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Sequestri di hard disk e diritti di copia

Da Cindi

Sempre più spesso nel corso di procedimenti penali accade che PC e supporti hardware di memorizzazione dati vengano posti sotto sequestro dall’Autorità giudiziaria perché contenenti dati o informazioni di pertinenza alle indagini.
Principalmente si tratta di hard disk, che al giorno d’oggi sono comunemente in commercio ed in uso con capienze minime di 200 Gigabyte, che possono raggiungere frequentemente il 500 Gb o il Terabyte (1000 Gbyte). La crescita delle capienze degli hard disk  e dei sistemi di storage segue di pari passo il trend fortemente crescente dei volumi di dati immagazzinati dai singoli utenti sia in termini quantitavi (numero di file) che qualitativi (capienza dei singoli file).

Ciò nonostante, in evidente disallineamento rispetto alla situazione appena descritta, l’importo previsto per i diritti di copia di supporti informatici di memoria oggetto di sequestro a tutt’oggi rimane vincolato al volume di un compact disc (CD), di capacità standard massima pari a 700 Mbyte, ovvero indicativamente a circa 0.70 Gbyte.
Sul punto l’ultimo intervento normativo risale al Decreto del Ministero della Giustizia dell’8 gennaio 2009 pubblicato sulla G.U. n°30 del 06/02/2009, il quale, con riferimento al disposto dell’art. 269 del DPR 115/2002 – testo unico in materia di spese di giustizia -, aggiorna il costo per il diritto di copia di un singolo CD a 295,16 euro cadauno. Conferma operativa in tal senso proviene anche dalla successiva circolare ministeriale del 18 marzo 2010.

Chiarito quanto sopra appare evidente che qualora l’A.G. accolga l’istanza di copia (artt. 116 e 243 c.p.p.) di un hard disk in sequestro da parte dell’indagato o di un altro avente diritto (si pensi ad es. al datore di lavoro presso cui è avvenuto un sequestro inerente riscontri informatici entro un pc in uso a un lavoratore dipendente coinvolto ma di proprietà aziendale) il costo puro del diritto di copia assume valori strabilianti :  ad esempio 84.331 euro per un hard disk di 200 Gb, (200/0.70 * 295.16) e 210.828 euro per un hard disk da 500 Gb.

L’anomalia della norma vigente sta appunto nel fatto che solo per il tramite del sancito costo copia per singolo CD si giunge a ricavare l’importo del diritto di copia da versare per la copia degli hard disk sulla base della loro capienza nominale, non dicendo la legge null’altro in merito.
Va però annotato che assai frequentemente:
a)   la capienza nominale dell’hard disk corrisponde alla capienza massima disponibile e non a quella effettivamente utilizzata dall’utente;
b)   in generale, molto spesso, non tutto il volume di file informatici presenti entro un hard disk risultano di pertinenza alle indagini (si pensi ad esempio ai file di funzionamento del sistema operativo e dei programmi applicativi) o sono fonte di prova.

Tipico è il caso pratico dell’hard disk di un pc utilizzato per attività commerciale/aziendale in cui  all’interno accanto ai file utente inerenti il procedimento penale (in situazioni di reati svincolati rispetto all’attività d’impresa) sono presenti svariati file utente inerenti l’attività d’impresa, i quali evidentemente assumono veste e volume distinto rispetto all’ambito giudiziario in corso.
Oggigiorno l’hard disk viene usualmente sequestrato integralmente, ovvero nella sua interezza e unicità fisica. All’interno di esso però possono esserci anche dati estranei alle indagini, che magari invece rivestono primaria importanza per altri ambiti. In un caso del genere, se fosse necessario per esigenze produttive (contabilità/magazzino/progettazione etc.) richiedere la produzione di una copia dell’hard disk sequestrato l’ammontare del diritto di copia risulterebbe astronomico (dell’ordine di decine di migliaia di euro) rispetto all’ordinario costo operativo di realizzazione, quindi proibitivo, e dunque lesivo delle prorogative e dei diritti della parte richiedente.

Nell’auspicare quindi un provvedimento di rettifica normativa o applicativa che risolva l’anomalia esposta, già una prima soluzione potrebbe desumersi applicando con adeguati criteri tecnico-operativi gli innovativi dettami disposti dalla l. 48/2008 relativamente all’acquisizione e repertazione di prove informatiche/digitali.
Tuttavia, come spesso accade, anche laddove non fosse possibile procedere per motivi tecnico-strutturali all’esecuzione del sequestro tramite realizzazione contestuale di copia digitale conforme degli hard disk, oppure il sequestro fisico integrale dei supporti di memoria fosse necessario non solo per provare ma anche per interrompere la prosecuzione dell’attività illecita, si potrebbe pensare di computare l’importo del diritto di copia in maniera differente.
Ad esempio se si procedesse alla disamina e stima da parte dell’A.G. del volume di dati effettivamente di pertinenza alle indagini, si otterrebbe un volume di dati investigativi pari ad una frazione più o meno grande rispetto della capienza dell’intero hard disk. Ciò posto si potrebbe poi calcolare ed applicare il costo del diritto di copia solo riferitamene a tale volume utile desunto. Il tutto fermo restando l’onere in capo al richiedente delle le spese vive per la realizzazione della copia richiesta.


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