A proposito di quella “gente” che…

Creato il 26 giugno 2013 da Diarioelettorale

Ancora su quanto di poco chiaro sarebbe accaduto, e già descritto in questo post, nel corso della recente consultazione elettorale del 9 e 10 giugno per il rinnovo del Consiglio Comunale di Castellammare del Golfo, mi sembra utile riportare quanto previsto dal legislatore in materia di individuazione della fattispecie della associazione mafiosa e di come il voto di scambio sia stato inserito, molto opportunamente, tra gli elementi atti alla individuazione dell’esistenza dell’associazione mafiosa.

“Art. 416-bis.
Associazione di tipo mafioso

Chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.
L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.
Se l’associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.
L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell’associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ‘ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere , che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Art. 416-ter.
Scambio elettorale politico-mafioso.

La pena stabilita dal primo comma dell’articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro.”

Ed infine per sdrammatizzare dal musical “Scugnizzi” il brano “Gente magnifica gente

Gente, magnifica gente
chi tanto e chi niente
e nuje stammo a guardà
gente, magnifica gente di questa città
Gente che aiuta la gente
se non cerca niente
nun parla e se sta
gente, magnifica gente di questa città
Ma pe’ ‘e guagliune che guardano ‘n cielo
e nun pònno parlà
pe’ ‘sti guagliune ‘nu filo ‘e speranza
dimane ce sta?
Pe’ ‘sti guagliune ch’ aìzano ‘e braccia
e se vònno salvà
ci sta tutta la magnifica gente
di questa città

Gente, magnifica gente
vicina e distante
dalla nostra realtà
gente, magnifica gente di questa città
Gente che vede e che sente
e fa’ finta di niente
pe’ nun se spurcà
gente, magnifica gente di questa città
Ma pe’ ‘e guagliune che toccano ‘o ffuóco
e se pònno abbrucià
pe’ ‘sti guagliune ca stanno criscènno
e se vònno ‘mparà
pe’ ‘sti guagliune ch’ aìzano ‘e braccia
e se vònno salvà
ci sta tutta la magnifica gente
di questa città

Gente, magnifica gente
elegante e potente
ma ‘sta gente che fa’…
Gente che ama la gente… ‘sta gente ce sta’


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