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Rivoluzione Sblocca Italia: la SCIA amplia i suoi confini applicativi

Creato il 25 novembre 2014 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT
Rivoluzione Sblocca Italia

Piccola rivoluzione nella disciplina dei titoli abilitativi in edilizia: lo Sblocca Italia, approvato nelle scorse settimane in Parlamento, innova profondamente una serie di rilevanti materie nel paese, ma con particolare forza reinventa un nuovo panorama modificando la polarità dei confini con specifico riferimento agli interventi edilizi realizzabili ed ai corrispondenti titoli.

I volti che cambiano sono quelli relativi agli interventi che si trovano al confine tra SCIA e DIA: è infatti diminuito il numero di interventi realizzabili mediante la DIA (ovvero la dichiarazione di inizio attività) e si è contemporaneamente ampliata a dismisura la lista di quelli per i quali è sufficiente la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

Ma quali sono nello specifico gli interventi che sono ora eseguibili mediante SCIA (e non più attraverso DIA)?
1. Tutti gli interventi non classificati tra le attività di edilizia libera;
2. Gli interventi per i quali non è richiesto il permesso di costruire, a condizione che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistica ed edilizia vigente.

Per ampliare il catalogo delle informazioni su questo importante provvedimento leggi l’articolo Sblocca Italia, pubblicata la Legge di conversione: ecco i punti principali per l’edilizia.

Nella nuova prospettiva definita dallo Sblocca Italia, la SCIA amplia il suo ventaglio applicativo: la segnalazione certificata di inizio attività è ammessa anche per le varianti ai permessi di costruire qualora si lascino inalterati i parametri urbanistici e le volumetrie, senza modificare la destinazione d’uso, la categoria edilizia e senza alterare la sagoma degli edifici sottoposti a vincoli.

Tra gli altri cambiamenti portati dal provvedimento emerge anche il progressivo allargamento del novero degli interventi che possono essere realizzati senza alcun titolo abilitativo: in questa direzione possono essere classificate come manutenzione straordinaria opere e modifiche effettuate al fine di rinnovare e sostituire alcune parti degli edifici (comprese alcune articolazioni strutturali) anche nel caso in cui non restino immutati i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari. Ovviamente, in tale caso quella che non deve essere modificata è la volumetria complessiva degli edifici, oltre ovviamente alla destinazione d’uso.

In tale direzione possono rientrare nel regime agevole della manutenzione straordinaria anche le opere necessarie per ottenere più unità immobiliari da un edificio, o in via contraria, quelle relative all’accorpamento.

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