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Servizi di Architettura e Ingegneria, gli Ingegneri fanno il punto

Creato il 25 novembre 2015 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT
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Il CNI ha pubblicato una serie di osservazioni sulle Linee guida per l’affidamento di Servizi di Architettura e Ingegneria messe a disposizione dall’ANAC. In particolare, e in generale (perché queste sono le informazioni contenute nell’inquadramento generale, cioè il punto 1), non può essere richiesta alcuna cauzione, provvisoria o definitiva, per partecipare a una gara d’appalto con oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e di coordinamento. Nel determinare l’importo del corrispettivo da porre a base di gara è obbligatorio fare riferimento ai criteri fissati dal decreto n. 143 del 31 Ottobre 2013.
È obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei corrispettivi posti a base di gara, per evitare che una sottostima dell’importo dei servizi da affidare sia elusiva delle soglie di importo previste dal Codice e dal Regolamento per il ricorso a procedure più rigorose.

In attesa del nuovo codice dei contratti pubblici, la determina n. 4/2015 è un fondamentale ausilio alle PA nell’atto di affidare correttamente gli incarichi di progettazione e/o di servizi di ingegneria e architettura, uno strumento fondamentale per reindirizzare il mercato secondo direttive più virtuose e salutari per l’intero comparto:
- selezione di progetti di qualità,
- apertura del mercato dei lavori pubblici,
- esternalizzazione dei servizi di architettura e ingegneria al di fuori delle stazioni appaltanti,
- riduzione dei ribassi eccessivi negli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria con il criterio del prezzo più basso,
- garanzia dei compensi dei professionisti negli appalti integrati per il tramite diretto del rapporto con le stazioni appaltanti,
- maggiore trasparenza negli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria.

In più, il Consiglio nazionale degli ingegneri ha pubblicato un documento che contiene un bilancio degli effetti della determinazione 4/2015 dell’Autorità anticorruzione sulle nuove Linee guida per l’affidamento dei servizi di Architettura e Ingegneria.

Gli ingegneri sottolineano il fatto che state accolte le proposte avanzate nel corso della consultazione pubblica del 2014 dalla Rete delle Professioni Tecniche, proposte atte a superare le distorte applicazioni delle normative vigenti da parte delle stazioni appaltanti. In attesa del nuovo codice dei contratti pubblici, tale determina diventa un fondamentale ausilio alle PA nell’atto di affidare correttamente gli incarichi di progettazione e/o di servizi tecnici.

Il testo degli ingegneri si sviluppa in 8 punti, l’inquadramento generale più gli altri 7:

Affidamento di incarichi di importo inferiore a 100.000 euro
L’ANAC ammette la possibilità di affidamento diretto nel caso di importi inferiori a 40.000 €, secondo la procedura di cui all’art. 125, comma 11, del Codice. Nell’ipotesi di utilizzo del criterio del prezzo più basso, per evitare che i risparmi conseguiti a seguito di forte ribassi sul prezzo possano avere ricadute negative sulla qualità dell’opera, viene confermata la possibilità di ricorrere all’esclusione automatica dalla gara delle offerte di cui all’art. 124, comma 8, del Codice.

Affidamento di incarichi di importo superiore a 100.000 euro
La determina consente di valutare il fatturato globale per servizi espletati nell’arco temporale di dieci anni (i migliori 5 del decennio precedente invece degli ultimi) e di considerare l’organico medio annuo del personale tecnico utilizzato su base quinquennale invece che triennale, come del resto è previsto dal Regolamento.
Riferendosi ai requisiti di fatturato, invece, l’Autorità considera congruo e proporzionato un requisito non superiore al doppio dell’importo a base di gara, richieste più alte dovranno essere debitamente motivate in relazione a specifiche esigenze e non superare comunque il limite di 4 volte l’importo.

Classi, categorie e tariffe professionali
Per la nuova classificazione dei servizi professionali prevista dall’art. 8 del DM 143 e alla comparazione tra nuova e previgente previgente normativa, ai fini della qualificazione per la partecipazione alla gara, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono idonee a comprovare i requisiti se il grado di complessità è almeno pari a quello dei servizi da affidare.

Criteri di aggiudicazione
In materia di aggiudicazione, per gli affidamenti superiori a 100.000 € viene confermata l’obbligatorietà del ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come espressamente indicato all’art. 266 del Regolamento.

Indicazioni sull’applicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa
Relativamente alla valutazione del prezzo, l’ANAC ribadisce che occorre fare riferimento alla formula prevista dall’allegato M al Regolamento, la quale penalizza il punteggio assegnato a offerte di ribasso superiori alla media, disincentivando i concorrenti a formulare ribassi eccessivi ai quali possano corrispondere progetti di scarsa qualità. Con riferimento alla soglia di massimo ribasso previsto dall’ Art. 266, comma 1, lettera C del DPR 207/2010, l’ANAC sostiene che questo limite non può essere previsto.

Verifica e validazione della progettazione
Per la verifica e la validazione dei progetti, l’Autorità richiama l’importanza acquisita da queste attività nell’ambito della contrattualistica pubblica dopo l’emanazione del Regolamento di attuazione del Codice e definisce i contenuti relativi alle attività di verifica e validazione secondo quanto previsto dallo stesso Regolamento.

Affidamento dei concorsi di progettazione e di idee
Nel bando occorre specificare il costo presunto che la stazione appaltante prevede per la realizzazione dell’opera posta a concorso, e i concorrenti devono fare riferimento a questo dato nella redazione delle proposte progettuali. Nei concorsi, di progettazione o di idee, bisogna adottare criteri di valutazione di carattere qualitativi e specificatamente legati al progetto, sulla base degli obiettivi stabiliti dal documento preliminare alla progettazione. Non possono essere previsti elementi di natura economica nella fase di prequalifica.


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