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PREVIDENZA dei LIBERI PROFESSIONISTI: Aspetti generali e rapporti tra Casse e Previdenza obbligatoria

Creato il 21 luglio 2014 da Robertoborz
PREVIDENZA dei LIBERI PROFESSIONISTI: Aspetti generali e rapporti tra Casse e Previdenza obbligatoria
PREVIDENZA dei LIBERI PROFESSIONISTI
ASPETTI GENERALI: le Casse dei professionisti sono state istituite nel tempo da parte di provvedimenti normativi che hanno approvato gli statuti dei singoli ordinamenti. Con la L. 335/1995 sono state autorizzate nuove Casse e sono state estese alcune regole previdenziali della previdenza obbligatoria agli iscritti alle Casse medesime. 
Il D. Lgs. 509/1994 ha completato il processo di privatizzazione delle Casse professionali, concedendo alle stese ampia autonomia normativa. L’autonomia è però soggetta alla vigilanza dei Ministeri competenti, all’obbligo di costituire una riserva a garanzia del pagamento delle pensioni, nonché all’obbligo di stabilità di gestione, col vincolo di assicurare l’equilibrio di bilancio.
Con la riforma pensionistica del 2011 (L. 214/2011) viene ribadita l’autonomia delle Casse e nel contempo l’obiettivo di assicurare l’equilibrio finanziario delle gestioni. Pertanto entro e non oltre il 30 giugno 2012, devono essere individuate dalle stesse misure volte ad assicurare l’equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni. 
Decorso il termine del 30 giugno 2012 senza l’adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012:a) le disposizioni di carattere generale sull’applicazione del pro-rata contributivo agli iscritti alle relative gestioni;b) un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell’1%.
RAPPORTI tra CASSE e PREVIDENZA OBBLIGATORIA: le regole per il coordinamento con le regole dell’AGO sono le seguenti (L. 335/1995, 449/1997 e 296/2006):
- le Casse hanno la facoltà di applicare il sistema contributivo per il calcolo delle pensioni, salvo per le Casse istituite in base al D. Lgs. 103/1996 (Ad es. Biologi, psicologi ecc.) per le quali il sistema di calcolo è quello contributivo aliquota di finanziamento non inferiore a quella di computo;
- la regolamentazione delle pensioni di anzianità nel sistema della previdenza professionale deve seguire regole uniformi in relazione all’età (minimo 58 anni dal 2001) e al minimo contributivo (40 anni o in alternativa 35 anni nel rispetto in questo ultimo caso dell’età minima). La legge estende anche, nell’ambito delle pensioni di anzianità, le regole della decorrenza (finestre d’uscita) uniformandolo al regime dei lavoratori autonomi (art. 59, co. 20, L. 449/1997);
- i provvedimenti delle Casse necessari per la salvaguardia dell’equilibrio finanziario di lungo termine devono avere presente il principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni.
Il principio del pro-rata, ossia del rispetto delle anzianità già maturate al momento di emanazione dei provvedimenti di modifica, comporta l’illegittimità della modifica introdotta dalla Cassa dei ragionieri e periti commerciali al sistema di calcolo della pensione (Cass. 8847/2011).
Tale modifica, peggiorando la base di calcolo reddituale anche dei periodi già maturati, viola la regola del pro-rata.
ISCRITTI PENSIONATI: per i soggetti già pensionati, gli enti previdenziali per i professionisti (D.Lgs. 509/1996 – D.Lgs. 103/1996) adeguano i propri statuti e regolamenti, prevedendo l’obbligatorietà dell’iscrizione e della contribuzione a carico di tutti coloro che risultino aver percepito un reddito, derivante dallo svolgimento della relativa attività professionale.
Per tali soggetti è previsto un contributo soggettivo minimo con aliquota non inferiore al 50% di quella prevista in via ordinaria per gli iscritti a ciascun ente (art. 18 L. 111/2011).
GESTIONE SEPARATA INPS: I professionisti che non appartengono ad un determinato ordine professionale non hanno diritto di iscriversi ad alcuna Cassa. Per questo la L. 335/1995 ha istituito la Gestione separata INPS, proprio per permettere una tutela previdenziale a questi soggetti. Tuttavia spesso i professionisti, regolarmente iscritti ad una Cassa, esercitano attività non strettamente riconducibili alla professione specifica, con la conseguenza che sorge il problema di individuare l’ente previdenziale a cui assoggettare l’obbligo contributivo.
A questo proposito la regola generale è quella dell’attrazione dei compensi in questione nei redditi di lavoro autonomo legati ala professione principale, con i conseguenti effetti anche sul piano contributivo. In particolare non si considera reddito derivante da collaborazione coordinata e continuativa il reddito prodotto nell’esercizio della professione, come, per esempio, il reddito prodotto dall’attività di amministratore di società esercitata da commercialista iscritto all’albo professionale.
Viceversa, se il reddito non è prodotto nell’esercizio dell’attività professionale, è soggetto al contributo ridotto a favore della gestione separata INPS (per esempio, per un medico che svolge attività di amministratore di condominio, i compensi per tale attività non sono riconducibili, quanto a competenze, alla professione di medico: pertanto sono soggetti alla gestione separata INPS).
ATTIVITÀ PROFESSIONALE SVOLTA in via NON ESCLUSIVA: 
l‘attività professionale svolta in via non esclusiva da un professionista obbliga all’iscrizione alla Gestione separata INPS solo se viene svolta un’ attività il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo alle Casse professionali, quando il regolamento lo preveda espressamente (art. 18 L. 111/2011).
Il professionista iscritto all’albo e che sia anche lavoratore dipendente obbliga (dove tale possibilità non sia espressamente esclusa dal regolamento della Cassa) a versare i contributi alla gestione separata INPS e il contributo integrativo alla Cassa professionale in misura pari ad una data percentuale sui corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini dell’IVA (Min. lav., interpello 60/2008).
Il professionista che invece esercita in via non esclusiva la libera professione affiancandola ad attività di lavoro dipendente deve versare all’INPS  il contributo previdenziale obbligatorio, con la possibilità di addebitare al committente il 4% del fatturato lordo a titolo di “rivalsa” e alla Cassa di previdenza professionale il contributo minimo pari al 2% dei corrispettivi soggetti ad IVA (INPS, msg. 10172/2009).

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