Magazine Lavoro

Pensioni di Invalidità

Creato il 01 giugno 2013 da Giampierx
1) ASSEGNO MENSILE DI ASSISTENZA Anno 2013:
L’assegno mensile spetta ai mutilati e invalidi civili di età compresa tra i diciotto e i sessantacinque anni, nei cui confronti, in sede di visita medica presso la competente commissione sanitaria, sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa in misura non inferiore al 74% (invalidi parziali), che siano incollocati al lavoro, si trovino in stato di bisogno economico, siano cittadini italiani e abbiano la residenza in Italia.
Requisiti:
  • Età compresa fra i 18 e i 65 anni di età;
  • Essere cittadino o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
  • Avere il riconoscimento di un'invalidità dal 74% al 99%;
  • Disporre di un reddito personale che rientri nei limiti
  • Non svolgere attività lavorativa;
  • Importo anno 2013 = euro 275,87 per 13 mensilità; Limite di reddito euro 4.738,63.-

    Con un'invalidità al 100% il limite di reddito sale a 16.127,30 euro.-
L'assegno è incompatibile con l'erogazione di altre pensioni di invalidità erogate da altri organismi (es. INPS, INPDAP ecc.). È inoltre incompatibile con pensioni di invalidità di guerra, lavoro e servizio. Al compimento dei 65 anni di età, la pensione viene trasformata automaticamente in assegno sociale, con i limiti di reddito dell'invalidità civile, e l'importo aumenta per diventare quello dell'assegno sociale.-

2) ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ Anno 2013:x Invalidità parzialeÈ una prestazione previdenziale che spetta ai lavoratori dipendenti e autonomi affetti da un'infermità fisica o mentale.Si può ottenere quando si verificano le seguenti condizioni:
  • l'infermità fisica o mentale, accertata dal medico dell'INPS, che provochi una riduzione permanente di due terzi della capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore.
  • un'anzianità contributiva di almeno cinque anni, di cui almeno tre versati nei cinque anni precedenti la domanda di pensione.
  • l'assegno ordinario di invalidità non è cumulabile con la rendita INAIL concessa per lo stesso evento invalidante.
L'assegno ordinario di invalidità non è una pensione definitiva; vale infatti fino ad un massimo di tre anni ed è rinnovabile su domanda del beneficiario che viene quindi sottoposto ad una nuova visita medico-legale.Dopo due conferme consecutive l'assegno diventa definitivo.L'assegno ordinario di invalidità viene concesso anche se si continua a lavorare. In questo caso il titolare può essere sottoposto ogni anno a visita medico-legale.In caso di attività lavorativa l'assegno è soggetto alla trattenuta da lavoro dipendente o autonomo ed, in caso di superamento del reddito di 4 o 5 volte l'importo del trattamento minimo dell'INPS, ad una decurtazione rispettivamente pari al 25% e 50%.-Non è reversibile ai superstiti aventi diritto.-Al compimento dell'età pensionabile l'assegno viene trasformato d'ufficio in pensione di vecchiaia.-
3) PENSIONE DI INABILITÀ Anno 2013:x Invalidità totaleÈ una pensione che spetta ai lavoratori dipendenti o autonomi affetti da un'infermità fisica o mentaleSi può ottenere quando si verificano le seguenti condizioni:
  • un'infermità fisica o mentale, accertata dal medico dell'INPS
  • che provochi una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa
  • un'anzianità contributiva di almeno cinque anni, di cui tre versati nei cinque anni precedenti la domanda di pensione.
Per ottenere la pensione di inabilità non si deve svolgere alcuna attività lavorativa.La pensione di inabilità non è definitiva, può essere soggetta a revisione.Non viene trasformata in pensione di vecchiaia, ma in assegno sociale È reversibile ai superstiti aventi diritto.La pensione di inabilità non è cumulabile con la rendita INAIL concessa per lo stesso evento invalidante.

Dal 2012 c'è un vantaggio per le donne nel calcolo della pensione di inabilità INPS, alle quali la legge riconosce una maggiorazione convenzionale per tutti gli anni non versati dalla data di decorrenza della pensione al compimento dei 60 anni di età, entro il limite massimo di 40 anni di contributi.Se il calcolo fosse fatto secondo il vecchio sistema retributivo il bonus si fermerebbe a 60 anni per gli uomini e a 55 anni per le donne. Con la riforma Fornero tutti a 60 anni: le donne recuperano cinque anni. Supponiamo che il lavoratore o la lavoratrice diventano inabili a 50 anni con 28 anni di contributi. Ebbene, le loro pensioni saranno calcolate con 38 anni di contributi. Supponiamo che a 50 anni abbiano già versato 32 anni di contributi. In questo caso il bonus scende a soli 8 anni in quanto non si possono superare i 40 anni nel complesso. La misura del bonus viene calcolata dall'INPS sulla media delle retribuzioni degli ultimi cinque anni, rivalutate secondo gli indici di variazione del PIL. Alla retribuzione media settimanale si applica l'aliquota del 33% (se si tratta di lavoratori dipendenti), o la diversa aliquota prevista per artigiani e commercianti. Poi si moltiplica la contribuzione media per numero delle settimane che stanno tra la data di decorrenza della pensione e i 60 anni di età, fino al limite massimo dello 2.080 settimane. In questo modo si determina la maggiorazione convenzionale contributiva, per cui la pensione viene rivalutata al massimo dell'anzianità. Sul montante contributivo, comprensivo bonus, si applica il relativo coefficiente e si ottiene la pensione.- 

4) INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO Anno 2013:Si ha diritto all'indennità di accompagnamento se:
  • Non si è in condizione di muoversi senza l'aiuto di un accompagnatore
  • Non si è in condizione di far fronte agli atti quotidiani della vita; mettersi a letto, alzarsi, lavarsi, vestirsi, mangiare ecc.
  • Non si é ricoverato gratuitamente in istituto
Anno 2013: l'importo mensile è di euro 499,27 corrisposto per 12 mensilità, senza limiti di reddito.-
5) LA PENSIONE ANTICIPATA DI VECCHIAIA:Il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (articolo 1, comma 8) prevede la possibilità per i lavoratori, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, con invalidità non inferiore all’80%, di anticipare l’età pensionabile (pensione di vecchiaia) a 55 anniper le donne e a 60 per gli uomini
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 13495/2003, ha ribadito che tale opportunità spetta con una invalidità pari o superiore all'80%, comprese le persone con sordità prelinguale, statuendo inoltre che l’invalidità da considerare è quella civile come definita dal Decreto del Ministero della Sanità 5 febbraio 1992.
Diverso il trattamento per i lavoratori non vedenti.Nel loro caso è ancora vigente il limite di età è di 50 anni per le donnee di 55 per gli uomini (art. 9, Legge 218/1952, confermato dall’art. 1, comma 6, Decreto Legislativo n. 503/1992).
6) CONTRIBUTI FIGURATIVI PER IL PREPENSIONAMENTO:La legge 23 dicembre 2000, n. 388 (articolo 80, comma 3) consente ai lavoratori sordomuti e agli invalidi per qualsiasi causa (ai quali sia stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per centoo assimilabile) di richiedere, per ogni anno di lavoro effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativaIl beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativautile ai fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva.
Pertanto, usufruendo di questa opportunità, il lavoratore invalido o sordomuto può raggiungere il diritto ad andare in pensione con cinque anni di anticipo. L'entrata in vigore di questa agevolazione è stata fissata al 1 gennaio 2002.



L'ASSEGNO MENSILE DI ASSISTENZA:Requisiti per il diritto fino all'anno 2010/2011/2012:
  • riconoscimento di una percentuale di invalidità compresa tra il 74% ed il 99% (fino all' 11.3.1992 la percentuale di riconoscimento era compresa tra il 67% ed il 99%);
  • dal 18° al 65° anno di età;
  • spetta in misura intera se l'invalido non supera determinati limiti di reddito personali (per l'anno 2010: limite di reddito Euro 4.408,95);
  • spetta se l'invalido non svolge attività lavorativa (salvo casi particolari);
  • cittadinanza italiana e residenza sul territorio nazionale.
  • Importo anno 2012 = euro 267,57 per 13 mensilità; Limite di reddito euro 4.596,02.-
  • Importo anno 2011 = euro 260,27 per 13 mensilità; Limite di reddito euro 4.470,70.-
Con un'invalidità al 100% il limite di reddito sale a 15.627,22 euro.-
PENSIONE DI INABILITÀ
Requisiti per il diritto fino al 2010:Nel calcolare l'importo, alle settimane di contribuzione maturate, viene aggiunta una maggiorazione contributiva che copre il periodo mancante dalla data di decorrenza della pensione fino al raggiungimento di 55 anni di età per le donne e di 60 per gli uomini fino ad un massimo di 40 anni di contribuzione.
Per coloro che, al 31 dicembre 195, avevano un'anzianità inferiore ai 18 anni, la maggiorazione contributiva è calcolata con il sistema contributivo, come se il lavoratore inabile avesse l'età pensionabile di 60 anni, indipendentemente dal sesso e dalla gestione di appartenenza.-
INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO:Requisiti per il diritto anni 2011/2012:Si ha diritto all'indennità di accompagnamento se:
  • Non si è in condizione di muoversi senza l'aiuto di un accompagnatore
  • Non si è in condizione di far fronte agli atti quotidiani della vita; mettersi a letto, alzarsi, lavarsi, vestirsi, mangiare ecc.
  • Non si è ricoverato gratuitamente in istituto
Anno 2012: l'importo mensile è di euro 495,30 corrisposto per 12 mensilità, senza limiti di reddito.-Anno 2011: l'importo mensile è di euro 487,39 corrisposto per 12 mensilità, senza limiti di reddito.-Anno 2010: l'importo mensile è di euro 480,47 corrisposto per 12 mensilità, senza limiti di reddito.-Anno 2009: l'importo mensile è di euro 472,00 corrisposto per 12 mensilità,senza limiti di reddito.-Anno 2008: l'importo mensile è di euro 465,09 corrisposto per 12 mensilità, senza limiti di reddito.-
Invalidità totale o parziale, tutele e benefici ottenibili:
Sono da considerare “invalidi civili” i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie, di carattere oraganico o dismetabolico, insufficenze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una diminuzione della capacità lavorativa non inferiore a 13 o se, minori di 18 anni, che abbiano difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.-
Ai solo fini dell'assistenza socio sanitaria e della concessione dell'indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.-
Si considera l'handicap quando c'è una compromissione della capacità di compiere un'azione o un'attività nel modo e nelle forme ritenute normali, e tale da provocare svantaggi nell'attività lavorativa, nella vita di relazione e nella promozione di se stessi.-
Il riconoscimento della condizione di invalidità e handicap compete alla Commissione medica ASUR, le domande di riconoscimento, previo invio Certificato telematico, da parte del medico di famiglia, devono essere inoltrate all'INPS con procedura ON LINE; è possibile farsi assistere dal Patronato INCA – CGIL.-
Il riconoscimento di una percentuale di di invalidità comporta una serie di benefici:
  • Con la perdita del 33% della capacità di lavoro si ha diritto alla qualifica e alle prestazioni protesiche e ortopediche.-
  • Con invalidità pari o superiore al 45% è possibile iscriversi alle liste speciali per gli invalidi civili.-
  • Con invalidità pari o superiore al 67% si può chiedere l'esenzione ticket sanitari.-
  • Con invalidità pari o superiore al 74% si può avere una prestazione economica con un'età inferiore a 65 anni e superiore ai 18 anni, con un reddito inferiore a 4.408,95 euro per l'anno 2010.-
  • Con un'invalidità pari al 100% si ha diritto alla pensione di invalidità civile con un reddito non superiore a 15.154,24 euro per l'anno 2010.-
  • Per i minori ai quali viene riconosciuta una difficoltà a svolgere compiti e funzioni della propria età viene erogata una prestazione economica denominata Indennità di frequenza.-
  • Con l'indennità di accompagno viene corrisposta una prestazione economica a prescindere dall'età anagrafica e dalle condizioni economiche.-
  • Con il riconoscimento dell'Handicap in condizione di gravità è possibile usufruire di benefici non direttamente economici quali la fruizione di permessi e congedi per se o per i familiari da assistere, oltre ad agevolazioni fiscali e tariffarie.-

Se vuoi avere informazioni più dettagliate e personalizzate puoi rivolgerti alla sede CGIL più vicina; troverai indirizzi e numeri di telefono sul sito “www.cgil.it


Iscriviti alla CGIL. Perché? Perché è sempre dalla tua parte per dare voce al lavoro e ai diritti.


.

Ritornare alla prima pagina di Logo Paperblog

Magazine