Con circolare n. 82 del 1° luglio 2010 sono state impartite disposizioni generali relative all’applicazione, dal 1° maggio 2010, dei regolamenti comunitari (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e n. 987 del 16 settembre 2009 di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri dell’Unione europea. Al punto 4 della circolare è stato indicato che i regolamenti succitati non erano applicabili ai cittadini extracomunitari, i quali continuavano ad essere destinatari delle disposizioni dei regolamenti CEE n. 1408/71 e n. 574/72, in base a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 859/2003.
Successivamente sono state trasmesse le ulteriori disposizioni applicative dei nuovi regolamenti comunitari elencate nell’allegato n. 1.
Con la presente circolare si illustrano le finalità e le disposizioni del regolamento (UE) n. 1231 del 24 novembre 2010 (allegato n. 2), in base al quale gli Stati membri, ad eccezione della Danimarca e del Regno Unito, applicano i regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 ai cittadini dei paesi terzi, ai loro familiari e superstiti, a determinate condizioni, con decorrenza 1° gennaio 2011.
Pertanto, le circolari e i messaggi elencati nel citato allegato n. 1 devono essere applicati anche ai cittadini extracomunitari nei limiti di seguito specificati.
Circolare n. 51 del 15-03-2011
Teramo, 18 Marzo 2011 Avv. Annamaria Tanzi
RIPRODUZIONE RISERVATA