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Realizzazione muri di cinta, che titolo abilitativo edilizio serve?

Creato il 12 febbraio 2016 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT
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Per la realizzazione muri di cinta e cancellate occorre specifico assenso da parte dell’autorità competente. In linea generale l’intervento è assoggettato al regime della segnalazione certificata inizio attività edilizia, di cui all’art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ma non è sempre così.

Ci sono interventi che superano la soglia della trasformazione urbanistico-edilizia per i quali la semplice segnalazione certificata inizio attività edilizia potrebbe non bastare e, in tal caso, necessita il previo rilascio del permesso di costruire.
L’orientamento prevalente della giurisprudenza ritiene che occorre far riferimento all’impatto effettivo che le opere a ciò strumentali generano sul territorio: con la conseguenza che si deve qualificare l’intervento edilizio quale nuova costruzione (con quanto ne consegue ai fini del previo rilascio dei necessari titoli abilitativi) quante volte abbia l’effettiva idoneità di determinare significative trasformazioni urbanistiche e edilizie (Consiglio di Stato, Sez. VI, 4 luglio 2014 n. 3408).

Sulla base di tale approccio attento al rapporto effettivo dell’innovazione con la preesistenza territoriale, e che prescinde dal mero e astratto nomen iuris utilizzato per qualificare l’opus quale muro di recinzione (o altre simili), la realizzazione muri di cinta di modesti corpo e altezza è generalmente assoggettabile al solo regime della denuncia di inizio di attività, di cui all’articolo 22 del d.P.R. n. 380 2001 e, in seguito, al regime della segnalazione certificata di inizio di attività di cui al nuovo articolo 19 della legge n. 241 del 1990 (Consiglio di Stato, Sez. IV, 3 maggio 2011, n. 2621).

Deve comunque essere confermato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, in linea generale, la realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate rimane assoggettata al regime della segnalazione certificata inizio attività ove dette opere non superino in concreto la soglia della trasformazione urbanistico-edilizia, occorrendo – invece – il permesso di costruire, ove detti interventi superino tale soglia.

In un caso reale è stato ritenuto che l’abuso relativo a un muro divisorio, assoggettato a semplice segnalazione certificata inizio attività, non era passibile di ordinanza di demolizione, atteso che per le opere sottoposte a s.c.i.a. la sanzione applicabile è unicamente la sanzione pecuniaria (art.37 del d.P.R. n. 380 del 2001), fatte salve le ipotesi degli interventi eseguiti su beni culturali ovvero in zona tipizzata come“A” dallo strumento urbanistico.

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