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profili di illegittimita’ costituzionale per Ecm

Creato il 19 dicembre 2010 da Unamelalgiorno

L’attuale programma di Educazione continua in medicina Ecm, qualora venisse ritenuto obbligatorio per tutti gli operatori sanitari, compresi i libero professionisti, presenterebbe evidenti profili di illegittimità costituzionale, in quanto violerebbe il principio di eguaglianza ragionevole dettato dall’articolo 3 della Costituzione: è il parere fornito dall’ufficio legale dell’Anmvi (Associazione nazionale medici veterinari italiani), che aveva chiesto all’avvocato Luigi Camurri di pronunciarsi sulla pretesa dell’obbligatorietà dell’Ecm per gli operatori sanitari liberi professionisti.

Se l’accordo Stato-Regioni del 1 agosto 2007 è estremamente esplicito nello stabilire che anche i liberi professionisti sono impegnati ad assolvere l’obbligo della formazione continua, lo è altrettanto nel prevedere che ogni eventuale obbligo per gli stessi debba fondarsi su alcune precise garanzie normative e individuare agevolazioni sui costi supportati. In mancanza di tali norme ben difficilmente il sistema potrà essere ritenuto obbligatorio anche per i liberi professionisti, anche in considerazione del fatto che una sua automatica attuazione porrebbe seri profili di illiceità costituzionale.
Per i legali dell’Anmvi, qualora l’Ecm venisse ritenuta obbligatoria per tutti gli operatori sanitari, compresi i libero professionisti, presenterebbe infatti evidenti profili di illegittimità costituzionale in quanto violerebbe il principio di eguaglianza ragionevole dettato dall’articolo 3 della Costituzione della Repubblica italiana e introdurrebbe in violazione del principio, comunitario e costituzionale, di tutela della libera concorrenza, sostanziali elementi di squilibrio nel mercato delle prestazioni sanitarie.


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