24/06/2015 - Cumulabilità della tariffa fotovoltaica (II° Conto energia) con la detassazione (Tremonti ambientale)

Creato il 24 giugno 2015 da Orizzontenergia

Cumulabilità della tariffa fotovoltaica incentivante del DM 19 febbraio 2007 (cd. II° Conto energiaConto energia
Il Conto Energia è una forma di incentivazione statale a sostegno della produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici.
Entrato in vigore con il Decreto Ministeriale del 19 Febbraio 2007, consiste nell'attribuzione di una tariffa incentivante, proporzionale all'energia prodotta, in base alla tipologia di impianto (non integrato architettonicamente, parzialmente integrato, integrato). Le tariffe vengono corrisposte per un periodo di 20 anni a partire dalla data di entrata in esercizio dell'impianto e rimangono costanti per l'intero periodo.
) con la detassazione ambientale di cui all’art. 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (cd. Tremonti ambientale)

A seguito delle richieste di chiarimenti formulate da operatori del settore delle fonti rinnovabilifonti rinnovabili
Una risorsa è detta rinnovabile se, una volta utilizzata, è in grado di rigenerarsi attraverso un processo naturale in tempistiche paragonabili con le tempistiche di utilizzo da parte dell'uomo. Sono considerate quindi risorse rinnovabili:
- il sole
- il vento
- l'acqua
- la geotermia
- le biomasse
, si ritiene opportuno precisare che, ferma restando la possibilità di usufruire, nei limiti ed alle condizioni stabilite dall’Agenzia delle Entrate, della detassazione di cui alla legge 388 del 2000 per gli investimenti ambientali, la percentuale del 20% entro cui è possibile cumulare la tariffa fotovoltaica incentivante di cui all’art. 9 DM 19 febbraio 2007 con detto beneficio fiscale va applicata all’intero costo imputabile all’investimento come iscritto in bilancio e non al solo sovraccosto ambientale.

  • Nota informativa

Fonte: MiSE


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