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RISARCIMENTO RIDOTTO SE LA VITTIMA NON INDOSSAVA IL CASCO – segnalazione a cura dell’Avv. Stefano Dalle Mura, responsabile e coordinatore della sezione “consumatori”

Creato il 18 gennaio 2011 da Zero39

L’omesso uso del casco protettivo da parte del conducente di un motociclo può essere fonte di corresponsabilità della vittima di un sinistro stradale per il danno causato a se stessa, ove il giudice accerti che la violazione abbia concretamente influito sulla eziologia del danno, costituendone un antecedente causale. In tal caso, va pertanto respinta la richiesta di un maggiore risarcimento chiesto dai parenti della vittima.”

Corte di Cassazione, sez. III, civ. 30 dicembre 2010 n. 26568

Tale pronuncia della suprema Corte si inserisce in un filone che trova un suo precedente nella sentenza  19/11/2009,n. 24432, sez. III civile, la quale però aveva escluso che la mera violazione di una norma, in materia di circolazione stradale, da parte del danneggiato,fosse’ fonte di per se’ di responsabilita’ civile, ove tale violazione non si ponesse come elemento causale rispetto all’evento dannoso.
In realtà non vi è contrapposizione tra le due pronuncie:entrambe pongono l’accento sulla necessità di analizzare in concreto il nesso causale dell’inadempienza e del concorso colposo del danneggiato rispetto alla causazione dell’evento ed al concreto verificarsi dei danni.

Avv. Stefano Dalle Mura

 


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