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RIGETTO di CITTADINANZA ITALIANA – il caso dell’irreperibilità

Creato il 20 febbraio 2013 da Giornalismo2012 @Giornalismo2012
tribunale

-Di Mara Formaggia

Tra i requisiti per richiedere la cittadinanza per residenza è vincolante la residenza continuativa in Italia per almeno 10 anni per i cittadini extracomunitari e 5 anni per i cittadini della comunità europea, se viene a mancare questa circostanza l’istanza di cittadinanza viene rigettata. Accadono dei casi in cui l’anagrafe cancella per irreperibilità un cittadino perchè ad esempio non si reca nei termini di legge a dichiarare la nuova residenza, in questo caso anche se il cittadino vive e risiede stabilmente in Italia risulta non residente in nessun comune e quindi viene a mancare il requisito di continuità residenziale. In questo caso è possibile integrare la propria pratica con documentazione attestante che la cancellazione per irreperibilità si tratta solo di un difetto amministrativo, ma che il cittadino risiedeva stabilmente in Italia. Documentazione utile possono essere buste paghe, iscrizione a scuole o corsi, insomma qualunque documento ufficiale comprovante la presenza stabile in Italia. Se tutto questo non dovesse bastare si possono allegare due sentenze, che ci ha fornito gentilmente un lettore di questo giornale e che ringraziamo calorosamente per la collaborazione, che dimostrano come il TAR si è già pronunciato favorevolmente sulla questione.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ed IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DEL TRENTINO-ALTO ADIGE – SEDE DI TRENTO
TAR Lombardia, Sezione Quarta, Sentenza del 24 aprile 2012, n. 1208
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
[...]
per l’annullamento
decreto del Prefetto di Lecco prot. n. K10/0132244/CITT/AREA IV datato 30.06.2009, che dichiara inammissibile l’istanza di concessione della cittadinanza presentata dal ricorrente il 27.9.2007.
[...]
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso l’istante, residente in Italia sin dal 26 febbraio 1996 e titolare di carta di soggiorno unitamente alla moglie ed ai tre figli, impugna il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale è stata dichiarata l’inammissibilità della domanda di cittadinanza italiana dallo stesso presentata in data 29 settembre 2007 ai sensi dell’art. 9, lett. f), L. n. 91/92 per l’assenza del requisito del decennio di residenza legale nel territorio nazionale, atteso che dall’esame del certificato storico di residenza del ricorrente risultava una cancellazione per irreperibilità dal 20 settembre 2002 al 22 settembre 2004.
A sostegno del proprio gravame il ricorrente ha dedotto, sostanzialmente, la violazione di legge e l’eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, in quanto dall’esame della documentazione dallo stesso prodotta sarebbe risultata inequivocabilmente la propria permanenza e residenza in Italia da almeno dieci anni, anche in considerazione del fatto che l’art. 9, lett. f), L. n. 91/92 non prevede che il requisito decennale di residenza debba sussistere ininterrottamente.
[…]
Il ricorso è fondato.
L’amministrazione ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza di cittadinanza presentata dal ricorrente in considerazione delle risultanze del certificato storico di residenza del medesimo, dal quale risultava una cancellazione per irreperibilità dal 20 settembre 2002 al 22 settembre 2004 e, comunque, anche a seguito dell’integrazione documentale da parte dello stesso, perché “risulta comunque un periodo di irreperibilità dal 30/09/2002 al dicembre 2003 e pertanto non risulta soddisfatto il requisito decennale di residenza”.
Dalla documentazione versata in atti, che risulta essere stata prodotta anche all’amministrazione intimata in sede di istruttoria procedimentale il 18 maggio 2009, risulta, però, che il ricorrente ha lavorato nell’anno 2004, avendo prodotto una dichiarazione di assunzione a tempo indeterminato come pizzaiolo del 9 dicembre 2003, oltre al relativo CUD dell’anno 2004 con indicazione di un’imponibile irpef di euro 24.000 circa e ad una autodichiarazione del proprietario dell’abitazione in cui risiedeva a Lecco, in via Perazzo, dalla quale risulta avere risieduto in quell’appartamento dal 30 settembre 2002 al 22 settembre 2004, essendosi, poi, trasferito ad altro indirizzo.
Dalle risultanze documentali, dunque, che non sono state contestate in alcun modo dall’amministrazione, risulta che il ricorrente risiedesse in Italia nel periodo dal 20 settembre 2002 al 22 settembre 2004 e, comunque, certamente dal dicembre 2003, come riconosciuto dalla stessa amministrazione nel provvedimento impugnato, derivandone, di conseguenza, la mancata rispondenza alla realtà dei fatti delle risultanze del certificato storico di residenza e l’acclarato difetto di istruttoria censurato dal ricorrente.
Inoltre, l’art. 9, lett. f), L. n. 91/92, prevedendo che la cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell’interno allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica, non dispone che la residenza debba essere obbligatoriamente ininterrotta, come, del resto, si ricava anche dall’esame della normativa interna del Ministero dell’Interno.
Per le suesposte considerazioni, il ricorso va accolto e, per l’effetto, va disposto l’annullamento del provvedimento impugnato, con il conseguente obbligo dell’amministrazione di rideterminarsi in ordine all’istanza proposta dal ricorrente, anche in considerazione dell’ulteriore notevole lasso di tempo trascorso.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dispone l’annullamento del provvedimento impugnato.
[...]
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2012 […]

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DEL TRENTINO-ALTO ADIGE – SEDE DI TRENTO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 265 del 2008 proposto dalla signora ***, rappresentata e difesa dall’avv. *** ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Trento, via ***
CONTRO
l’Amministrazione dell’Interno – Commissario del Governo per la Provincia di Trento, in persona del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato di Trento, nei cui uffici in Largo Porta Nuova n. 9 è, per legge, domiciliata
per l’annullamento,
* del “decreto del Commissariato del Governo per la Provincia di Trento proc. W.A. N. 2008/1432 – Doc. N. 2008/16/20 di data 31.7.2008, pervenuto in data 2.8.2008, con cui è stata dichiarata l’istanza per la concessione della cittadinanza italiana presentata dalla ricorrente in data 5.2.2008”;
* di “ogni altro atto presupposto, infraprocedimentale e comunque connesso al suddetto decreto”.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione statale intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 12 marzo 2009 – relatore il consigliere Alma Chiettini – l’avv. *** per la ricorrente e l’avvocato dello Stato Sarre Pirrone per l’Amministrazione resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
F A T T O
1. La ricorrente espone in fatto di essere cittadina albanese, di risiedere in Provincia di Trento dall’anno 1996 con dimora inizialmente presso il Comune di Trento, poi di Riva del Garda e quindi nuovamente di Trento, di essere in possesso dal 19.2.2003 della carta di soggiorno a tempo indeterminato e di svolgere una regolare occupazione come titolare del contratto per la conduzione della Buvette della Sala convegno unificata presso il Comando provinciale dei Carabinieri di Trento. Informa quindi che, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera f), della legge 5.2.1992, n. 91, in data 5.2.2008 ha presentato l’istanza per la concessione della cittadinanza italiana.
Con provvedimento proc. W.A. N. 2008/1432 – Doc. N. 2008/16/20 di data 31.7.2008, citato in epigrafe, il Commissario del Governo per la Provincia di Trento ha dichiarato detta istanza “ improcedibile per difetto del requisito della residenza legale decennale”.
2. Con ricorso notificato in data 14 novembre 2008 e depositato presso la Segreteria del Tribunale il successivo giorno 24, la ricorrente ha impugnato il provvedimento negativo, chiedendone l’annullamento e deducendo le seguenti censure in diritto:
I – “violazione e falsa applicazione dell’articolo 9 della legge n. 91 del 1992 – eccesso di potere per travisamento dei presupposti in relazione alla documentazione allegata alla domanda di cittadinanza comprovante la ininterrotta legale residenza decennale della ricorrente – in ogni caso difetto di istruttoria”. L’Amministrazione avrebbe ritenuto ostativo il fatto dell’avvenuta cancellazione del nominativo della ricorrente dal registro anagrafico del Comune di Trento per il periodo 28.5.2001 – 3.2.2003, in difformità dalla normativa richiamata la quale richiederebbe la dimostrazione della residenza legale e non della continuità dell’iscrizione anagrafica;
II – “in ogni caso, in relazione alla sussistenza della residenza anagrafica almeno decennale della ricorrente al momento del decreto di improcedibilità impugnato: violazione e falsa applicazione dell’articolo 9 della legge n. 91 del 1992 e dell’articolo 1, comma 2, lettera a), del D.P.R. n. 572 del 1993 – eccesso di potere per travisamento dei presupposti e ingiustizia manifesta”, posto che sarebbe dimostrata la permanenza ininterrotta della dimora della ricorrente nel territorio nazionale anche nel periodo di temporanea, involontaria cancellazione della residenza anagrafica.
Con l’atto introduttivo è stata, altresì, presentata la richiesta di sospensione del provvedimento impugnato.
3. Nei termini di legge si è costituita in giudizio l’Amministrazione statale intimata chiedendo la reiezione del ricorso perché infondato nel merito.
4. Con ordinanza n. 121/2008, adottata nella camera di consiglio del 4 dicembre 2008, la predetta domanda cautelare è stata accolta.
5. Alla pubblica udienza del 12 marzo 2009 la causa è stata trattenuta per la decisione.
D I R I T T O
1. La signora ***, cittadina albanese, contesta la legittimità del provvedimento riportato in epigrafe con il quale il Commissario del Governo per la Provincia di Trento ha dichiarato “improcedibile” l’istanza per la concessione della cittadinanza italiana che aveva proposto in data 5.2.2008 ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera f), della legge 5.2.1992, n. 91.
Il provvedimento negativo impugnato prende atto dell’irreperibilità anagrafica della ricorrente nel periodo tra il 28 maggio 2001 e il 4 febbraio 2003 e, non ritenendo conseguentemente provata l’ininterrotta residenza dell’interessata in Italia, nega la sussistenza del presupposto previsto dalla normativa citata rappresentato dalla residenza legale da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica. L’assunto difetto del requisito ha dunque indotto il Commissario del Governo ha dichiarare la domanda improcedibile.
2. Tanto premesso, il Collegio può ora passare alla definizione del merito del ricorso, che è fondato.
2a. Innanzitutto, è opportuno ricostruire sinteticamente il quadro delle norme che governano la materia.
L’art. 9 della legge 5.2.1992, n. 91, prevede che la cittadinanza italiana possa essere concessa allo straniero “che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica”. La norma primaria esprime dunque un concetto di che pare suscettibile di una lettura coincidente con quella di un’acclarata e legittima presenza sul territorio nazionale, escluso restando, per conseguenza, ogni potenziale rilievo sul piano temporale del più o meno lungo periodo che il cittadino extracomunitario possa avere trascorso nel Paese al di fuori di un titolo di soggiorno rilasciato dall’Autorità di pubblica sicurezza.
Tuttavia, il visto concetto di è stato successivamente integrato dall’art. 1 del regolamento di esecuzione della predetta legge (D.P.R. 12.10.1993, n. 572), ove è stabilito che si considera tale quello integrato dal soddisfacimento delle condizioni e degli adempimenti “previsti dalle norme in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri e da quelle in materia d’iscrizione anagrafica”.
Tale previsione regolamentare ha pertanto introdotto, accanto ai nominati presupposti del legittimo ingresso e del regolare soggiorno, quello della residenza attestata dai registri anagrafici.
In tal senso la circolare del Ministero dell’Interno (Direzione generale per l’amministrazione generale e per gli affari del personale – Servizio cittadinanza, affari speciali e patrimoniali – Divisione cittadinanza) n. 60.1 del 28.9.1993, visti i pareri del Consiglio di Stato n. 2482 del 1992 e n. 347 del 1993, ha ulteriormente specificato che per maturarsi la legale residenza è necessaria l’“ulteriore condizione” dell’iscrizione anagrafica, “in quanto quest’ultima conferisce alla residenza di fatto quei connotati di pubblicità e certezza (anche ai fini della prova della durata, quando necessaria) in mancanza dei quali non sembra potersi dire che uno straniero risieda legalmente”.
Secondo il Collegio, però, la previsione della residenza legale, così interpretata, seppure corrisponda all’id quod plerumque accidit, non può peraltro portare ad escludere che la prova di tale residenza possa essere attinta da attestazioni di altre Autorità statali, regionali, provinciali o comunali, posto che, in questa ipotesi, non si sottrarrebbe al dubbio della sua illegittimità, alla luce dell’indebita restrizione della potenziale diversa applicabilità del menzionato articolo 9 ogni volta che una siffatta dimostrazione possa siffattamente emergere.
2b. Nel caso di specie, dagli atti di causa emerge che la signora Mucaj ha fatto ingresso in Italia in data 1 settembre 1995, che è stata titolare di un regolare permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato fin dal 27.12.1995 e che dal 19.2.2003 è titolare della carta di soggiorno, ora permesso di soggiorno CE.
Dal certificato anagrafico rilasciato dal Comune di Trento risulta che ella ha risieduto in detto Comune dal 16 luglio 1996 fino al 28.5.2001.
Successivamente la signora ha dimorato a Riva del Garda, come è provato dal fatto che in detta località ha prestato attività di lavoro dipendente stagionale dal 12.4.2001 al 14.11.2001, dal 9.4.2002 all’8.11.2002, dal 10.1.2003 all’11.6.2003 e dal 13/6/2003 al 14/11/2003. Ciò risulta sia dalla dichiarazione rilasciata dal ristorante presso cui l’interessata ha operato con mansioni di cameriera, sia dall’attestazione del competente Centro provinciale per l’impiego di Riva del Garda dell’Agenzia del lavoro della Provincia autonoma di Trento (cfr. documento 6, di data 15.1.2008, in atti di parte ricorrente). Avendo trovato lavoro a Riva del Garda, ed ivi dimorante, la ricorrente in data 28.5.2001 è stata cancellata dai registri anagrafici del Comune di Trento per irreperibilità. Ella però, presumibilmente ignorando la procedura, si è registrata presso l’anagrafe del nuovo Comune di dimora solo con decorrenza 3.2.2003. L’istante ha poi colà risieduto fino al 19.9.2005, data dalla quale ha fissato nuovamente la sua residenza a Trento (cfr. documento 4, certificato storico di residenza in atti di parte ricorrente).
Dalla documentazione versata risulta altresì che per tutto il periodo di dimora a Riva del Garda la ricorrente ha regolarmente presentato all’Agenzia delle Entrate i modelli 730 (per i redditi riferiti agli anni 2001 e 2002), nonché il modello CUD (per quanto concerne il reddito dell’anno 2003), come attestato da timbro di ricezione del C.A.F. ACLI della Provincia di Trento. Seppure le suddette dichiarazioni contributive rese tra gli anni 2001 e 2003 diano regolarmente conto di rapporti di lavoro a tempo determinato, come peraltro emerge anche dalla certificazione dell’Agenzia provinciale del Lavoro, il Collegio osserva le stesse rappresentano un indice (oltre che di un comportamento sociale corretto anche nei confronti dell’Erario) probatorio obiettivo di una persistente presenza della deducente sul territorio nazionale.
Dopo aver nuovamente fissato la sua residenza nella città di Trento, risulta che l’istante ha sempre prestato attività di lavoro dipendente (cfr. certificazione dell’Agenzia del lavoro) e che attualmente ella è titolare del contratto per la conduzione della Buvette della Sala convegno unificata presso il Comando provinciale dei Carabinieri di Trento, come da convenzione stipulata il 18.2.2008 con il Capo servizio amministrazione della Regione Carabinieri Trentino – Alto Adige. La richiesta di concessione della cittadinanza italiana si inserisce quindi coerentemente in un lineare e documentato percorso di emancipazione sociale e lavorativa che la affrancherebbe definitivamente dal suo attuale status di cittadina extracomunitaria legalmente residente sul territorio italiano.
2c. Ritiene pertanto il Collegio che la documentazione prodotta ed esaminata sia sufficientemente idonea sia a comprovare, al di là di ogni ragionevole dubbio, la presenza in Italia della signora Mucaj, sia ad attestare la continuità di tale presenza anche nel lasso temporale intercorso dalla cancellazione della registrazione dall’anagrafe di Trento fino all’iscrizione a quella di Riva del Garda, quindi per il periodo 28.5.2001 – 3.2.2003: non appare, infatti, dubitabile che il C.A.F. abbia inoltrato alla competente Agenzia delle Entrate le ridette dichiarazioni compilate con la sua assistenza e che, inoltre, l’istante abbia prestato lavoro subordinato nei termini di cui alla certificazione proveniente da una pubblica fonte quale è l’Agenzia provinciale del Lavoro. In ogni caso, non è superfluo rammentare che ove fosse necessaria conferma dell’avvenuta presentazione delle menzionate dichiarazioni, ben potrà il Responsabile del procedimento provvedere a richiederne la conferma alla competente Agenzia delle Entrate ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 18, commi 2 e 3, della legge 7.8.1990, n. 241.
Pertanto, occorre concludere che la vista documentazione integra idoneamente la prova che, anche nel periodo in cui è mancata la mera registrazione anagrafica, la dimora in Italia è stata abituale, continua e rispettosa delle leggi in materia di ingresso, di soggiorno, ed anche fiscali. Ne consegue dunque che sono integrati i requisiti della continuità e del legittimo soggiorno in Italia nel prescritto decennio alla data di presentazione della domanda di concessione della cittadinanza italiana.
3. In definitiva, posto che la dichiarazione d’improcedibilità della prodotta domanda di concessione della cittadinanza italiana può essere assimilata al diniego del suo rilascio, segnando una soluzione di continuità rispetto all’evoluzione del procedimento con trasmissione della stessa al competente Ministero dell’Interno, previa acquisizione di ogni occorrente parere al riguardo, il provvedimento impugnato va quindi annullato ed il Commissariato del Governo per la Provincia di Trento dovrà riesaminare l’istanza tenendo conto delle statuizioni contenute nella presente sentenza.
Le spese, nella misura liquidata come da dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere accollate direttamente all’Amministrazione centrale dell’Interno in quanto essa, con la menzionata circolare del 28.9.1993, ha impartito agli uffici territoriali le disposizioni sull’applicazione della legge 5.2.1992, n. 91, non condivise da questo Tribunale.
P. Q. M.
il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino – Alto Adige, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 265 del 2008, lo accoglie.
Condanna l’Amministrazione centrale dell’Interno al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 2.500,00 (duemilacinquecento) (di cui € 2.000 per onorari ed € 500 per diritti), oltre a I.V.A. e C.P.A. ed al 12,5% sull’importo degli onorari a titolo di spese generali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 12 marzo 2009, con l’intervento dei Magistrati:
dott. Francesco Mariuzzo – Presidente
dott. Lorenzo Stevanato – Consigliere
dott.ssa Alma Chiettini – Consigliere estensore
Pubblicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria, il giorno 18 marzo 2009
Il Segretario Generale
dott. Giovanni Tanel
N. 82/2009 Reg. Sent.
N. 265/2008 Reg. Ric.
Fonte: giustizia amministrativa


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