Come ogni anno si ripresenta il problema di calcolare e pagare le imposte, o di ottenere il rimborso del credito eventualmente maturato nei confronti dell’erario. Ammessa, e permettetemi a questo punto di dubitare, tutta la buona volontà del contribuente nel voler adempiere al proprio dovere, puntualmente ci si ritrova a dover combattere con decreti, leggi, note e postille che solo a leggerle tutte ci va via una settimana, e che subito dopo vengono chiarire, da circolari che dicono esattamente il contrario di quello che avevamo capito (o che avevano scritto?).
Ma da quest’anno cari contribuenti tutto è più facile, più snello, basta un clik…
Vi propongo di seguito le note operative pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate, seguendo le quali ognuno di noi che dovrà presentare il modello 730 per l’anno 2014 ci impiegherà davvero un attimo a compiere il proprio dovere. Sarà davvero così? Buona lettura.
Cambia radicalmente il paradigma
Dal modello: «Mi dica, poi io verifico e le faccio sapere nei prossimi anni» al modello: “Questo è quanto dovuto e, se per Lei va tutto bene, ci vediamo per la prossima dichiarazione»
Oggi il cittadino dichiara i propri redditi e le spese sostenute e versa le imposte in autoliquidazione. L’Agenzia delle entrate controlla quanto dichiarato utilizzando i dati trasmessi dai soggetti terzi (sostituti d’imposta, banche, assicurazioni, etc). I dati che l’Agenzia ha a disposizione saranno utilizzati per offrire un servizio ai cittadini, la dichiarazione precompilata, facendo venire meno la necessità di controllare la dichiarazione stessa.
La platea interessata
Dal 2015 l’Agenzia delle entrate rende disponibile telematicamente, entro il 15 aprile di ogni anno, la dichiarazione precompilata. Per il primo anno di avvio sperimentale del progetto sarà proposta a una significativa platea di contribuenti.
- Sono circa 20 milioni di persone
- Hanno redditi da lavoro e pensione certificati da terzi
- I loro principali redditi aggiuntivi sono quelli immobiliari
- Le loro detrazioni e deduzioni derivano dalla vita di tutti i giorni (mutui, assicurazioni, spese mediche, ecc.)
- Per l’anno d’imposta precedente (2013) hanno presentato il modello 730 (o Unico con caratteristiche da 730)
- Il sostituto d’imposta ha trasmesso la loro certificazione unica per redditi conseguiti nel 2014
- Non hanno avuto partita Iva nel 2014 (ad eccezione dei produttori agricoli con volume d’affari non superiore a 7mila euro)
- Non hanno presentato più dichiarazioni per l’anno d’imposta precedente
La Precompilata in sintesi
La dichiarazione viene resa disponibile al contribuente online, in un’area autenticata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Per agevolare i cittadini che non sono in possesso del PIN dell’Agenzia si stanno mettendo in campo altre modalità di accesso alla dichiarazione, cioè tramite credenziali rilasciate da altri enti (ad esempio INPS) in modalità federata.
Il contribuente può accettare, integrare, correggere la dichiarazione e trasmetterla all’Agenzia delle entrate entro il 7 luglio:
- direttamente o tramite il proprio sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale
- tramite CAF e professionisti
I sostituti entro il 7 marzo trasmettono all’Agenzia delle entrate una certificazione attestante l’ammontare complessivo delle somme erogate, delle ritenute operate, delle detrazioni d’imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali trattenuti. I sostituti d’imposta sono sanzionati in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione di ogni singola certificazione. La sanzione non si applica se, in caso di errore, la certificazione viene corretta entro 5 giorni dalla scadenza.
I soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, le imprese assicuratrici, gli enti previdenziali, le forme pensionistiche complementari trasmettono all’Agenzia delle entrate, entro il 28 febbraio, i dati degli oneri corrisposti nell’anno precedente. Gli enti sono sanzionati in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati. La sanzione non si applica se, in caso di errore, la certificazione viene corretta entro 5 giorni dalla scadenza o dalla eventuale segnalazione di errore da parte dell’Agenzia. Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 dicembre 2014 sono state definite le modalità di trasmissione e il contenuto delle comunicazioni relative a:
- Interessi passivi sui mutui
- Contributi previdenziali e assistenziali
- Premi assicurativi
Anno 2015
La dichiarazione conterrà i dati relativi agli oneri sostenuti per:
- premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni
- interessi passivi sui mutui
- contributi previdenziali
- spese pluriennali derivanti dalla dichiarazione precedente
I dati sugli oneri trasmessi dagli enti esterni devono essere trattati anche in relazione alla sussistenza di requisiti soggettivi, non sempre noti all’Amministrazione Finanziaria
Dal 2016
Dal 2016 sarà possibile inserire in dichiarazione anche i dati relativi alle spese sanitarie e altri oneri, nell’ambito di una generale razionalizzazione dei criteri di deducibilità e detraibilità delle spese sostenute, evitando duplicazioni tra diverse potenziali fonti informative (ad esempio Tessera Sanitaria e Spesometro)
Un percorso graduale per l’utilizzo dei dati trasmessi dagli enti esterni
Per il 2015, anno di avvio sperimentale del progetto, saranno adottati alcuni criteri per l’inserimento, in dichiarazione, dei dati trasmessi dagli enti esterni, nell’ottica di garantire il più possibile la correttezza del dato ed evitare di attribuire detrazioni non spettanti, anche considerando le limitazioni ai successivi poteri di controllo dell’Agenzia, disposti dall’articolo 5 del Dlgs n.175/2014. Alcuni esempi:
- Interessi passivi sui mutui: confronto con il dato esposto nella dichiarazione precedente (anno d’imposta 2013) per verificare eventuali incongruenze
- Interessi passivi e premi assicurativi: verifica dell’eventuale disconoscimento totale dell’onere in esito al controllo formale effettuato sulle annualità precedenti
- Contributi previdenziali: verifica dell’eventuale riconoscimento dell’onere già da parte del sostituto d’imposta nella determinazione del reddito complessivo
In tali casi l’onere, anche se comunicato dall’ente esterno, non sarà inserito nel 730 precompilato, ma potrà comunque essere indicato dal contribuente in fase di integrazione della dichiarazione
Le dichiarazioni con detrazioni o deduzioni sono l’85%, con questa frequenza:
- Interessi passivi per mutui 3,2 milioni
- Assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni 4,2 milioni
- Spese sanitarie 11,5 milioni
- Spese per ristrutturazione edilizia e interventi per il risparmio energetico 2,5 milioni
Redditi dei terreni e dei fabbricati
Per il primo anno di avvio del progetto la base per la precompilazione dei quadri dei redditi fondiari è rappresentata da quanto dichiarato dal contribuente nella dichiarazione presentata nel 2014 per l’anno di imposta 2013. Saranno poi verificate, nelle banche dati dell’Agenzia, eventuali variazioni intervenute. Al contribuente sarà chiesto di verificare la correttezza dei dati precompilati e di inserire le informazioni non conoscibili dall’Agenzia (ad esempio il codice di utilizzo di un nuovo immobile acquistato)
I controlli sulla dichiarazione e il visto di conformità
- Dichiarazione accettata (presentata senza modifiche) direttamente o tramite il datore di lavoro che presta assistenza fiscale: non si effettua il controllo formale (articolo 36 ter del DPR n.600/73) sugli oneri indicati nel 730 precompilato trasmessi all’Agenzia dagli enti esterni. Resta fermo il controllo delle condizioni soggettive che danno diritto a detrazioni/deduzioni
- Dichiarazione presentata, con modifiche, direttamente o tramite il datore di lavoro che presta assistenza fiscale: il controllo formale è eseguito su tutti gli oneri indicati nella dichiarazione, compresi quelli trasmessi all’Agenzia dagli enti esterni e resta fermo il controllo delle condizioni soggettive che danno diritto a detrazioni/deduzioni.
- Dichiarazione presentata, con o senza modifiche, tramite CAF e professionisti: il controllo formale è eseguito su tutti gli oneri indicati nella dichiarazione, compresi quelli trasmessi all’Agenzia dagli enti esterni, ed è effettuato nei confronti del CAF/professionista (resta fermo il controllo nei confronti del contribuente delle condizioni soggettive che danno diritto a detrazioni/deduzioni). Se dai controlli emerge un visto di conformità infedele l’intermediario è tenuto a pagare una somma pari
a imposta, sanzione e interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente (salvo il caso di comportamento doloso di quest’ultimo).
Quindi, c’è un maggiore livello di responsabilizzazione di Caf e professionisti, rispetto al passato, riguardo all’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione. Inoltre, viene richiesto ai CAF il possesso di requisiti più stringenti per lo svolgimento dell’assistenza fiscale e si prevedono sistemi di controllo volti alla verifica degli stessi requisiti (articolo 35).
E’ in corso di definizione il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze con cui sono rimodulate, senza incremento di oneri per il Bilancio dello Stato e per contribuenti, le misure dei compensi per CAF e professionisti.
Progetto di smaterializzazione dei documenti
I contribuenti potranno delegare gli intermediari per il solo scarico della dichiarazione precompilata o affidare a CAF e professionisti l’intera gestione della dichiarazione: in questo caso gli intermediari sono tenuti alla conservazione della documentazione.
Ci saranno così risparmi e maggiore efficienza del sistema: si evita di stampare la dichiarazione o la delega, si offre un servizio al cittadino che può conservare i documenti in formato digitale.
APT per Finanza in Chiaro