
Con la sentenza 3756 del 9 marzo 2012, la Corte di Cassazione ha stabilito nuovamente che la Tia (tassa rifiuti) è un tributo e come tale non è soggetto ad Iva. Chiedere indietro i soldi con azioni individuali resta tuttavia un rebus. Firma adesso la petizionedi Altroconsumo per chiedere il rimborso. (clicca sulla parola petizione )