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Scommessopoli ed evasioni ed elusioni fiscali nel mondo del calcio: la tutela dei tifosi

Creato il 26 aprile 2012 da Tifoso Bilanciato @TifBilanciato

Federsupporter Logo verde  Scommessopoli ed evasioni ed elusioni fiscali nel mondo del calcio: la tutela dei tifosi

Riceviamo e volentieri pubblichiamo da Federsupporter
(www.federsupporter.it)

Roma, 26 aprile 2012

Scommessopoli ed evasioni ed elusioni fiscali nel mondo del calcio: la tutela dei tifosi.

 (Avv. Massimo Rossetti, Responsabile dell’Area Giuridico-Legale)

Con riferimento alle vicende di “Scommessopoli” si pone il problema della tutela dei diritti dei tifosi.

A questo proposito, Federsupporter ha già provveduto a presentare istanza onde essere presente come persona offesa dal reato nel procedimento in corso dinanzi al Tribunale Penale di Cremona.

Analoga istanza si fa riserva di presentare relativamente a procedimenti in corso dinanzi al Tribunale Penale di Bari e di Napoli.

A seconda dell’evolversi di tali procedimenti, l’Associazione si riserva, altresì, di costituirsi parte civile per il risarcimento dei danni arrecati ai sostenitori dagli eventuali colpevoli del reato di frode sportiva.

Al riguardo, è opportuno precisare che le società di calcio, sebbene riconosciute estranee al suddetto reato, rispondono civilmente per i danni arrecati da loro dipendenti (i calciatori sono, come noto, lavoratori subordinati) nell’esercizio delle incombenze cui sono adibiti (art. 2049 C.C.).

Federsupporter, inoltre, con riferimento a notizie di stampa circa una indagine in corso presso il Tribunale Penale di Piacenza per l’accertamento di reati connessi ad evasioni ed elusioni fiscali e a falsi in bilancio a carico di società di calcio, si riserva di valutare l’opportunità, anche in questo caso, di presentare istanza per essere presente nel procedimento quale persona offesa dal reato, salvo considerare, a seconda degli sviluppi delle indagini, l’eventualità di una successiva costituzione di parte civile.

Tutto quanto sopra relativamente alle vicende di carattere penale, poiché, però, tali vicende già trovano o potranno trovare corrispondenza in procedimenti sportivi per l’accertamento di eventuali illeciti in questo ambito, derivanti dai medesimi fatti oggetto di indagini penali, è opportuno valutare se, anche in questa sede, debbano essere presenti i sostenitori attraverso Federsupporter che li rappresenta.

Il Codice di Giustizia Sportiva (art. 41, comma 7) della FIGC prevede, infatti, che, nei procedimenti per illecito sportivo, nonché in quelli per violazioni in materia gestionale ed economica, i terzi portatori di interessi indiretti (tale è Federsupporter, in rappresentanza dei sostenitori portatori di interessi in relazione al procedimento sportivo) possono, prima dell’apertura del dibattimento, rivolgere istanza alla Commissione Disciplinare per essere ammessi a partecipare al dibattimento stesso.

Pertanto, siccome sono prossimi deferimenti alla suddetta Commissione per illeciti sportivi e sono già avvenuti numerosi deferimenti per violazioni in materia gestionale ed economica ( vedasi le note del 22 febbraio e del  22 aprile scorsi su www.federsupporter.it) , si chiede ai soci di voler, urgentemente e per le vie brevi  ( e mail : [email protected]; o fax 06/ 68192311), far conoscere all’Associazione se vogliano che essa, in loro rappresentanza, possa partecipare oppure no ai citati dibattimenti dinanzi agli organi della Giustizia Sportiva.

A margine, si fa notare come alle universali affermazioni di serenità e tranquillità rilasciate da tesserati e dai loro difensori dopo essere stati interrogati dalla Procura Federale in merito al così detto “Calcioscommesse”, il Procuratore Federale, dr. Palazzi, abbia replicato dichiarando che a tali affermazioni risponderanno i deferimenti.

Il che lascia pensare che, nonostante la serenità e la tranquillità ostentate dai tesserati inquisiti e dai loro difensori, vi potrebbero essere deferimenti in massa.

Si tenga presente, pur senza volere né prevedere né anticipare alcun esito, che, in particolare da parte di alcuni opinionisti, vi è una certa tendenza a sottovalutare eventuali responsabilità ed a trattare con una certa superficialità e con scarsa cognizione di causa il tema dell’accertamento dell’illecito sportivo.

Accertamento che, secondo la prevalente dottrina e giurisprudenza formatasi in materia, può basarsi, non solo su prove, bensì anche su indizi, in specie desumibili da intercettazioni telefoniche o ambientali, sebbene non riscontrabili in altri elementi esterni, purchè gravi, cioè resistenti alle obiezioni, precisi, cioè non generici e non suscettibili di diverse interpretazioni,  concordanti, cioè non contrastanti tra loro ( cfr. “L’illecito sportivo nella giurisprudenza federale” , Avv. Mauro Sferrazza, in Rivista del Diritto ed Economia dello Sport, Vol.VII, Fasc. 3, 2011, pag. 33) .

                                                                                                      Avv. Massimo Rossetti


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