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REVISIONE DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE, scheda A cura dell’Ufficio Documentazione e Studi del Gruppo Deputati PD

Creato il 20 febbraio 2015 da Paolo Ferrario @PFerrario

REVISIONE DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE
Dopo cinque mesi dall’inizio dell’esame in Commissione Affari costituzionali (11 settembre 2014), il 14 febbraio scorso la Camera dei deputati ha terminato l’esame e il voto degli articoli del disegno di legge di revisione della Parte II della Costituzione approvato in prima deliberazione dal Senato della Repubblica l’8 agosto 2014. Questo dossier, scritto in collaborazione con il Dipartimento Istituzionale, sintetizza i contenuti del disegno di legge costituzionale ed evidenzia le principali modifiche introdotte a Montecitorio.
Per maggiori approfondimenti si rinvia alla scheda dell’iter del disegno di legge AC 2613 e nello specifico ai dossier del Servizio Studi della Camera dei deputati, in particolare al dossier n. 216/7 “Testo a fronte tra gli articoli della Costituzione, le modifiche apportate dal Senato e dalla Camera in sede referente e in Assemblea”.

L’ORGANIZZAZIONE DEI POTERI
Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica (art. 57).
I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono con metodo proporzionale i senatori fra i propri componenti (74) e, nella misura di uno per ciascuno, fra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori (21). Ad ogni Regione è assegnato un numero di rappresentanti proporzionale alla propria popolazione, che non può essere inferiore a due. Le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale, sono disciplinate con una legge ordinaria approvata da entrambe le Camere, fino alla approvazione della quale è prevista una disciplina elettorale transitoria. Le leggi che disciplinano le modalità di elezione di entrambe le Camere promuovono l’equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi territoriali dai quali sono eletti, quindi il Senato si rinnova parzialmente in corrispondenza del rinnovo dei Consigli regionali: il rinnovo degli organi rappresentativi regionali comporta la fine del mandato di tutti i senatori della regione, ivi compreso il sindaco. Ne consegue che il Senato è un organo continuo e non è soggetto a scioglimento.

Il Presidente della Repubblica conserva il potere di nominare senatori che abbiano illustrato la patria per altissimi meriti in campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Tali senatori durano in carica 7 anni e non possono essere nominati per un secondo mandato. Rimangono senatori di diritto a vita solo gli ex Presidenti della Repubblica (art. 59). I senatori di nomina presidenziale e quelli di diritto a vita non possono eccedere il numero complessivo di cinque, tenuto conto di quelli già in carica alla data di entrata in vigore della legge di revisione costituzionale.

Sono confermati il divieto di mandato imperativo (art. 67) e le prerogative dell’insindacabilità per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle funzioni e dell’inviolabilità (art. 68). Viene invece meno l’indennità parlamentare, poiché sussiste quella connessa alla funzione svolta sul territorio (art. 69).

In ordine alla verifica dei poteri, la posizione delle due Camere è parzialmente asimmetrica in ragione del diverso grado di elezione: entrambe giudicano i titoli di ammissione dei propri componenti e il Senato della Repubblica prende atto della cessazione della carica elettiva regionale o locale e della conseguente decadenza da senatore (art. 66).

Regolamenti parlamentari di entrambe le Camere garantiscono i diritti delle minoranze parlamentari. Il solo Regolamento del Senato, infine, stabilisce in quali casi l’elezione o la nomina alle cariche negli organi del Senato della Repubblica possono essere limitate in ragione dell’esercizio di funzioni di governo regionali o locali (art. 63, comma 2).

Il Senato esercita le seguenti funzioni:

  • rappresenta le istituzioni territoriali;
  • concorre alla funzione legislativa;
  • concorre all’esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica e tra questi ultimi e l’Unione Europea;
  • partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all’attuazione degli atti normativi e delle politiche dell’Unione europea e ne valuta l’impatto;
  • concorre alla valutazione delle politiche pubbliche e della attività delle pubbliche amministrazioni, alla verifica dell’attuazione delle leggi statali, nonché all’espressione dei pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge;
  • partecipa alla elezione del Presidente della Repubblica (art. 83), dei giudici della Corte costituzionale (art. 135) e dei membri laici del CSM;
  • può svolgere inchieste su materie di pubblico interesse concernenti le autonomie territoriali, nel qual caso non è previsto che la composizione della commissione d’inchiesta debba rispecchiare la proporzione dei gruppi presenti in Assemblea (art. 82);
  • può svolgere attività conoscitive e formulare osservazioni su atti o documentiall’esame della Camera dei deputati (art. 70, comma 6).

La sola Camera dei Deputati, essendo eletta direttamente dal corpo elettorale,rappresenta la Nazione (art. 67) e partecipa alla determinazione dell’indirizzo politico, accordando e revocando la fiducia al Governo (art. 94). Per tale ragione, in seguito a un emendamento approvato in commissione alla Camera, il solo Regolamento della Camera dei deputati è chiamato a disciplinare lo statuto delle opposizioni.

Sono di esclusiva competenza della Camera dei deputati:

  • la deliberazione dello stato di guerra (con l’approvazione di un emendamento in Assemblea è stata introdotta per questa deliberazione la maggioranza assoluta dei componenti del collegio) (art. 78);
  • l’autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali di natura politica, o che prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi (art. 80);
  • l’autorizzazione a sottoporre il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri alla giurisdizione ordinaria per i reati commessi nell’esercizio delle funzioni (art. 96).

La sola Camera dei deputati può essere sciolta dal Presidente della Repubblica (art. 88).

Per quanto concerne l’esercizio della funzione legislativa, l’esame del disegno di legge svolto dalla Camera dei deputati ha notevolmente semplificato la struttura delprocedimento legislativo, che ora si articola in tre sub procedimenti (bicamerale, monocamerale e relativo alla clausola di supremazia), ha ampliato il numero delle leggi bicamerali, ha limitato alla sola attuazione della clausola di supremazia la possibilità di approvare leggi con la maggioranza assoluta della Camera dei deputati e ha introdotto due norme di chiusura volte a tipizzare il contenuto delle leggi bicamerali e a limitare la conflittualità tra le Camere in ordine alla individuazione del tipo di procedimento da adottare.

Il procedimento legislativo così novellato si articola in:
1. Procedimento bicamerale (art. 70, comma 1), che richiede l’approvazione dei disegni di legge da parte di entrambe le Camere per:

  1. le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali;
  2. le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari e le altre forme di consultazione di cui all’art. 71;
  3. le leggi che determinano l’ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni;
  4. la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell’Italia alla formazione e alla attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea;
  5. la legge che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di senatore di cui all’art. 65, primo comma;
  6. la legge che regola le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonché le modalità disostituzione dei membri del Senato in caso di cessazione della carica elettiva regionale o locale;
  7. le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati relativi all’appartenenza dell’Italia all’Unione europea;
  8. la legge che disciplina l’ordinamento di Roma capitale;
  9. le leggi che riconoscono ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni ordinarie ai sensi dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione;
  10. la legge che disciplina l’esercizio del potere sostitutivo dello Stato nei confronti di Regioni, Comuni e Città metropolitane ai sensi degli artt. 117, comma 5, e 120, comma 2;
  11. la legge che disciplina i casi e le forme in cui le regioni possono concludere accordi con altri Stati e intese con enti territoriali interni ad altri Stati;
  12. la legge che determina i principi generali del patrimonio dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Regioni;
  13. la legge che detta i principi fondamentali del sistema di elezione e dei casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente della Giunta regionale, dei membri della Giunta e dei consiglieri regionali, che definisce la durata degli organi elettivi e i relativi emolumenti e che stabilisce i principi fondamentali per promuovere l’equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza;
  14. la legge che prevede il distacco dei Comuni da una Regione.

L’ultimo periodo del primo comma dell’art. 70 prevede che le leggi elencate hanno contenuto proprio e possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate secondo il procedimento bicamerale. Si tratta di una disposizione che tipizza il contenuto delle leggi elencate, qualificandole quali uniche fonti di produzione idonee a disciplinare le materie individuate dal testo costituzionale

2. Procedimento monocamerale (art. 70, comma 3), che si applica in via generale per tutte le leggi diverse da quelle bicamerali, che sono approvate dalla Camera dei deputati. Queste leggi sono esaminate dal Senato se lo richiede un terzo dei suoi membri entro dieci giorni dalla trasmissione da parte della Camera. In tal caso il Senato può approvare proposte di modifica entro i successivi trenta giorni. La Camera dei deputati delibera su queste proposte in via definitiva. Per la legge di bilancio e per quella che approva il rendiconto consuntivo (art. 81, comma 4), le proposte di modifica del Senato devono essere approvate entro quindici giorni dalla trasmissione del testo da parte della Camera (art. 70, comma 5). Quando il Senato non intenda procedere all’esame, ovvero quando sia decorso inutilmente il termine per deliberare ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.

3. Solo per le leggi che danno attuazione all’art. 117, quarto comma, (c.d. clasuola di supremazia) le proposte di modifica deliberate dal Senato a maggioranza assoluta dei suoi componenti possono essere “superate” dalla Camera dei deputati con l’approvazione finale del disegno di legge da parte della maggioranza assoluta dei propri membri (art. 70, comma 4).

La seconda norma di chiusura del procedimento legislativo è stata inserita al comma 6 dell’art. 70 e prevede che i Presidenti delle Camere decidano, d’intesa fra loro, le eventuali questioni di competenza sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti.

Sono modificate le disposizioni costituzionali relative agli istituti di democrazia diretta.

Per quanto concerne il referendum abrogativo (art. 75), sono previsti due diversi quorum di validità del voto: quando la proposta è stata sottoscritta da 500.000 elettori è la maggioranza degli aventi diritto al voto, quando la proposta è stata sottoscritta da 800.000 elettori è la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati. In entrambi i casi la proposta è approvata se ha raccolto il consenso della maggioranza dei voti validamente espressi.
Relativamente all’iniziativa legislativa popolare, è aumentato il numero degli elettori che devono sottoscrivere la proposta (da 50.000 a 150.000), poiché è previsto che i Regolamenti parlamentari garantiscano tempi, forme e limiti della discussione e della deliberazione conclusiva di tali proposte (art. 71, comma 3).

È altresì prevista l’approvazione di una legge costituzionale chiamata a disciplinare condizioni ed effetti di referendum popolari propositivi e d’indirizzo, nonché di altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali. Come abbiamo già visto, la legge di attuazione di tali previsioni è di tipo bicamerale (art. 71, comma 4).

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune (che non è più integrato dai delegati regionali). La Camera dei deputati è intervenuta elevando il quorum funzionale previsto per l’ultimo scrutinio: per l’elezione del Capo dello Stato è infatti richiesta la maggioranza dei due terzi del collegio nei primi tre scrutini, quella dei tre quinti del collegio dal quarto al sesto scrutinio e la maggioranza dei tre quinti dei votanti (non più la maggioranza assoluta) dal settimo scrutinio in avanti (art. 83).

Le funzioni di supplenza del Presidente della Repubblica sono svolte dal Presidente della Camera dei deputati, mentre è il Presidente del Senato a convocare e presiedere il Parlamento in seduta comune per l’elezione del nuovo Presidente (art. 86, comma 2).

Relativamente ai poteri presidenziali, il disegno di legge interviene sul potere di rinvio delle leggi approvate dal Parlamento, disciplinando il rinvio delle leggi di conversione dei decreti-legge, in tal caso il termine per la conversione è differito di 30 giorni. L’esame della Camera dei deputati ha escluso la possibilità di configurare un potere presidenziale di rinvio parziale (art. 74).

Il disegno di legge interviene sul ruolo del Governo nel procedimento legislativo, prevedendo la possibilità per l’esecutivo di chiedere l’iscrizione in via prioritaria all’ordine del giorno della Camera dei deputati dei disegni di legge considerati essenziali per l’attuazione del programma di Governo (disegni di legge prioritari). Le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati hanno più chiaramente scandito i confini procedurali dell’istituto e meglio bilanciato le prerogative del Governo con quelle del Parlamento. Oggi è previsto che la Camera deliberi sull’iscrizione entro cinque giorni dalla richiesta del Governo. In caso di approvazione, la pronuncia definitiva della Camera deve intervenire entro settanta giorni dalla richiesta (voto a data certa). In tale ipotesi, i tempi di termine di settanta giorni può essere differito di quindici giorni in relazione ai tempi di esame da parte della Commissione o alla complessità del disegno di legge. Il Regolamento della Camera dei deputati stabilisce le modalità e i limiti del procedimento, anche con riferimento all’omogeneità del disegno di legge ed è comunque previsto che fino all’adeguamento del suddetto Regolamento il differimento non possa essere inferiore a dieci giorni.
Tale procedura è esclusa per le leggi bicamerali (art. 70, comma 1), per le leggi in materia elettorale, per le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali, per le leggi di amnistia e indulto e per quelle che stabiliscono il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni (art. 72, comma 7).

Investe il potere normativo di rango primario del Governo anche la modifica dell’art. 77 della Costituzione, che risponde all’abuso della decretazione d’urgenza “recependo” in Costituzione i limiti oggi previsti dalla legislazione ordinaria (L. 400 del 1988) e desumibili dalla giurisprudenza costituzionale:i decreti-legge non possono disciplinare le materie di cui all’art. 72, quinto comma, della Costituzione, per le quali la Costituzione prescrive la procedura legislativa normale (si tratta della materia costituzionale, dei disegni di legge di delega legislativa, di conversione in legge dei decreti-legge, di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi). Relativamente alla materia elettorale è precisato che possono essere adottati decreti-legge per la disciplina dell’organizzazione del procedimento elettorale e dello svolgimento delle elezioni;

  • i decreti-legge non possono reiterare disposizioni adottate con decreti non convertiti o regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi;
  • i decreti-legge non possono ripristinare l’efficacia di norme che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime per vizi non attinenti al procedimento;
  • i decreti-legge debbono recare misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo;
  • nel corso dell’esame di disegni di legge di conversione in legge dei decreti-legge non possono essere approvate disposizioni estranee all’oggetto o alle finalità del decreto;
  • i disegni di legge di conversione devono essere approvati secondo il procedimento legislativo normale (art. 72, comma 5).

Anche in questo caso l’esame presso la Camera dei deputati ha contribuito a precisare i contorni della procedura di conversione. In primo luogo è stato chiarito che i disegni di legge di conversione debbono essere sempre presentati alla Camera dei deputati, anche quando riguardino materie in relazione alle quali la funzione legislativa è esercitata collettivamente da entrambe le Camere. In secondo luogo è espressamente previsto che, in caso di rinvio presidenziale della legge di conversione, la perdita di efficacia del decreto-legge interviene entro novanta giorni dalla pubblicazione. Infine è delineata la partecipazione del Senato al procedimento di conversione: l’esame dei disegni di legge di conversione è disposto dal Senato della Repubblica entro trenta giorni dalla loro presentazione alla Camera dei deputati. Le proposte di modificazione del Senato possono essere deliberate entro dieci giorni dalla data di trasmissione del disegno di legge di conversione da parte della Camera dei deputati, trasmissione che deve avvenire non oltre quaranta giorni dalla presentazione da parte del Governo.

Il disegno di legge interviene sui compiti della Corte costituzionale, stabilendo che la Consulta si pronunci in via preventiva sulla legittimità costituzionale delle leggi che disciplinano l’elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, se adita con ricorso motivato sottoscritto da almeno un quarto dei componenti della Camera dei deputati o da almeno un terzo dei componenti del Senato. Il giudizio deve chiudersi entro trenta giorni dal ricorso; l’accertamento dell’illegittimità costituzionale impedisce la promulgazione della legge (artt. 73, comma 2 e 134).

Nel corso dell’esame in Assemblea la Camera ha introdotto una norma che consente di impugnare di fronte alla Consulta le leggi elettorali approvate nel corso dell’attuale legislatura: alla data di entrata in vigore della legge di revisione costituzionale, un quarto dei componenti della Camera o un terzo dei componenti del Senato possono sottoporre al giudizio di legittimità costituzionale della Corte costituzionale le leggi promulgate nella legislatura in corso che disciplinano l’elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. La Corte si pronuncia entro trenta giorni dal ricorso.
Relativamente alla composizione del collegio, inoltre, la Camera dei deputati ha ripristinato l’attuale testo della Costituzione, superando l’elezione “disgiunta” dei giudici costituzionali da parte di Camera e Senato. È inoltre previsto che quando la Corte giudica i reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione sia integrata da sedici cittadini in possesso dei requisiti per l’elezione come deputati.

L’art. 97 della Costituzione è integrato al fine di garantire che l’organizzazione con legge dei pubblici uffici garantisca la trasparenza della amministrazione, oltre che l’imparzialità e il buon andamento. Anche questa è una modifica introdotta dalla Camera dei deputati.

È soppresso il Consiglio Nazionale dell’economia e del Lavoro (CNEL). Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di revisione costituzionale, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, nomina, con proprio decreto, un commissario straordinario cui è affidata la gestione provvisoria del CNEL, per le attività relative al patrimonio, compreso quello immobiliare, nonché per la riallocazione delle risorse umane e strumentali presso la Corte dei conti, nonché per gli altri adempimenti conseguenti alla soppressione. All’atto dell’insediamento del commissario straordinario decadono dall’incarico gli organi del CNEL e i suoi componenti per ogni funzione di istituto, compresa quella di rappresentanza.

IL TITOLO V
Le Province cessano di essere un’articolazione territoriale della Repubblica (art. 114) ed è abrogato ogni riferimento ad esse dal testo della Costituzione. Relativamente agli enti di area vasta, è prevista una competenza regionale ad eccezione dei profili ordinamentali generali dettati dal Legislatore statale. Al contempo il mutamento delle circoscrizioni delleCittà metropolitane è stabilito con legge della Repubblica su iniziativa dei Comuni e dopo aver sentito la Regione.
È mantenuto il regionalismo differenziato, ai sensi del quale le Regioni ordinarie possono chiedere ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in alcune materie di legislazione esclusiva dello Stato. Tale possibilità è però riservata alle Regioni che abbiano un bilancio in equilibrio tra entrate e spese, in relazione ad un elenco di materie che è stato ampliato nel corso dell’esame della Camera e comprende:

  1. organizzazione della giustizia di pace;
  2. disposizioni generali e comuni in materia di istruzione, ordinamento scolastico, istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica;
  3. politiche attive del lavoro, istruzione e formazione professionale;
  4. tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; ambiente e ecosistema; ordinamento sportivo; disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo;
  5. governo del territorio.

Nel riparto della funzione legislativa tra Stato e Regioni, viene meno la legislazione concorrente (ai sensi della quale oggi lo Stato è chiamato a dettare i principi fondamentali della materia e le Regioni la normativa di dettaglio), si arricchisce il novero delle materie di competenza statale esclusiva (nei fatti una parte delle materie che oggi sono rimesse alla legislazione concorrente è trasferita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato) che in molti aspetti viene più puntualmente definita (o tramite nuove formulazioni delle materie o tramite l’attribuzione del potere di adottare disposizioni generali comuni – art. 117, comma 2). La Camera ha integrato l’elenco delle materie di competenza esclusiva dello Statocon le seguenti: promozione della concorrenza (lett. e), disposizioni generali e comuni per le politiche sociali e per la sicurezza alimentare (lett. m); coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati e dei processi e delle relative infrastrutture e piattaforme informatiche dell’amministrazione statale regionale e locale (lett. r).

È introdotta la c.d. supremacy clause, ai sensi della quale, su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell’interesse nazionale (art. 117, comma 4).

Permane la potestà legislativa regionale residuale per tutte le materie che non sono riservate alla legislazione statale esclusiva. È espressamente attribuita alle Regioni la potestà legislativa in materia di rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche, pianificazione del territorio regionale e mobilità al suo interno, di dotazione infrastrutturale, di programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali, di promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese; salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di servizi scolastici, di istruzione e formazione professionale, di promozione del diritto allo studio, anche universitario; in materia di disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività culturali, della valorizzazione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo, di regolazione, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale, delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali della Regione per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali e locali di finanza pubblica, nonché in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117, comma 3).

Relativamente alla potestà regolamentare, è introdotto il criterio del parallelismo con la funzione legislativa; resta ferma la possibilità dello Stato di delegare con legge alle Regioni la potestà regolamentare nelle materie e funzioni di competenza legislativa esclusiva (art. 117, comma 6).

Relativamente alle funzioni amministrative, è previsto che esse siano esercitate in modo da assicurare la semplificazione e la trasparenza dell’azione amministrativa, secondo criteri di efficienza e di responsabilità degli amministratori (art. 118).

In materia di autonomia finanziaria, l’art. 119 prevede che le risorse derivanti dall’autonomia finanziaria regionale e locale assicurino il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Regioni, sulla base di indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno che promuovono condizioni di efficienzanell’esercizio delle medesime funzioni fissati con legge dello Stato.

È previsto il parere del Senato in relazione all’esercizio dei poteri sostitutivi di cui all’art. 120, fatti salvi i casi di motivata urgenza, e ai provvedimenti di scioglimento del Consiglio regionale e di rimozione del Presidente della Giunta (art. 126).

Ricordiamo infine che, fino all’adeguamento dei rispettivi statuti, alle Regioni speciali e alle Province autonome di Trento e di Bolzano non si applicano le disposizioni del Capo IV del disegno di legge cioè quelle che intervengo sull’attuale titolo V della parte II della Costituzione.

A cura dell’Ufficio Documentazione e Studi del Gruppo Deputati PD


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