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Pignorabilità della pensione: il giudice dell’esecuzione, in considerazione degli elementi concreti, ben può stabilire una quota di pensione impignorabile superiore all’ammontare del trattamento minimo indicato dall’ente erogatore.

Da Rebecca63

pignorabilità della pensioneL’ammontare della quota di pensione impignorabile, il c.d “minimo vitale” che assicura i mezzi adeguati alle esigenze di vita, non coincide necessariamente con l’importo di trattamento minimo indicato dallo stesso ente erogatore. Il giudice dell’esecuzione, infatti, chiamato a stabilirne l’entità, è libero, in considerazione degli elementi del caso, di individuare un “importo maggiormente adeguato a soddisfare la detta esigenza di assicurare al pensionato adeguati mezzi di vita”.

Corte di Cassazione, sez. III, 26 agosto 2014, n. 18225

Teramo, 08 Settembre 2014 Avv. Annamaria Tanzi

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