Nel caso specifico di danno da insidia stradale, la concreta possibilità per l’utente danneggiato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto permette di escludere la configurabilità dell’insidia e della conseguente responsabilità dell’Ente Pubblico per difetto di manutenzione della strada pubblica.
Corte di Cassazione, sez. VI, ordinanza 30 marzo 2015, n. 6425
Teramo, 01 Aprile 2015 Avv. Annamaria Tanzi
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