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Web 2.0. Chi è responsabile per i commenti degli utenti?

Da Dirittobook

Il web 2.0 si caratterizza per il particolare rapporto che si instaura tra chi gestisce un blog e un forum e chi lo frequenta. L’utente, infatti, non è più semplice e mero fruitore, bensì è anche un creatore di contenuti. Il contenuto di un blog, ad esempio, è costituito tanto dai post del blogger quanto dai commenti dei visitatori.

Dal punto di vista pratico questo è un concetto talmente banale da non necessitare di nessuna spiegazione ulteriore. Dal punto di vista legale, invece, la questione non è così scontata.

Il problema che più volte si è presentato è quello di stabilire chi è responsabile per gli eventuali commenti diffamatori inseriti nei blog o nei forum.

In prima battuta sarà chiamato a rispondere penalmente chi ha materialmente scritto i commenti offensivi: su internet, infatti, si applicano le norme del Codice penale, anche se molti internauti sembrano non rendersene conto. A questo proposito l’unico problema sarà quello di risalire all’identità dell’utente (questione su cui ritornerò in un prossimo articolo).

Ma chi gestisce il blog (o il forum) è in qualche modo responsabile dei commenti che vengono postati da altre persone?

La materia è controversa ma non è nuova nei tribunali italiani. Si tratta di stabilire, in altre parole, se è possibile estendere a queste realtà la disciplina prevista in materia di stampa, equiparando la figura del gestore del blog (o del forum) a quella del direttore responsabile di un giornale. Nel caso in cui venga pubblicato su di un giornale un articolo diffamante, il direttore ne risponde, infatti, a titolo di colpa, che consiste nel mancato esercizio sul contenuto della rivista del controllo necessario ad impedire che con il mezzo della pubblicazione vengano commessi reati.

Ma tutti i blog sono da intendersi come “giornali telematici”? Ovviamente no, anche se in materia la confusione è tanta, anche e soprattutto a livello normativo. Si pensi, ad esempio, alla famigerata legge 62 del 2001 che con la sua definizione di “prodotto editoriale” (prodotto realizzato sul supporto cartaceo, ivi compreso libro o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici ) ha dato adito alle interpretazioni più fantasiose.

Celebre (e contestatissima…) è la sentenza del Tribunale di Aosta del 26 maggio 2006 che ha sancito che la posizione del gestore di un “blog” è identica a quella di un direttore responsabile di una testata giornalistica stampata, con la conseguenza che egli risponde anche degli interventi diffamanti pubblicati sul sito internet, posto che ha il totale controllo di quanto viene inserito e, allo stesso modo di un direttore responsabile, ha il dovere di eliminare quelli offensivi.

Di altro senso, invece, è la sentenza n. 10535 del 11 dicembre 2008 della Cassazione, e relativa a degli interventi offensivi della religione cattolica postati in un forum. “Gli interventi dei partecipanti al forum in questione” sostiene la Suprema Corte “non possono essere fatti rientrare nell’ambito della nozione di stampa, neppure nel significato più esteso ricavabile dalla L. 7 marzo 2001, n. 62, art. 1, che ha esteso l’applicabilità delle disposizioni di cui alla L. 8 febbraio 1948, n. 47, art. 2 (legge sulla stampa) al “prodotto editoriale”, stabilendo che per tale, ai fini della legge stessa, deve intendersi anche il “prodotto realizzato… su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico”. Il semplice fatto che i messaggi e gli interventi siano visionabili da chiunque, o almeno da coloro che si siano registrati nel forum, non fa sì che il forum stesso, che è assimilabile ad un gruppo di discussione, possa essere qualificato come un prodotto editoriale, o come un giornale online, o come una testata giornalistica informatica.

Non può farsi derivare che i nuovi mezzi di comunicazione del proprio pensiero (newsletter, blog, forum, newsgroup, mailing list, chat, messaggi istantanei, e così via) possano, tutti in blocco, solo perchè tali, essere inclusi nel concetto di stampa ai sensi dell’art. 21 Cost., comma 3, prescindendo dalle caratteristiche specifiche di ciascuno di essi.”

Con tale sentenza, quindi, la Cassazione dimostra, a differenza del Legislatore e del Tribunale di Aosta, di aver colto le peculiarità della rete, negando la possibilità di applicare indistintamente ad Internet tutta la normativa in materia di stampa.



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