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Proposta di legge Monorchio per abbattre il debito pubblico ! Ecco il testo

Creato il 10 novembre 2011 da Maurizio Picinali @blogagenzie

Ecco cosa prevede il testo partendo dal paragrafo 3 PER farvi capire il meccanismo, è una proposta di legge di iniziativa popolare si legge presentata e denomnata da Salerno Monorchio .... Picinali ( a seguire il testo completo)
Capo III (Mobilitazione del patrimonio immobiliare ad uso abitativo per l'abbattimento del debito delle Pubbliche amministrazioni. Bonus ai proprietari garanti.) Art. 4 (Strumenti) I cittadini italiani e le persone giuridiche di nazionalita' italiana proprietari di immobili ad uso abitativo siti nel territorio nazionale, sui quali non gravano garanzie ipotecarie per il pagamento di mutui concessi per l'acquisto, possono conferirli in garanzia per un importo non superiore alla meta' del loro valore commerciale, prendendo come riferimento i prezzi di mercato dell'anno 2000, al fine di sottoscrivere titoli del debito pubblico della Repubblica italiana della serie speciale "Mobilitazione del patrimonio immobiliare privato" e "Bonus ai proprietari garanti". Proposta di legge Monorchio per abbattre il debito pubblico ! Ecco il testoLa costituzione in garanzia finalizzata alla sottoscrizione dei titoli e' soggetta alle medesime forme di pubblicita' previste per l'iscrizione delle ipoteche immobiliari. I titoli non sono commerciabili, hanno durata ventennale, sono rimborsati ogni anno per un ventesimo del loro valore ed hanno un rendimento annuo pari al tasso di sconto stabilito dalla Bce, aumentato dell'1%. Detto ammontare dell'1% e' corrisposto al proprietario garante, mentre quello relativo al tasso di sconto e' versato alla Banca agente a fronte del costo della provvista di liquidita' relativa all'acquisto dei titoli tenuti in conto di deposito presso la Dgt. La garanzia apprestata sull'immobile si riduce annualmente nella stessa misura dell'ammortamento dei titoli sottoscritti. La garanzia e' riscattabile in qualsiasi momento mediante il pagamento alla Banca agente della somma corrispondente al suo valore residuo. I titoli sono esenti da qualsiasi imposta e prelievo presente e futuro. Agli immobili che siano stati offerti in garanzia si applicano per tutto il periodo corrispondente le sole imposte e tasse vigenti all'atto della costituzione della garanzia nella misura vigente in quel periodo d'imposta.
Capo I (Obiettivi e finalita' delle misure) Art. 1 (Stabilizzazione finanziaria, riduzione dell'onere per interessi passivi ed abbattimento del debito delle Pubbliche amministrazioni) La stabilizzazione finanziaria, la riduzione dell'onere per interessi passivi e l'abbattimento del debito delle Pubbliche amministrazioni, in coerenza con gli obiettivi condivisi tra i Capi di Stato e di Governo degli Stati aderenti all'area dell'euro per il rafforzamento dell'Unione monetaria europea, sono dichiarati obiettivi di preminente interesse nazionale. Fino alla cessazione delle eccezionali tensioni esistenti sui mercati finanziari e comunque fino al completo raggiungimento degli obiettivi indicati al comma 1, si applicano le disposizioni che seguono.
Capo II (Ricostituzione del risparmio nazionale necessario alla stabilizzazione del debito delle Pubbliche amministrazioni ed alla riduzione dell'onere per interessi passivi)
Art. 2 (Strumenti) La ricostituzione del risparmio nazionale impiegato nella sottoscrizione del debito pubblico e' lo strumento necessario per sottrarre le emissioni dei titoli e la loro quotazioni alle eccezionali tensioni registrate sui mercati finanziari, che determinano tassi di interesse crescenti e potenzialmente incompatibili con la stabilita' del debito stesso e con il perseguimento degli obiettivi di abbattimento del debito delle Pubbliche amministrazioni. [...] Al fine di ricostituire il risparmio pubblico nazionale, i pagamenti delle Pubbliche amministrazioni sono effettuati mediante la corresponsione in titoli di Stato, della Serie speciale "Risparmio pubblico nazionale", di una quota della somma liquidata. Le disposizioni del presente Capo si applicano solo ed esclusivamente ai pagamenti relativi alle obbligazioni delle Pubbliche amministrazioni nei confronti di cittadini italiani e di persone giuridiche di nazionalita' italiana. L'entita' della quota da corrispondere in titoli, anche in funzione dell'entita' e della tipologia delle obbligazioni da cui derivano i pagamenti delle Pubbliche amministrazioni, e' determinata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, su conforme parere della Commissione parlamentare di controllo e vigilanza, sentita la Banca d'Italia. I pagamenti delle somme iscritte a residuo passivo nonche' di quelle comunque dovute e non riportate come tali nei bilanci di previsione delle Pubbliche amministrazioni in attesa di essere nuovamente iscritte fra i residui, sono effettuati in titoli per il loro integrale importo. [...]
Capo IV (Disposizioni comuni ai Capi II e III e norma finale) Art. 5 (Costituzione della Commissione parlamentare di controllo e vigilanza sulla stabilizzazione finanziaria e l'abbattimento del debito delle Pubbliche amministrazioni)Ô istituita la Commissione parlamentare di controllo e vigilanza sulle misure volte alla stabilizzazione finanziaria ed all'abbattimento del debito delle Pubbliche amministrazioni. Per il perseguimento di tali attivita', le sono conferiti i poteri di inchiesta previsti in Costituzione.[...]
Art. 6 (Provvista di liquidita' da parte delle Banche agenti) Le Banche agenti fanno provvista della liquidita' necessaria alle anticipazioni richieste a fronte della costituzione in pegno dei titoli della Serie speciale Risparmio pubblico nazionale nonche' di quella necessaria per la sottoscrizione dei titoli della Serie speciale Mobilitazione del patrimonio immobiliare privato Bonus ai proprietari garanti mediante operazioni di anticipazione con la Bce. In dette operazioni, i titoli possono essere utilizzati come collaterali nei confronti della Bce. Le Banche agenti utilizzano i titoli di cui al comma 1 con priorita' rispetto a qualsiasi negoziazione di altri titoli ai fini di ottenere liquidita' da parte della Bce. Ove le operazioni di provvista avessero per la Banca agente un costo superiore al tasso di sconto, il maggior onere e' posto a carico dell'Erario. Sono parimenti a carico dell'Erario le spese di commissione favore delle Banche agenti. [...] Delle operazioni precedenti, le Banche agenti forniscono il dettaglio in una apposita sezione separata dei propri bilanci, secondo le disposizioni che saranno emanate dalla Banca d'Italia.
Art. 7 (Costituzione di un Fondo nazionale unico di garanzia della proprieta' immobiliare privata) Le garanzie immobiliari assunte dalle Banche agenti vengono girate ad un Fondo nazionale unico di garanzia della proprieta' immobiliare privata, posto sotto la sorveglianza della Banca d'Italia.
Art. 8 (Riacquisto dei titoli pubblici sul mercato) La Dgt procede al riacquisto dei titoli pubblici sul mercato utilizzando i risparmi di spesa e le entrate derivanti dalle operazioni di emissione dei titoli delle Serie speciali indicate ai Titoli precedenti. Opera al fine di ridurre prioritariamente l'ammontare del debito pubblico detenuto da non residenti.
Art. 9 (Attentato alla stabilizzazione finanziaria della Repubblica) Sono vietati la commercializzazione in qualsiasi forma, ivi compresa la quotazione e la contrattazione di prodotti finanziari derivati, dei titoli della Repubblica italiana relativi alle Serie speciali "Risparmio pubblico nazionale" e "Mobilitazione del patrimonio immobiliare privato- Bonus ai proprietari garanti", nonche' le attivita' ad essa preliminari, funzionali ovvero strumentali, ivi compresa la emissione di giudizi di rating. Tali attivita' costituiscono attentato alla stabilizzazione finanziaria della Repubblica e sono punite con le pene previste per il delitto di aggiotaggio, aumentate di un terzo. Nel caso che il delitto di cui al comma 1 sia commesso in tutto o in parte all'estero, del fatto commesso sono comunque considerati responsabili i soggetti che operano nel territorio dello Stato in nome e per conto del soggetto che ha commesso il fatto all'estero, ovvero che ne dirigano la sede stabile o di rappresentanza, ovvero, in mancanza di costoro,
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November 10, 2011 03:14 ET (08:14 GMT)


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