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Sicurezza nel cantiere: l’evoluzione della figura del coordinatore

Creato il 29 luglio 2015 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT
Sicurezza nel cantiere

La figura del coordinatore per la sicurezza nel cantiere ha vissuto negli ultimi anni una rilevante evoluzione, con la giurisprudenza che ha contribuito a tracciare un nuovo profilo di garanzia, più professionale e specialmente più coerente con gli intendimenti del legislatore comunitario. Il coordinatore deve essere un soggetto estremamente abile nel progettare fattivamente la sicurezza in cantiere e nel rendere le scelte adottate alla stregua di obblighi tassativi per tutti i soggetti partecipanti alla realizzazione dell’opera. La figura del coordinatore della sicurezza non deve pertanto assumere le fattezze di un antagonista per i soggetti partecipanti bensì quella di un collaboratore in grado di elaborare le migliori tutele possibili per i lavoratori.

Per comprendere con precisione queste dinamiche di cambiamento abbiamo raggiunto l’Ingegner Danilo G.M. De Filippo, Responsabile dell’U.O. Vigilanza Ordinaria e Tecnica presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Siena ed autore di numerosi testi in materia di sicurezza sul lavoro tra cui il recente Il coordinatore per la sicurezza nel cantiere (III edizione) edito da Maggioli Editore.

Marco Brezza: Come si è trasformata nell’ultimo quinquennio la figura del coordinatore della sicurezza nel cantiere? Ed in quale modo si è evoluto l’approccio dei Giudici di merito e di legittimità nei confronti di questa figura?
Danilo G.M. De Filippo: Per rispondere a questa domanda occorre fare una breve premessa: col recepimento della direttiva comunitaria 92/57/CEE (“Direttiva Cantieri”) veniva introdotta per la prima volta la figura del “coordinatore per la sicurezza” irrigidendo, in questo modo, il sistema dei controlli e della vigilanza sulle attività in edilizia che venivano ancora regolamentate da d.P.R. risalenti agli anni ‘50. Sin da subito, la giurisprudenza di merito e di legittimità ritenne di poter porre questo soggetto al centro dell’intero sistema prevenzionistico e gli assegnò il ruolo di dominus assoluto del cantiere, con compiti e responsabilità che andavano ben oltre la sfera di garanzia voluta dalla direttiva europea stessa.  Con la pubblicazione del Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro (d. lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i.), il ruolo garantistico del coordinatore in fase di esecuzione cominciò ad alleggerirsi a fronte di un corrispondente accrescimento di compiti e responsabilità riferite in primis al committente e, in special misura, all’impresa affidataria dei lavori a cui veniva richiesta una innovativa capacità di gestione del cantiere anche in termini di sicurezza. Con questo nuovo orientamento, anche i Giudici iniziarono a considerare il ruolo del Coordinatore sotto una luce diversa, giungendo infine alla prima sentenza di Cassazione (n. 18149 del 13 maggio 2010, IV sezione penale) ove si affermava il compito di vigilanza “alta” di questo soggetto a cui, in sostanza, veniva richiesto un controllo in merito allo svolgimento generale delle lavorazioni, non essendo “obbligato ad effettuare quella stringente vigilanza, momento per momento, che compete al datore di lavoro e ai suoi collaboratori”. A questa “rivoluzionaria” sentenza ne seguirono altre (n. 15562 del 18 aprile 2011, n.15484 del 7 aprile 2014, n. 36510 del 1 settembre 2014, n. 7960 del 23 febbraio 2015), tutte concordi nel sostenere questo nuovo ruolo del CSE.

M.B.: Quanto è davvero efficace una normativa “ferma” con riferimento alla sicurezza nei cantieri e quanto invece è necessaria la promozione di una vera e propria cultura della sicurezza nel nostro paese? L’aspetto normativo-prescrittivo da una parte e quello più latamente culturale dall’altra sono 2 aspetti indissolubilmente legati tra loro e paritetici oppure deve essere la divulgazione di una aggiornata e corretta cultura della sicurezza a trainare il sistema delle norme e l’intero settore verso una diminuzione degli infortuni in cantiere? E che ruolo ha la formazione in tale dinamica?
De Filippo: Nell’ultimo ventennio, la materia della sicurezza sul lavoro ha subìto un profondo cambiamento anche in termini di approccio al problema infortunistico. Con il recepimento delle direttive comunitarie ed il conseguente declino dei d.P.R. degli anni ’50, si è verificato un vero e proprio capovolgimento dell’approccio filosofico alle tematiche sulla sicurezza: si è passati da un sistema “difensivo” rivolto al lavoratore e basato principalmente sulla sicurezza delle macchine e delle attrezzature, ad una struttura normativa impostata sulla pianificazione, progettazione ed organizzazione in sicurezza del luogo di lavoro nel quale è possibile accedere solo a fronte di una corretta percezione dei rischi d’infortunio. In quest’ottica la formazione del lavoratore e l’informazione fornita dal datore di lavoro rappresentano le chiavi essenziali all’erogabilità della prestazione lavorativa. Purtroppo l’Italia, rispetto a numerose altre nazioni europee, è ancora distante dalla piena e consapevole percezione sull’importanza della formazione, ed in generale, la materia della sicurezza viene vissuta come un appesantimento dell’attività imprenditoriale e lavorativa. È evidente che non si può prescindere dall’aspetto prescrittivo (e a volte sanzionatorio) della vigilanza sulla sicurezza anche se, a fronte di quest’atteggiamento di tipo repressivo, occorrerebbe introdurre una vera e propria cultura antinfortunistica probabilmente già a partire dalle scuole così da creare una coscienza collettiva e del singolo sull’importanza del lavoro in sicurezza.

M.B.: Quale grado di importanza rivestono i documenti per la sicurezza in cantiere con particolare riferimento al ruolo svolto dal Piano di Sicurezza e Coordinamento e dai suoi aggiornamenti?
De Filippo: Come già detto, gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro vengono visti spesso come un appesantimento dell’attività lavorativa ed in particolare, gran parte dei documenti sulla sicurezza vengono considerati alla stregua di adempimenti puramente “burocratici” e formali a cui ottemperare in maniera superficiale e svilente rispetto allo scopo della norma. Il Piano di Sicurezza e Coordinamento, in particolare, viene spesso realizzato avvalendosi di sedicenti software che producono elaborati, all’apparenza omnicomprensivi delle esigenze di valutazione del rischio ma, nella realtà, risultano essere documenti completamen​te svuotati dai presupposti normativi ed incongruenti con l’effettività del cantiere. Un PSC siffatto vanifica completamente l’intento ispiratore della norma che vuole, invece, affidare a questo documento, la valutazione, l’analisi e l’abbattimento dei rischi imprevedibili per le imprese partecipanti alla realizzazione dell’opera, in quanto derivanti dalle interferenze, dalla compartecipazione di soggetti diversi e dall’utilizzo comune di spazi, attrezzature ed apprestamenti. Il PSC, dunque, rappresenta il documento di valutazione del rischio, non della singola attività, fase o sottofase lavorativa (valutazione tipica invece dei Piani Operativi delle singole imprese), ma della sommatoria e dell’insieme di tutte queste attività e delle loro eventuali sovrapposizioni dirette ed indirette. Ne consegue la grande attenzione che il Coordinatore deve prestare nel redigere (ed aggiornare) il documento che rappresenta proprio il resoconto progettuale e la guida operativa affinché lo stesso CSE possa svolgere la nominata vigilanza “alta”.

M.B.: In che modo il volume Il coordinatore per la sicurezza nel cantiere (III edizione) analizza l’evoluzione di questo ruolo?
De Filippo: Il volume Il coordinatore per la sicurezza nel cantiere (III edizione), come per le precedenti edizioni, si propone di essere uno strumento polivalente per il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dell’opera. Proprio a fronte della profonda evoluzione avutasi per questa figura, a partire dalla emanazione del Testo Unico, il libro tratteggia chiaramente le responsabilità e gli obblighi specifici stratificatisi attraverso la giurisprudenza, oltrepassando le interpretazioni, a volte superficiali, dell’art.92 della norma e dettagliando i compiti progettuali e di vigilanza voluti (ed evoluti) dal legislatore. Il volume intende rivolgersi a tutti i tecnici che vengono chiamati a svolgere questo rilevante incarico, suggerendogli metodologie operative e linee direttive, motivate e commentate, anche rispetto alla gestione del complesso e controverso rapporto con la committenza, con le imprese e con i lavoratori autonomi.

M.B.: In quale modo il cd-rom allegato può fungere da utile strumento per i professionisti che ricoprono questo ruolo?
De Filippo: Nel cd-rom allegato al testo è contenuta una significativa collezione di documenti e modelli, in formato Word modificabile e riadattabile, molto utile allo svolgimento dell’attività di Coordinatore per la Sicurezza operante all’interno dei cantieri temporanei o mobili. Sono presenti anche i modelli del Decreto Interministeriale 9 settembre 2014 (modelli semplificati di PSC, POS, PSS e Fascicolo dell’Opera) ed in particolare, è stato inserito un modello di PSC semplificato contenente una serie di note e commenti che permettono di guidare il tecnico ad una più attenta e precisa compilazione di questo documento fondamentale. Per completezza, inoltre, sono stati inseriti anche i più recenti provvedimenti normativi, le circolari del Ministero del Lavoro e le risposte ad Interpello oltre ad altri documenti, tutti utili all’aggiornamento professionale del Coordinatore.

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Il coordinatore per la sicurezza nel cantiere


De Filippo Danilo G.M. , 2015, Maggioli Editore

Quando fu predisposta la prima edizione, nell’agosto 2010, il Coordinatore aveva assunto un ruolo centrale per l’intera giurisprudenza prevenzionistica riferita al settore delle costruzioni: era stato tratteggiato come un dominus assoluto del sistema antinfortunistico, divenendo...


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