- la norma legislativa è indirizzata essenzialmente alla disciplina dell’apparato del sistema di valutazione e della sua articolazione (“struttura soggettiva”) e non alla precisa organizzazione delle attività, delle funzioni e dei procedimenti di valutazione;
- non vi è alcun riferimento alla riorganizzazione della funzione ispettiva, prevista dalla medesima legge, in un comma successivo. Tale funzione è caratterizzata da autonomia e indipendenza ed è finalizzata alla valutazione esterna della scuola;
- non è chiaro “il rapporto tra il potere di indirizzo assegnato al Ministro e il ruolo dell’Invalsi e del sistema nel suo complesso, anche tenendo conto della posizione di autonomia riservata dalla legge al corpo ispettivo”;
- occorre introdurre regole più trasparenti che consentano di delineare l’ambito entro cui l’autonomia scientifica dell’Invalsi potrà legittimamente dispiegarsi.
- l’istituzione presso l’Invalsi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, della conferenza per il coordinamento funzionale del sistema nazionale di valutazione;
- l’istituzione di “nuclei per la valutazione esterna”, composti anche da soggetti esterni all’amministrazione scolastica, iscritti in apposito elenco, che, peraltro, confligge con la funzione ispettiva;
- la ridefinizione delle competenze dell’Indire.
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