Magazine

Unità immobiliare destinata ad alloggio del portiere, presunzione di comunione, frazionamento/accatastamento.

Creato il 31 agosto 2010 da Ilnostrocondominio
Unità immobiliare destinata ad alloggio del portiere, presunzione di comunione, frazionamento/accatastamento.
Cass. civ., sez. II, sentenza del 7 maggio 2010, n. 11195. In tema di condominio negli edifici, per stabilire se un'unità immobiliare è comune, ai sensi dell'art. 1117, n. 2. cod. civ., perché destinata ad alloggio del portiere, il giudice del merito deve accertare se, all'atto della costituzione del condominio, come conseguenza dell'alienazione dei singoli appartamenti da parte dell'originario proprietario dell'intero fabbricato, vi è stata tale destinazione, espressamente o di fatto, dovendosi altrimenti escludere la proprietà comune dei condomini su di essa.
Nè per vincere, in base al titolo, la presunzione legale di proprietà comune delle parti dell'edificio condominiale indicate nell'art. 1117, n.2, cod. civ., sono sufficienti il frazionamento-accatastamento e la relativa trascrizione, eseguiti a domanda del venditore costruttore, trattandosi di atto unilaterale di per sè inidoneo a sottrarre il bene alla comunione condominiale, e dovendosi invece riconoscere tale effetto solo al contratto di compravendita, in cui la previa delimitazione unilaterale dell'oggetto del trasferimento sia stata recepita nel contenuto negoziale per concorde volontà dei contraenti.
Fonte: Condominioweb

Ritornare alla prima pagina di Logo Paperblog