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Pensione complementare: novità, Fondi e come scegliere

Da Raffa269
Pensione complementare: novità, Fondi e come scegliereNegli ultimi post abbiamo approfonditoleagevolazioni fiscali sulla previdenza complementare e sulla scelta se lasciare il TFR in azienda , alle modalità di versamento dei contributi INPS e alle novità introdotte con la riforma delle pensioni che porta ad una serie di domande sui cambiamenti in vigore dal 2010, in merito ai requisiti per andare in pensione ma con essa anche quella della previdenza complemtnare.Come abbiamo spiegato, la riforma della previdenza entrata in vigore il 1° gennaio 2007 ha istituito la possibilità di aderire ad un fondo pensione o di sottoscrivere una polizza pensionistica per integrare quella che un giorno sarà la nostra pensione ordinaria. La previdenza ordinaria è erogata da INAIL, INPDAP, IPSEMA, ENPALS, INPDAI, ENAPP; sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali trovate la legislazione pensionistica di base che disciplina la previdenza obbligatoria per il settore pubblico e per il settore privato: Per capire meglio la previdenza complementare, quali tipi di forme ne esistono? Come possiamo regolarci nella scelta?

Vediamo di seguito come orientarci quando dovremo prendere questa decisione, che deve essere fatta consegnando il modulo TFR 2  di adesione al datore di lavoro entro 6 mesi dalla data di assunzione.

Quando riceveremo i benefici della pensione complementare?
Il versamento del Tfr e degli eventuali altri contributi presso i fondi pensione dà luogo, al raggiungimento dei requisiti, alla liquidazione di una pensione aggiuntiva a quella obbligatoria. La pensione complementare si ottiene quando si maturano i requisiti di legge per la pensione pubblica, di vecchiaia o di anzianità, purché si siano cumulati almeno 5 anni di partecipazione nel fondo pensione. L’iscritto può ottenere la pensione complementare con un anticipo massimo di 5 anni rispetto alla pensione obbligatoria, nei casi di non occupazione superiore a 48 mesi e di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo. La nostra posizione individuale è il valore corrispondente alla somma della contribuzione versata al Fondo (compresi, oltre ai contributi a carico del lavoratore, eventuali contributi del datore di lavoro e TFR) e dei rendimenti realizzati, al netto delle spese e dell’imposta sui rendimenti. Tale ammontare verrà indicato agli iscritti tramite la comunicazione periodica.

Sono forme pensionistiche complementari:

  • I fondi pensione negoziali
  • I fondi pensione aperti
  • I piani individuali pensionistici
  • I fondi pensione

In base a come sono costituite, inoltre, le forme pensionistiche complementari si distinguono anche in  individuali e collettive. Queste ultime riguardano un gruppo di lavoratori che appartengono alla stessa azienda, gruppo, comparto o settore produttivo, e l’adesione ai prodotti finanziari viene contrattata a livello collettivo. Al contrario, le forme pensionistiche individuali  possono essere attuate in due forme: adesione individuale al Fondo Pensione aperto o contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziale.

Dove e come sono investite le risorse? Le risorse di un Fondo Pensione sono investite nei mercati finanziari italiani, europei e mondiali in diversi strumenti finanziari: azioni, obbligazioni etc..Sono gli organi del Fondo che decidono dove e come sono investite le risorse (azioni, obbligazioni) in cui è investito il capitale. Le risorse sono detenute fisicamente dalla Banca Depositaria (per i Fondi aperti e per i Fondi negoziali) che controlla anche l’operato dei gestori.

Le forme pensionistiche complementari collettive sono attuate attraverso

  1. Fondi chiusi di natura negoziale, istituiti per effetto di un contratto o accordo collettivo di lavoro anche aziendale 
  2.  Fondi aperti che ricevono adesioni collettive

1)   I fondi pensione chiusi (o negoziali) derivano la loro natura da contratti o accordi collettivi aziendali che individuano l’area dei destinatari, cioè i lavoratori, sulla base della loro appartenenza a un’impresa, ad  un contratto o ad un territorio che sia regione o provincia autonoma. Il fondo è un soggetto giuridico autonomo dotato di organi propri: assemblea, organi di amministrazione e controllo e responsabile del fondo. Il responsabile del fondo svolge la sua attività in modo autonomo rispetto alla società che lo ha istituito e ha il compito di vigilarne la gestione nell’esclusivo interesse degli aderenti e nel rispetto delle norme.  L’attività del fondo consiste nella raccolta delle adesioni e dei contributi, nell’individuazione della politica di investimento delle risorse, nella gestione finanziaria e nell’erogazione delle prestazioni.

2)   I fondi pensione aperti sono istituiti da:

  • Banche
  • Società di intermediazione mobiliare
  • Compagnie di assicurazione
  • Società di gestione del risparmio

Nell’ambito del patrimonio della società che li istituisce, i fondi pensione aperti costituiscono un patrimonio separato finalizzato esclusivamente all’erogazione della previdenza complementare. L’adesione a questi fondi può avvenire in forma collettiva o individuale e la gestione è svolta generalmente dalla stessa società che lo ha istituito; la banca depositaria dev’essere un soggetto esterno.

Alle forme pensionistiche individuali introdotte con Decreto legislativo n. 47 del 18 febbraio 2000, si aggiungono i fondi pensione preesistenti, cioè forme complementari che già erano istituite alla data del 15 novembre 1992 che presentano caratteristiche particolari rispetto ai fondi creati successivamente. Ad esempio, alcuni prevedono la possibilità di gestire direttamente il capitale investito senza ricorrere ad intermediari specializzati. A questa tipologia di fondo si aderisce su base collettiva, è inoltre importante ricordare che sull’adeguamento di queste forme pensionistiche c’è la vigilanza della COVIP che è l’autorità amministrativa che ha il compito di vigilare sul funzionamento dei fondi pensione complementari. La COVIP ha iniziato ad operare agli inizi del 1996 e nel corso degli anni ha assunto compiti sempre più ampi, ma il suo scopo primario è garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione e nell’amministrazione dei fondi pensione. La COVIP autorizza i fondi pensione ad esercitare la propria attività, approva i loro regolamenti e vigila sulla corretta gestione finanziaria e contabile dei fondi pensione. La COVIP inoltre ha un compito di indirizzo nel formulare proposte di modifica legislativa in materia di previdenza complementare.

Con questo concludiamo questo piccolo compendio di informazioni e considerazioni sulle forme pensionistiche complementari: speriamo che il quadro dell’offerta sia più chiaro per i nostri lettori, vi rimandiamo al prossimo post per discutere di come si possono chiedere anticipi dei frutti maturati nei fondi pensione.

Dalla rivista dell’agenzia delle entrate riprendo inoltre che i contributi versati, a qualsiasi titolo, al fondo di previdenza complementare, per la parte non dedotta in quanto eccedenti la quota di deducibilità prevista dalla vigente normativa, non scontano l’imposizione fiscale al momento della liquidazione della prestazione. A tal fine, il contribuente dovrà comunicare al fondo, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero, se antecedente, a quello in cui sorge il diritto alla prestazione, l’importo delle somme non dedotte, anche con riferimento ai contributi versati (e non dedotti) per le persone a carico come chiarito nella circolare 70 del 2007 dell’agenzia che vin invito a leggere.

Agevolazioni fiscali sulla previdenza complementare

Scelta se lasciare il TFR in azienda o destinarlo ad un fondo di previdenza complementare

Limiti alla detrazione fiscale dei contributi versati
Il trattamento fiscale della gestione previdenziale complementare prevede che i contributi versati da chiunque a fondi pensione complementari e a forme pensionistiche individuali sono deducibili per importo inferiori a 5.164,57 euro, indipendentemente dal reddito complessivo stante quanto riportato sopra.

Novità 2014
Con ilDecreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 si verifica un aumento dell’aliquota di tassazione a carico delle forme pensionistiche complementari con un nnalzamento all’11,50 per cento ” per l’anno 2014″ dell’aliquota di tassazione sul risultato netto di gestione maturato annualmente dalle forme pensionistiche complementari di cui al D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252. la modifica è stta introdotta per tenere indenni gli enti previdenziali privati dagli effetti dell’incremento dal 20 al 26 per cento dell’aliquota di tassazione sulle rendite finanziarie entrato in vigore dal primo luglio scorso.


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