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Per i provvedimenti sulla potesta’ genitoriale e riguardo la giurisdizione sui provvedimenti “de potestate” rileva il criterio della redidenza abituale del minore al momento della proposizione della domanda

Creato il 03 giugno 2014 da Contedaniela2 @danielaconte1

937619149Tizietto, figlio minore di Tizia (di nazionalità cubana) e di Caio (di nazionalità italiana), a seguito di provvedimento del Tribunale viene affidato congiuntamente a entrambi i genitori, non coniugati.

Il minore viene collocato presso l’abitazione del padre in Italia, ma viene stabilito l’accompagnamento a Cuba – secondo modalità da concordare – affinchè possa fare visita ai parenti ivi residenti.

Il provvedimento viene impugnato in Corte d’Appello dalla madre Tizia, la quale eccepisce il difetto di giurisdizione del Giudice adìto in primo grado.

La Corte d’Appello accoglie il ricorso e riforma la sentenza di primo grado, sulla base della motivazione che Tizietto è nato a Cuba e vi ha vissuto con la famiglia della madre (i nonni e il fratellino di 3 anni); in più, è giunto in Italia con un visto turistico – senza, quindi, che vi fosse intenzione di stabilire in Italia la residenza del minore -.

Pertanto, il criterio per stabilire la giurisdizione, nel caso di specie (affidamento e collocazione di minori), è quello della residenza abituale del minore al momento della proposizione della domanda (Cuba), e non quello della “prossimità” (ovvero della vicinanza del Giudice minorile).

I Giudici non hanno ritenuto rilevante la circostanza che Tizietto ha la doppia cittadinanza (cubana e italiana).

Caio impugna la decisione della Corte d’Appello mediante ricorso in Cassazione.

La Suprema Corte deduce che, nel caso di specie, è applicabile l’art. 1 della Corte dell’Aja del 05.10.1961, secondo cui il Giudice competente ad emettere misure per la protezione della persona e dei beni del minore è quello del luogo dove quest’ultimo ha la residenza abituale (determinata in base a quella esistente al momento della proposizione del giudizio).

La Corte di Cassazione ritiene condivisibile la soluzione sopra citata sulla base delle seguenti considerazioni: “ E’ principio assolutamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, in sintonia fra l’altro con quanto affermato nel Regolamento CE n. 2201/2003 (art. 8) e nella Convenzione dell’Aja del 25.10.1980 (art. 8), che per i provvedimenti diretti ad intervenire sulla potestà genitoriale sulla base delle previsioni degli artt. 330 e segg. c.c. e per quelli in tema di giurisdizione sui provvedimenti “de potestate” rileva il criterio della residenza abituale del minore al momento della proposizione della domanda … Il breve intervallo di tempo intercorso tra l’arrivo del minore in Italia e la proposizione della domanda del padre, da una parte, e l’età del bambino al momento di inizio del giudizio – che esclude in radice la possibilità della creazione di un effettivo e stabile centro di interessi diverso da quello originario -, dall’altra, danno dunque conferma dell’esattezza del Giudizio formulato dalla Corte di appello“.

Alla luce di queste considerazioni, la Corte di Cassazione – Sezioni Unite Civili – con sentenza n. 11915 del 28.05.2014 ha rigettato il ricorso di Caio, condannando quest’ultimo al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità.

Roma, 03.06.2014                                     Avv. Daniela Conte

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