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02/10/2015 - Novità: dal 1° gennaio 2016 cambia modalità erogazione incentivi alle rinnovabili, anche fotovoltaico

Creato il 02 ottobre 2015 da Orizzontenergia

Il GSE chiarisce che dal 1° gennaio 2016 vi saranno modifiche sulla modalità di erogazione degli incentivi alle rinnovabili, anche fotovoltaiche.

Gli incentivi agli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabilifonti rinnovabili
Una risorsa è detta rinnovabile se, una volta utilizzata, è in grado di rigenerarsi attraverso un processo naturale in tempistiche paragonabili con le tempistiche di utilizzo da parte dell'uomo. Sono considerate quindi risorse rinnovabili:
- il sole
- il vento
- l'acqua
- la geotermia
- le biomasse
, inclusi i fotovoltaici, saranno erogati esclusivamente sulla base dei dati di misura trasmessi dal gestore di rete, come previsto dalla delibera 595/2014/R/eel dell’Autorità per l’energia elettricaenergia elettrica
Forma di energia ottenibile dalla trasformazione di altre forme di energia primaria (combustibili fossili o rinnovabili) attraverso tecnologie e processi di carattere termodinamico (ovvero che coinvolgono scambi di calore) che avvengono nelle centrali elettriche. La sua qualità principale sta nel fatto che è facilmente trasportabile e direttamente utilizzabile dai consumatori finali. Si misura in Wh (wattora), e corrisponde all'energia prodotta in 1 ora da una macchina che ha una potenza di 1 W.
il gas e il sistema idrico.

Chiarimenti sull’applicazione della delibera 595/2014/R/eel per la regolazione del servizio di misura dell’energiaenergia
Fisicamente parlando, l'energia è definita come la capacità di un corpo di compiere lavoro e le forme in cui essa può presentarsi sono molteplici a livello macroscopico o a livello atomico. L'unità di misura derivata del Sistema Internazionale è il joule (simbolo J)
elettrica prodotta da impianti incentivati in cessione totale.

Per gli impianti fotovoltaici incentivati dal primo al quarto Conto EnergiaConto Energia
Il Conto Energia è una forma di incentivazione statale a sostegno della produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici.
Entrato in vigore con il Decreto Ministeriale del 19 Febbraio 2007, consiste nell'attribuzione di una tariffa incentivante, proporzionale all'energia prodotta, in base alla tipologia di impianto (non integrato architettonicamente, parzialmente integrato, integrato). Le tariffe vengono corrisposte per un periodo di 20 anni a partire dalla data di entrata in esercizio dell'impianto e rimangono costanti per l'intero periodo.
e per quelli alimentati da fonti rinnovabili incentivati con i decreti 24 ottobre 2005 e 18 dicembre 2008, per i quali si verifichino tutte le seguenti tre condizioni:
  1. operino in regime di cessione totale;
  2. non presentino un secondo punto di connessione alla rete elettricarete elettrica
    Insieme delle linee elettriche, delle stazioni elettriche e delle cabine elettriche adibite alle operazioni di trasmissione e distribuzione dell'elettricità. La rete elettrica può essere ad alta tensione (da 40 a 380 kV), a media tensione (da 1 a 30 kV) o bassa tensione (380 V).
    per alimentare i servizi ausiliari;
  3. non condividano il punto di connessione con altri impianti di produzione;
si specifica che non è necessaria l’installazione di ulteriori apparecchiature di misura - se non diversamente previsto dalla normativa di riferimento - per rilevare l’energia elettrica prodotta da incentivare, in quanto l’energia elettrica misurata sul punto di connessione alla rete può essere considerata equiparabile a quella prodotta (art. 3, comma 1 dell’Allegato A alla delibera 595 2014/R/eel).

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