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Operazioni escluse dallo spesometro o nuovo elenco clienti fornitori: esempi

Da Raffa269

Operazioni escluse dallo spesometro o nuovo elenco clienti fornitori: esempiLe operazioni escluse dal nuovo adempimento spesometro o nuovo elenco clienti fornitori di cui avete avuto modo di leggere nella guida pratica all'applicazione o anche nell'articolo di approfondimento con le domande e le risposte sono essenzilamente quelle che difettano di uno dei requisiti di applicazione dell'Iva come il presupposto oggettivo, soggettivo o territoriale.

Nella precedente guida allo spesometro avete potuto constatare come esiste una ampia gamma di operazioni che devono esere oggetto di comunicazione e che formeranno l'oggetto della compilazione. In questa sede quindi forse più semplice fare riferimento a quali operazioni non vanno indicate per consetire anche ai tecnici di lavorare in termini di efficienza.

Le operazioni escluse dallo spesometro o Comunicazione Unica Polivalente

In estrema sintesi sono le importazioni, le esportazioni indicate all'articolo 8, comma 1, lettere a) e b), del Dr 633/1972, le operazioni intracomunitarie, quelle che costituiscono già oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria e le operazioni di importo pari o superiore a tremilaseicento euro, effettuate nei confronti di contribuenti, non soggetti passivi Iva, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate.

Con il provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate 2013/94908 del 2 agosto 2013 però anche l'emissione della fattura o altro idoneo documento fiscale come lo scontrino o la ricevuta pone in capo all'emittente l'obbligo della comunicazione dell'operazione anche se l'emissione della fattura non era obbligatoria.

Tuttavia in sede di prima applicazione e limitatamtne alle operazioni avvenute negli anni 2012 e 2013 è consentita anche la comunicazione delle operazioni attive fatturate di importo unitario pari o superiore a 3.600 euro al lordo dell'Iva ma dal 2014 l'emissione della fattura determina l'obbligo di indicazione nello spesometro.

Sono escluse inoltre le comunicazioni che dovrebbero essere inviate dallo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico che sono esclusi dalla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA di cui al provvedimento del 2 agosto 2013, per gli anni 2012 e 2013. A decorrere dal 1° gennaio 2014, tali soggetti sono obbligati alla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA non documentate da fattura elettronica di cui all'articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successivi provvedimenti attuativi. 1.2 Il punto 2.2 del provvedimento del 2 agosto 2013 è soppresso.

In sintesi

Si ricorda che le operazioni escluse sono:

  • le importazioni;
  • le esportazioni di cui all'art. 8, comma 1, lett. a) e b), D.P.R. n. 633/72 (c.d. esportazioni dirette, triangolari, nonché di quelle effettuate a cura del cessionario non residente);
  • le operazioni intracomunitarie;
  • le operazioni che costituiscono oggetto di comunicazione all'Anagrafe Tributaria, ai sensi dell'art. 7, D.P.R. n. 605/73 e delle altre norme che stabiliscono obblighi di comunicazione all'Anagrafe Tributaria (utenze, telefonia, ecc.);
  • le operazioni di importo almeno pari a € 3.600, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell'IVA, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate.
Il problema dell'adeguamento dei sistemi informativi ed i costi connessi

Adeguare i sistemi informativi secondo le specifiche tecniche richiede il lavoro congiunto sia degli uffici amminisrativi preposti all'espletamento del nuovo adempimento sia da parte dei tecnici infomratici che dovranno generare il flusso infomratico da inivare telematicamente.

Esempi di operazioni escluse dallo spesometro

A questo punto possiamo vedere quali sono direttamente le operazioni che sono da escludere dal nuovo elenco clienti fornitori. Prime tra tutte sono le operazioni che difettano di uno dei presupposti di applicazione dell'Iva ossia il presupposto territoriale, oggettivo e soggettivo: questo implica che quelle per esempio non rilevanti territorialmente in italia non andranno inserite in fase di compilazione dello spesometro.

Il principio che deve garantirsi e che è stato già oggetto anche delle indicazioni del decreto sviluppo 2011 è quello di non creare una duplicazione delle informazioni richieste al contribuente in quanto come abbiamo visto la generazione dei file fa emergere si sacche di evasione fiscale ma è pur vero che questo genera un costo al sistema imprese in termini di tempo e risorse preposte a tale scopo anche dal lato delle aziende.

Secondo tale ragionamento saranno escluse dall'obbligo di comunicazione anche le esportazioni di beni di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) e b) del DPR 633 del 1972 perchè essendo soggette all'emissione della bolletta doganale sono di per sè conosciute al fisco. La circolare n.24 del 2011 dell'agenzia delle entrate chiarisce inoltre che sono da ricomprendere anche le esportazioni indirette di cui all'articolo 8 del DPR 633 del 1972 ma lettera c) e anche le triangolazioni comunitarie definite dall'articolo 58 del decreto legge n. 331 del 1993.

Sono escluse anche dalla comunicazione anche le operazioni che segnaliamo per il tramite della comunicazione Black List di cui al Decreto Legge 40 del 2010.

Sempre al fine di impedire la duplicazione degli adempimenti sono fatte salve le operazioni che già rientrano nell'ambito delle operazioni da comunicare alla anagrafe tributaria e quindi per fare un esempio i contratti di assicurazione, gli interessi sui mutui dati ai dipendenti, i sinistri accaduti nell'esercizio ed i premi per assicurazioni sulla vita, o ai contratti di assicurazione e ai contratti di somministrazione di energia elettrica o anche come chiarito nell'ambito del decreto sviluppo di quei pagamenti che transitano mediante carte di credito, carte di debito o anche carte prepagate come, a titolo di esempio, i corrispettivi purchè tali carte non siano emesse da operatori finanziari non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio nazionale.

Sempre oggetto di comunicazione all'anagrafe tributaria vi sono anche le operazioni di cessione e acquisto di case, appartamenti immobili, che vedono come una controparte un soggetto persona fisica residente in italia che ha comprato casa direttamente dal costruttore.

Inoltre sono escluse anche le operazioni effettuate e ricevute in ambito comunitario ed oggetto della comunicazione intrastat come per fare un esempio possiamo immaginare la vendita di un bene ad un soggetto francese oppure un servizio di recupero crediti da un soggetto comunitario e altri esempi che potrete anche leggere negli articoli scritti a proposito dll'Intrastat.

Ma possiamo includere nella previsione di esclusione anche i casi di impostazione di beni da parte di soggetti extracomunitari che sono già di per sè oggetto di bolletta doganale.

Regime dei minimi e spesometro

Inoltre sono esclusi dall'adempimetno i soggetti aderenti al regime dei minimi (di cui sarebbe molto comodo che si alzasse il limite attualmente fermo a 30.000 euro).

In ultimo la circolare contraddistingue come escluse anche i passaggi interni di beni tra rami d'azienda, documentati con fattura. Sono escluse anche le operazioni esenti relativamente ai soggetti che hanno optato per il regime opzionale dell'esenzione Iva di cui all.articolo 36-bis del DPR 633 del1972.

Vi ricordo inoltre che potete leggere anche le risposte ad alcune domande anche a seguito della chiarimetni del 24 del 2011 dell'agenzia delle entrate sullo spesometro. Potete anche leggere le ulteriori circolari dell'agenzia delle entrate che sono state scritte sulll'argomento come per esempio la numero 2 del 2011 e la più importante numero 53 del 2010.

Aggiornamento 25 ottobre 2011: l'agenzia delle entrate da alcuni chiarimenti sullo spesometro.

Spesometro e data effettuazione operazione
Domande e risposte Spesometro


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