1) Con riferimento all’articolo 6 comma 4, inserire nella relazione illustrativa la seguente formulazione: “Si evidenzia che non è previsto un obbligo di accreditamento da parte dei laboratori di analisi, i quali saranno sottoposti ad una verifica di qualità da parte dell’Istituto Superiore di Sanità”;
2) Riformulare il comma 6 dell’art. 10 come segue:
“Quando è accertato che la violazione di una delle disposizioni previste dai commi 4 o 5 è stata commessa da un gestore che presta il servizio o svolge l’attività sulla base di un provvedimento dell’amministrazione, la Regione o la Provincia autonoma ne dà comunicazione all’autorità che ha adottato il provvedimento affinché provveda immediatamente alla revoca dello stesso. Il gestore del servizio idrico integratogestore del servizio idrico integrato
Secondo quanto stabilito dalla legge 36/94, è l'Ente che si occupa della gestione del ciclo dell'acqua (produzione, distribuzione e depurazione) in un territorio ben definito (generalmente la provincia), con compiti di miglioramento dell'efficienza e della qualità del servizio idrico. ovvero chi fornisce a terzi acqua destinata al consumo umano attraverso rete di distribuzionedistribuzione
Attività di trasporto (di elettricità o di gas) agli utilizzatori finali attraverso le reti di distribuzione. oppure cisterne fisse o mobili è in ogni caso tenuto alla prosecuzione dell’erogazione del servizio sino all’ultimazione delle procedure necessarie al subentro di un diverso gestore e alla consegna a quest’ultimo delle opere e degli impianti della rete di distribuzione idrica”.