delle imposte.ARTICOLO 15L'insieme delle donne, unificato nella contribuzione a quello degli uomini, ha il diritto di chiedere conto ad ogni pubblico ufficiale della sua azione amministrativa.ARTICOLO 16Ogni società in cui non sia assicurata la garanzia dei diritti e non sia determinata la separazione dei poteri, è priva di una Costituzione; la Costituzione è nulla se la maggioranza degli individui che costituiscono la Nazione non ha collaborato alla sua redazione.ARTICOLO 17La proprietà appartiene ad entrambi i sessi, riuniti o separati. Essa è diritto sacro e inviolabile di ciascuno; trattandosi di autentico patrimonio naturale, nessuno può esserne privato se non quando lo esiga con evidenza una necessità pubblica legalmente constatata, e a condizione di un equo risarcimento preventivo.

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