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Rinegoziazione del mutuo a tasso variabile misto e surroga senza costi

Da Raffa269

Rinegoziazione del mutuo a tasso variabile misto e surroga senza costiLa rinegoziazione del mutuo ex Lege 244 del 2007 incide sulla durata del contratto o sul tasso di interesse applicato all'interno. La surroga o la rinegoziazione non devono avere costi aggiuntivi.

Rispetto al passato non è più necessario procedere a estinguere il vecchio mutuo, cancellare l'eventuale ipoteca sull'immobil e, chiedere il nuovo finanziamento/linea di credito alla nuova banca, sostenere i costi vivi per l'istruzione della pratica di finanziamento con le relative imposti di bollo, ed i costi della nuova perizia sull'immobile e l'iscrizione della oltre alle spese notarili per il nuovo mutuo e per l'iscrizione di una nuova ipoteca.

Oggi, proprio al fine di escludere a carico del mutuatario qualunque costo relativo alla surrogazione, gli atti di consenso alla surrogazione, ai sensi dell'articolo 1202 del Codice civile, relativi a mutui accesi per l'acquisto, la ristrutturazione o la costruzione dell'abitazione principale, contratti entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto da soggetti in favore dei quali è prevista la rinegoziazione obbligatoria, sono autenticati dal notaio senza applicazione di alcun onorario e con il solo rimborso delle spese . A questo fine, la quietanza rilasciata dalla prima banca e il contratto di mutuo stipulato dalla seconda banca devono essere forniti al notaio per essere prodotti unitamente all'atto di surrogazione. Per eventuali attività aggiuntive non necessarie all'operazione, espressamente richieste dalle parti, gli onorari di legge restano a carico della parte richiedente .

In ogni caso, le banche e gli intermediari finanziari, per l'esecuzione delle formalità connesse alle operazioni di cui all'articolo 8 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e successive modificazioni, non applicano costi di alcun genere , anche in forma indiretta, nei riguardi dei clienti" e a differenza delle precedenti modalità ora le spese di cancellazione operano in assenza di spese e senza una scrittura privata autenticata.

Con la Legge n. 2 del 2009, che ha convertito il decreto legge 185/2008 il decreto anticrisi per intenderci prevede che "gli atti di consenso alla surrogazione, ai sensi dell'articolo 1202 del Codice civile, relativi a mutui accesi per l'acquisto, la ristrutturazione o la costruzione dell'abitazione principale, contratti entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto da soggetti in favore dei quali è prevista la rinegoziazione obbligatoria, sono autenticati dal notaio senza applicazione di alcun onorario e con il solo rimborso delle spese ".

Nella definizione della riduzione del tasso non ci sono riduzione costanti o forfettarie ma dipendono dalla singola fattispecie. La misura pertanto dell'abbassamento del tasso dipenderà dall'ammontare del mutuo restante e la durata del contratto.

Per quello che concerne la detrazione degli interessi va da sé che se il mutuo originario aveva le caratteristiche che permettevano al mutuatario di dedursi gli interessi nei limiti sempre di quanto stabilito dal Testo unico delle imposte sui redditi, con la surroga non mutua la natura del debito e pertanto gli interessi restano deducibili.

Leggete anche l'articolo dedicato a come fare per rinegoziare il mutuo.

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