Magazine Sport

Partecipazioni societarie: il Consiglio della FIGC modifica l’art. 16/bis delle NOIF. Un caso di giustizia aggiustata

Creato il 27 luglio 2013 da Tifoso Bilanciato @TifBilanciato

La “Giustizia aggiustata” è il titolo della poesia del Poeta romano Trilussa:

Giove disse a la Pecora : – Nun sai

Quanta fatica e quanto fiato sciupi

Quanno me venghi a raccontà li guai

Che passi co' li Lupi.

E' mejo che stai zitta e li sopporti.

Hanno torto, lo so, nun c'è questione:

Ma li Lupi so' tanti e troppo forti

Pe' nun avè raggione!

Il Poeta dice amaramente che il torto diventa ragione quando quelli che hanno torto o sono tanti o sono troppo forti.

Ed è un po’ quello che è avvenuto o che si è tentato di fare  con la modifica apportata il 9 luglio scorso dal Consiglio della FIGC all’art.16/bis delle Norme Organizzative Interne Federali (NOIF).

Come qualcuno forse ricorderà (ved. in particolare le mie note del 25 giugno, 18 agosto 2012 e del 6 marzo 2013, consultabili sul sito www.federsupporter.it), con deliberazione del 22 giugno 2012, il Consiglio Federale aveva deciso di “sospendere” l’applicazione del predetto art. 16/bis per la durata di sei mesi.

Tale articolo vieta che uno stesso soggetto, suoi parenti o affini entro il IV grado, possano controllare, anche indirettamente, più di una società appartenente al settore professionistico, anche se di categorie diverse.

L’inosservanza del divieto costituisce un illecito sportivo e comporta la non iscrizione al campionato di rispettiva appartenenza delle società come sopra controllate, nonché la sospensione e la decadenza dai contributi federali.

La ratio del divieto, rafforzato dalla FIGC nel luglio 2005, consisteva e consiste nella volontà di impedire la costituzione di vere e proprie holding calcistiche, onde salvaguardare la competitività complessiva tra società ed evitare oggettivi conflitti di interessi, oltreché possibili irregolarità economiche, gestionali e amministrative: irregolarità che precedenti fenomeni di partecipazioni e controlli societari incrociati avevano provocato.

A questo proposito, come già sottolineato nelle mie note del 6 marzo scorso, un articolato intreccio di operazioni intersocietarie può, abbastanza agevolmente, consentire, a titolo esemplificativo, il depauperamento di una società a favore di un’altra, l’intromissione in una società di asset sopravvalutati, l’ottenimento di risultati economici fittizi, la fittizia rappresentazione di flussi di cassa.

Inoltre, la possibilità di trasferire da una società all’altra costi e ricavi ( così detti “transfer price”) può permettere, anche in questo caso abbastanza agevolmente, il conseguimento di vantaggi fiscali evasivi e/o elusivi di obblighi tributari.

Che cosa, dunque, aveva causato e giustificato nel giugno 2012 il ripensamento della FIGC?

Molto  semplicemente l’esigenza di salvaguardare la posizione della SS Lazio spa e del Salerno Calcio srl, poi Salernitana, entrambe, a quella data, controllate dal medesimo soggetto: il dr. Claudio Lotito.

Da qui la “ moratoria” di sei mesi dell’applicazione dell’art. 16 bis delle NOIF.

Al riguardo, sempre come evidenziato nelle mie note del 6 marzo scorso, il Presidente della Lega Pro, al termine della riunione del Consiglio Federale del 22 giugno 2012, aveva così commentato la decisione:

Si farà una moratoria di sei mesi per consentire a chi possiede più di un club professionistico (il dr. Lotito n.d.r) di iscriversi al campionato mantenendone la proprietà. Dopo i sei mesi si dovrà riscrivere questa cosa perché c’è una legge statutaria precisa che deriva da una norma dello Stato. Non c’è nessuna riforma dell’articolo 16 bis delle NOIF”.

E, infatti, sempre così come rilevato nelle mie note del 6 marzo scorso, la decisione assunta il 22 giugno 2012 dal Consiglio Federale appariva del tutto illegittima, proprio in quanto in evidente contrasto con l’art.7, commi 7 e 8 , I Parte, dello Statuto della FIGC, secondo cui “non sono ammesse partecipazioni, gestioni, o situazioni di controllo, in via diretta o indiretta, in più società del settore professionistico da parte del medesimo soggetto”.

Non avrebbe potuto, pertanto, almeno legittimamente, il Consiglio Federale “sospendere” una disposizione regolamentare attuativa della sopra richiamata normativa statutaria.

Superato ampiamente il termine di “ sospensione” di sei mesi, senza che, per dirla con il Presidente della Lega Pro, “questa cosa fosse stata riscritta”, finalmente, il 9 luglio scorso,  il Consiglio della FIGC ha deliberato, tra l’altro, di sostituire il comma 4 dell’art. 16 bis.

Il testo precedente di tale comma 4 così recitava :

Non si dà luogo a sanzioni qualora il controllo derivi da successione mortis causa a titolo universale o particolare, o da altri fatti non riconducibili alla volontà dei soggetti interessati, purchè tali soggetti provvedano a darne comunicazione alla FIGC ed a porvi termine entro i 30 giorni successivi al verificarsi della stessa.”.

Ora, invece, il predetto comma 4, come sostituito il 9 luglio scorso dal Consiglio Federale, così recita:

Non si dà luogo alle sanzioni di cui al comma 3 ( ndr sanzioni per illecito, non iscrizione ai campionati, sospensione e revoca dei contributi federali), qualora il controllo derivi da successione mortis causa a titolo universale o particolare, o da altri fatti non riconducibili alla volontà dei soggetti interessati. Qualora sopravvengano, per i suddetti motivi, situazioni tali da determinare in capo al medesimo soggetto situazioni di controllo diretto o indiretto in società della medesima categoria, i soggetti interessati dovranno darne immediata comunicazione alla FIGC e porvi termine entro i 30 giorni successivi.”.

Quale la differenza ?

Mentre il precedente comma 4 non consentiva, comunque, anche nei casi di successione mortis causa o di altri fatti non riconducibili alla volontà dei soggetti interessati, il controllo diretto o indiretto di più società  appartenenti al settore professionistico (obbligo di porre termine al controllo entro i 30 giorni successivi alla comunicazione alla FIGC del verificarsi dei casi enunciati), sia pure di diversa categoria, l’attuale comma 4 consente, in detti casi, mediante la disapplicazione di sanzioni, il mantenimento del controllo, purchè le società non appartengano alla stessa categoria.

Questa nuova formulazione, avendo assunto il dr. Lotito il controllo del Salerno Calcio srl, ora Salernitana, quando la Società non apparteneva al settore professionistico e ritenendosi che la successiva promozione della Società stessa a tale settore sia un fatto non riconducibile alla volontà del dr. Lotito, quest’ultimo potrebbe continuare a mantenere il controllo sia della SS Lazio spa sia della Salernitana, almeno finchè quest’ultima non dovesse essere promossa in Serie A.

Una interpretazione, questa, però, che fa dire o farebbe dire troppo alla nuova disposizione per reggere ad un serio, approfondito e corretto esame.

Và rilevato, innanzitutto, che il nuovo testo del comma 4, a maggior ragione rispetto alla “moratoria” di sei mesi decisa il 22 giugno 2012, si pone in netto ed insanabile contrasto con lo Statuto federale che, come si è visto in precedenza, all’art. 7 , commi 7 e 8, I Parte, non ammette in nessun caso gestioni o situazioni di controllo, diretto o indiretto, in società che militano nel settore professionistico.

Ma, al di là di questo, pur decisivo ed assorbente rilievo, risulta veramente arduo credere che la promozione di una società dal settore dilettantistico a quello professionistico possa essere considerata un fatto non riconducibile alla volontà di chi di quella società aveva assunto e detiene il controllo.

Laddove la riconducibilità in questione nasce, non dall’effettivo verificarsi del fatto voluto, bensì dalla mera volizione di quest’ultimo: sia che, poi, esso effettivamente si verifichi sia che non si verifichi.

Bisognerebbe ammettere, per giungere al risultato che si vorrebbe far raggiungere al nuovo comma 4 (consentire al dr. Lotito di mantenere il controllo di due società entrambe appartenenti al settore professionistico) che il controllore non abbia voluto e non voglia che una delle società controllate venga promossa.

Cosa palesemente irragionevole, inverosimile e tale, persino, da suscitare qualche ilarità.

Ne deriva, volendo applicare il nuovo comma 4 alla fattispecie in argomento, che bisognerebbe ammettere che  il dr. Lotito, allorchè assunse il controllo del Salerno Calcio, poi Salernitana, nel settore dilettantistico, non avrebbe voluto ed avrebbe continuato a non volere la promozione del Club al  settore professionistico, dovendosi assumere che questo fatto non fosse e non sia riconducibile alla sua volontà.

Come dire che la Salernitana sarebbe stata promossa contra o praeter voluntatem del suo controllore !!

Ma ammesso pure e non concesso che questa, invero ridicola, pretestuosa e strumentale tesi possedesse un, sia pur tenue, barlume di veridicità, sarebbe, in ogni caso, clamorosamente smentita dai fatti.

Premesso che il Salerno Calcio, poi Salernitana, nasce formalmente il 28 luglio 2011, avendone conseguito il controllo il dr. Lotito, insieme con il dr. Marco Mezzaroma, a seguito di un pubblico bando del Comune di Salerno, ex plurimis si cita : da “Repubblica Sport” del 26 luglio 2011 :” Lotito show a Salerno, torneremo in alto “ ; da “ La Città di Salerno “ del 27 luglio 2011 Lotito pensa in grande : Salerno Calcio in 5 anni ai vertici” ; da “ Solo Salerno.it”, Magazine on line del 22 luglio 2012: Lotito spinge per la I Divisione: il patron biancoceleste è convinto di riuscire a battere i tasti giusti per regalare a Salerno l’inaspettato doppio salto” e ancora “ Lui  e Mezzaroma hanno le idee chiare. Prima o Seconda Divisione che sia, si punterà a vincere il Campionato”; da “ Il Mattino” dell’11 giugno 2013: “ Salernitana, Lotito fissa il budget, 4 milioni per puntare alla Serie B “.

E, dunque, la promozione del Salerno Calcio, poi Salernitana, dal settore dilettantistico a quello professionistico sarebbe un fatto non riconducibile alla volontà del dr. Lotito? Quasi che tra la volontà di quest’ultimo e la suddetta promozione non vi sia alcun nesso di causalità coessenziale al verificarsi dell’evento!

Verrebbe da dire, come il grande Principe de Curtis , “ Ma ci facciano il piacere !”

La verità è che il motivo della sopravvenienza di un fatto non riconducibile alla volontà dell’interessato non può ritenersi, nella fattispecie, assolutamente sussistente e, quindi, non può essere consentito il controllo, diretto o indiretto, non solo di più società della medesima categoria, ma anche di società appartenenti al settore professionistico sebbene di diversa categoria.

Per concludere, è veramente singolare e sconfortante che la FIGC, nonostante ripetuti scandali, quali Calciopoli, Scommessopoli e ora Calciomalato, che hanno contrassegnato e contrassegnano il mondo e il sistema calcio, pur di compiacere gli interessi di un suo Consigliere, si sia indotta ad architettare un arzigogolato e sottile marchingegno regolamentare, peraltro di ben scarsa tenuta sul piano giuridico e del comune buon senso, che, a tacer d’altro, non può che essere foriero di oggettivi e insanabili conflitti di interessi.

E’ evidente, infatti, che, per colui il quale o per coloro i quali detengano il controllo di più società professionistiche appartenenti a categorie diverse, sussisterebbe l’interesse, pur di mantenere tale controllo, oggettivamente confliggente con quello di una delle società controllate, alla non promozione di quest’ultima alla stessa categoria della società controllante e, a propria volta, controllata dal medesimo soggetto.

Avv. Massimo Rossetti


Potrebbero interessarti anche :

Ritornare alla prima pagina di Logo Paperblog

Possono interessarti anche questi articoli :