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Pubblicata nella GU la Legge di conversione, con modificazioni, del DL n. 119/2014 (“Contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive e protezione internazionale”)

Creato il 31 ottobre 2014 da Tifoso Bilanciato @TifBilanciato

Il decreto-legge n. 119/2014, recante Contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive e protezione internazionale”, c.d. “Decreto stadi”, ha previsto una serie di novità per quanto riguarda il contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive nonché l’introduzione di un contributo a carico delle società di calcio per il finanziamento dei costi sostenuti per la sicurezza e l’ordine pubblico.

Il decreto-legge è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22 agosto 2014 ed è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Contestualmente è stato trasmesso alle Camere per la conversione in legge.

Come noto, in sede di conversione del decreto-legge, è stato istitutito (lettera c-bis dell’art. 3 del decreto-legge) l’obbligo del versamento di un contributo a carico delle società di calcio per la copertura dei costi per la sicurezza. In particolare, è stato previsto che una quota tra l’1 e il 3 % degli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti delle partite sia destinata a finanziare i costi sostenuti per la sicurezza e l’ordine pubblico, con particolare riferimento ai costi degli straordinari e delle indennità di ordine pubblico per le forze dell’ordine.

La Legge di conversione del decreto-legge, Legge 17 ottobre 2014, n. 146 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 21 ottobre 2014 ed è entrata in vigore il giorno seguente alla pubblicazione.

Pertanto, secondo le previsioni contenute nella richiamata lettera c-bis, entro sessanta giorni dal 22 ottobre 2014 dovrà essere predisposto un apposito provvedimento attuativo del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’interno, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che disciplini i criteri, i termini, la percentuale e le modalità per il versamento da parte delle società di calcio del contributo. Nella determinazione della percentuale (compresa tra l’1% ed il 3%) dei ricavi complessivi derivanti dalla vendita dei biglietti e dei titoli di accesso validamente emessi in occasione degli eventi sportivi (cui è commisurato il contributo a carico delle società di calcio), il provvedimento attuativo dovrà tener conto anche del diverso livello professionistico delle singole società di calcio.

Come già evidenziato, dal punto di vista tecnico-contabile, il contributo – che ragionevolmente dovrà essere calcolato sulla base del bilancio di esercizio approvato dalla società di calcio professionistico facendo riferimento alle voci “Ricavi da gare in casa”, “Ricavi da gare fuori casa”, “Abbonamenti” e “Ricavi da altre competizioni” – potrà trovare accoglimento tra i costi della produzione nella voce B) 14) Oneri diversi di gestione del Conto economico o, forse, in alternativa nella voce E) 21) Oneri straordinari. Per una più precisa quantificazione e una più completa analisi del trattamento contabile (anche ai fini dell’applicazione delle UEFA FFP Regulations) si dovrà attendere l’emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri come in precedenza indicato.


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