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Previdenza complementare e fondi pensione, modalità di adesione. Destinazione del TFR (Trattamento di Fine Rapporto)

Da Mrinvest

Previdenza complementare e fondi pensione, modalità di adesione. Destinazione del TFR (Trattamento di Fine Rapporto)Nel Decreto Legge del 2005, entrato in vigore nel 2007, sono indicate le diverse modalità di adesione ai fondi pensione e di destinazione del TFR (Trattamento di Fine Rapporto) per i nuovi occupati e per i già assunti alla data del 31 dicembre 2006.
Per i lavoratori già assunti il termine per effettuare la scelta era fissato al 30 giugno 2007. Chi, a quella data, aveva già aderito ad un fondo pensione, versando integralmente il Tfr, non doveva effettuare alcuna scelta.
I lavoratori dipendenti assunti dal 1° gennaio 2007 in poi, e che non hanno già espresso una scelta in un precedente impiego, devono decidere la destinazione del Tfr (lasciarlo in azienda o destinarlo alla previdenza complementare) entro sei mesi dalla data di assunzione.

L’adesione può essere esplicita, cioè il lavoratore comunica per iscritto al datore di lavoro la propria scelta,

e cioè di:
> Destinare l’intero importo del Tfr maturando ad una forma di previdenza complementare da lui indicata.
> Mantenere l’intero importo del Tfr maturando in azienda. In questo caso, se l’azienda ha meno di 50 dipendenti, il Tfr rimane nelle casse della società, in caso contrario il Tfr confluisce nel Fondo di Tesoreria presso l’Inps (gestito con le stesse regole del Tfr in azienda riguardo a rivalutazione, calcolo, anticipazioni e quant’altro).
Si parla invece di adesione tacita quando il lavoratore non esprime alcuna volontà nel periodo di sei mesi dalla data di assunzione. In questo caso scatta il meccanismo del silenzio-assenso, cioè l’adesione automatica alla previdenza complementare mediante conferimento del Tfr nel fondo pensione chiuso della sua categoria professionale, o, in assenza di quest’ultimo, in quello a cui ha aderito la maggior parte dei colleghi.

Va ricordato che la scelta di aderire ai fondi pensione è irreversibile, nel senso che il lavoratore non ha più la possibilità di ritornare al vecchio regime del Tfr.
Occorre inoltre tenere presente che, chi aderisce per la prima volta ai fondi pensione versa soltanto il maturando, cioè le quote del Tfr che verranno accantonate in futuro a partire dal mese successivo alla sottoscrizione del fondo. Il Tfr accumulato in passato da chi ha già un’anzianità di servizio, invece, viene conservato e rivalutato con le modalità tradizionali.
Ricordiamo, inoltre, che l’adesione è libera e volontaria, e che l’aderente ha la possibilità di poter cambiare più volte in futuro il fondo pensione da lui scelto, ma ad ogni eventuale cambio, dovrà restare nel fondo per almeno due anni.


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